Art. 3 Modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2. 2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi: a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP; d) descrizione dell'opera e dati dimensionali; e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP; f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l'ultimazione dei lavori; g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato; h) fonti di finanziamento; i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni; l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonche' dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale; m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuita' nella rete medesima. 3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. 4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai sensi del comma 1. 5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita' in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, si veda nelle note alle premesse.