Art. 2 
 
                 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe 
                  delle opere pubbliche incompiute 
 
  1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute,  istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo
44-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico,  i
dati   sulle   opere   pubbliche   incompiute   in   possesso   delle
amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in
due sezioni,  relative,  rispettivamente,  alle  opere  di  interesse
nazionale e alle opere di interesse regionale e  degli  enti  locali.
L'ambito  dell'interesse  e'  individuato  rispetto  all'appartenenza
all'ambito  nazionale  ovvero  regionale  o  locale  della   stazione
appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro    soggetto
aggiudicatore, di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono  amministrazioni
pubbliche l'appartenenza  all'ambito  nazionale  ovvero  regionale  o
locale e' individuata in  base  alla  classificazione  ISTAT  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli  altri  soggetti  l'appartenenza  all'ambito   nazionale   ovvero
regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui
e' riferibile l'opera. La sezione  dell'elenco  relativa  alle  opere
incompiute  di   interesse   nazionale   e'   pubblicata   sul   sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  La
sezione dell'elenco  relativa  alle  opere  incompiute  di  interesse
regionale e degli enti locali e' pubblicata  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome sui siti predisposti ed attivati  dalle  Regioni  e
dalle Province autonome medesime ai sensi del  decreto  del  Ministro
dei  lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti  di
cui al precedente periodo in modo da consentire  l'accesso  dal  sito
istituzionale del Ministero alla sezione  dell'elenco  relativa  alle
opere di  interesse  regionale  e  degli  enti  locali.  Le  relative
attivita'  di  monitoraggio,  raccolta,  redazione,  coordinamento  e
aggiornamento  dei  dati  sono  curate,  per  le  opere   d'interesse
nazionale, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  ed  il
personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti  locali,
dagli Osservatori regionali dei contratti  pubblici  territorialmente
competenti ovvero da altri  uffici  regionali  allo  specifico  scopo
preposti, e sono realizzate  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziare  previste  a  legislazione  vigente.  Resta  fermo  quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, le Regioni  e  le  Province  autonome
pubblicano, secondo le modalita' previste al comma 1, le  sezioni  di
rispettiva competenza  dell'elenco  anagrafe  delle  opere  pubbliche
incompiute. Le  opere  sono  inserite  nella  corrispondente  sezione
dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 44-bis  del  decreto-legge  n.
          201 del 2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196
          del 2009, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  229  del
          2011, si veda nelle note alle premesse.