Art. 2 
 
 
Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e  gestione
            dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 100  del  12  luglio  2012,  atteso  il
permanere delle condizioni di  emergenza  ambientale  e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita' negli interventi posti in essere  nel  corso
della gestione  della  medesima  emergenza  ambientale,  sino  al  31
dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione
del presente articolo,  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3887  del  9  luglio  2010
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  23  luglio  2010,
limitatamente  agli  interventi  necessari  a:   a)   completare   la
realizzazione  ed  autorizzazione  della  c.d.  sesta   vasca   della
discarica di Bellolampo nel  comune  di  Palermo;  b)  realizzare  ed
autorizzare, nelle more della piena funzionalita' della citata  sesta
vasca,  speciali  forme  di  gestione  dei  rifiuti;  c)  mettere  in
sicurezza l'intera discarica, garantendo  la  corretta  gestione  del
percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico  di
trattamento meccanico e biologico dei  rifiuti  urbani,  al  fine  di
pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti  trattati;  d)
migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti  nel
territorio del comune di Palermo; e)  implementare  e  completare  il
sistema impiantistico previsto nel piano regionale  di  gestione  dei
rifiuti urbani al fine assicurare una  corretta  gestione  del  ciclo
integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla  a)
alla c) del periodo precedente dovranno essere  posti  in  essere  in
raccordo  con  le  eventuali  determinazioni  assunte  dall'autorita'
giudiziaria competente. 
  2.  Le  funzioni  del  Commissario  previsto   dall'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate
a soggetto  nominato  dal  Presidente  della  regione  siciliana.  Al
soggetto nominato  viene  intestata  apposita  contabilita'  speciale
presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse
occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita' della
contabilita' speciale n. 5446/Palermo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al
comma 1.