Art. 4 
 
 
         Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli 
 
  1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza
connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli",  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino
al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i
poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data. 
  2.  Con  Accordo  di  programma,  da  stipularsi  entro  sei   mesi
antecedenti la scadenza di cui al comma  1,  le  Regioni  interessate
d'intesa con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentita  l'Acquedotto  Pugliese  S.p.A.,  individuano   il   soggetto
competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate
al  superamento  della  situazione  di   criticita'   connessa   alla
vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli". 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.