Art. 3 Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei";