Art. 6 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio. 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Passera, Ministro dello sviluppo economico Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, come modificato dal presente regolamento: «Art. 13. (Disposizioni di rinvio). 1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera a), della legge 4 luglio 1967, n. 580; b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 comma 5, lettera a), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580; c) nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580. 2. Si applicano, altresi', le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.».