Art. 3 
 
 
Disposizioni per far fronte all'emergenza  ambientale  nella  Regione
                              Campania 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni  di  continuita'   nelle   gestioni   degli   impianti   di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,  Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di  Succivo,
nella Regione Campania, fino al  31  marzo  2014,  salvo  ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania  delle  procedure  per  la
selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione  degli
impianti, continuano a  produrre  effetti  le  disposizioni,  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno
2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine  continuano
a  produrre  effetti  i  provvedimenti  rispettivamente  presupposti,
conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla
seguente: "trentasei";