Art. 7 
 
Utilizzo delle risorse programmate  con  delibera  CIPE  135  del  21
dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie». 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza  alla
popolazione della regione Abruzzo colpita  dal  sisma  del  6  aprile
2009: 
    a)   il   contributo   per   l'autonoma    sistemazione    ovvero
all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di  cui
all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita'  immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009  e'  classificata  con  esito  E,
ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai  sensi  dell'art.  7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820  del
12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici,  ove  non
si siano realizzate le condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,
ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o
"C" appartenente all'ATER e all'Edilizia  Residenziale  pubblica  nei
Comuni, e' riconosciuto nel limite  massimo  di  euro  53.000.000,00.
Resta ferma, in  ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri  requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti; 
    b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769  del  15  maggio  2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso  del  proprietario,
nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo  di  euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009  e'  classificata  con  esito  E,
ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla  precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 
    c) i benefici di cui all'art. 13,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27  novembre  2009,
concessi  nei  confronti  di  coloro   i   quali   hanno   perso   la
disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B  o  C,
essendo venuto meno il rapporto di  locazione,  a  causa  dell'evento
sismico del 6 aprile 2009  proseguono  nel  limite  massimo  di  euro
300.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro  62
milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n.
135 del 21  dicembre  2012,  di  cui  all'art.  1,  comma  1.1,  voce
"assistenza  alla  popolazione"  nella  disponibilita'  degli  uffici
speciali per la ricostruzione. 
  3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere  con  la
massima efficienza ed  economicita'  le  funzioni  istituzionali,  in
attesa della  ricostruzione  delle  sedi  destinate  ad  ufficio  del
predetto ente, gravemente danneggiate  dal  sisma,  e'  assegnata  al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012,  di  cui
all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e  supporto  genio
civile"  nella  disponibilita'   degli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione. 
  4. A valere  sulle  medesime  risorse  programmate  dalla  predetta
delibera CIPE n. 135/2012, art. 1,  comma  1.1,  voce  "affitti  sedi
comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli
uffici speciali per la  ricostruzione  un'assegnazione  straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di  accelerare,
l'effettuazione delle spese necessarie ad  assicurare  il  definitivo
ripristino   della   funzionalita'   della   Prefettura   -   Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell'Aquila. 
  5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate  mensilmente  dai  comuni,  al
presentarsi delle relative  esigenze,  sono  trasferite  agli  Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la  successiva  assegnazione  agli
enti attuatori sul territorio. 
  6.  Per  quanto  riguarda  i  trasferimenti  di  risorse  per   gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione  effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio  Speciale  della
citta' di L'Aquila e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio  Speciale  per  i
comuni del cratere e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche'  dei  comuni  fuori
cratere.