Art. 5 
 
Sostituzione  dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187,  in  materia  di  disposizioni
  transitorie e finali. 
  1. L'articolo 12 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Nel rispetto  di
quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  e'  consentita  la
produzione di sfarinati e paste alimentari aventi  requisiti  diversi
da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando  e'
diretta alla successiva  spedizione  verso  altri  Paesi  dell'Unione
europea o verso gli altri Paesi  contraenti  l'accordo  sullo  spazio
economico europeo nonche' destinata all'esportazione.  Il  produttore
ottempera agli obblighi di comunicazione  verso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  secondo  le  modalita'  di
trasmissione  stabilite  con  apposito  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dello sviluppo  economico,  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. Le materie prime e le sostanze  diverse  da  quelle  impiegabili
nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo
nazionale che, invece, si intendono utilizzare per  la  fabbricazione
di sfarinati e paste alimentari di cui  al  comma  1  ed  i  prodotti
finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono  essere
detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le
materie  prime  e  le  sostanze  utilizzabili  nella  produzione   di
sfarinati  e  paste  alimentari  destinati  al  consumo  nazionale  a
condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli
recanti la scritta a  caratteri  ben  visibili:  "MATERIE  PRIME  E/O
PRODOTTI FINITI NON DESTINATI  AL  MERCATO  NAZIONALE"  o  con  altre
modalita' tali da rendere sempre possibile  il  diretto  e  immediato
controllo da parte degli organi di vigilanza. 
  3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme del  presente  decreto,  nonche'  le  sostanze
delle quali non e' autorizzato  l'impiego  per  la  produzione  degli
sfarinati e delle paste alimentari ai  sensi  del  presente  decreto,
che, invece, si  intendono  utilizzare  per  la  fabbricazione  degli
sfarinati e delle paste alimentari di cui al  comma  1  del  presente
articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito  registro
di carico e scarico le cui caratteristiche e modalita' di tenuta sono
stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1. 
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 48  della  legge  24  aprile
1998,  n.  128,  e  dall'articolo  9  del  decreto  Presidente  della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 502,  e'  vietata  l'importazione  di
sfarinati e paste  alimentari  aventi  requisiti  diversi  da  quelli
prescritti dalle norme  del  presente  decreto  e  dei  provvedimenti
dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico
e scarico, sono applicabili le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole  e  forestali  26  aprile  2002,  e
successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
maggio 2002, n. 113, recante disposizioni  applicative  dell'articolo
12, commi 2, 3 e 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».