Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
  9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio. 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli
articoli 4, commi  1  e  3,  11,  comma  2»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 11, comma 2». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  le  parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Catania, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Passera,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Balduzzi, Ministro della salute 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  187  del  2001,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 13. (Disposizioni di rinvio). 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato: 
              a) nel caso di violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo  11,  comma   2   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  44,  comma  primo,
          lettera a), della legge 4 luglio 1967, n. 580; 
              b) nel caso di violazione  delle  disposizioni  di  cui
          agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 comma  5,  lettera
          a),  si  applica  la   sanzione   amministrativa   prevista
          dall'articolo 44, comma primo, lettera b),  della  legge  4
          luglio 1967, n. 580; 
              c) nel caso di  violazione  delle  norme  del  presente
          regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere  a)  e
          b), nonche' dei provvedimenti amministrativi  previsti  dal
          presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa
          prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera  c),  della
          legge 4 luglio 1967, n. 580. 
              2.  Si  applicano,  altresi',  le  altre   disposizioni
          contenute nel titolo VIII della citata  legge  n.  580  del
          1967, connesse all'applicazione delle sanzioni  di  cui  al
          comma 1.».