Art. 4 Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli 1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli", le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data. 2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' connessa alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli". 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.