Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
  a) «professionista iscritto nell'Albo dei Consulenti  del  lavoro»:
il Consulente del lavoro iscritto nell'Albo; 
  b)  «valore  medio»:  l'entita'  numerica  espressa  in  euro   che
costituisce il parametro di base per la  liquidazione  delle  singole
attivita' professionali, partendo dal valore complessivo dell'oggetto
dell'attivita'  professionale  o,  piu'  in   generale,   dell'affare
trattato; 
  c) «valore medio della liquidazione»: l'entita'  numerica  espressa
in euro che costituisce il parametro  di  base  per  la  liquidazione
delle  singole  attivita'  professionali,  partendo  da   un   valore
economico di  base  di  volta  in  volta  individuato  nelle  tabelle
allegate al presente decreto; 
  d) «adempimenti in  materia  di  lavoro,  previdenza  e  assistenza
sociale»: la predisposizione su richiesta ed interesse del cliente di
atti e documenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; 
  e) «consulenza del lavoro»:  la  consulenza  in  qualsiasi  materia
giuslavoristica, di carattere  generale  o  specifico,  prestata  per
l'analisi     della     legislazione,     dell'interpretazione      e
dell'applicazione,  anche  giurisprudenziale,   di   disposizioni   e
problemi  specifici,  anche  in  sede  di  assistenza  previdenziale,
assistenziale e tributaria e in ambito contenzioso; 
  f) «consulenza  e  rappresentanza  tributaria»:  la  consulenza  in
qualsiasi  materia  tributaria  e   l'intervento   personale,   quale
mandatario del cliente, presso gli uffici tributari,  le  commissioni
tributarie  e  in  qualunque  altra  sede  anche  in  relazione  alle
verifiche fiscali, nonche' ogni adempimento amministrativo  contabile
e dichiarativo; 
  g) «ammortizzatori sociali»: ogni misura di agevolazione e sostegno
alle  imprese  che  comporti  una  integrazione   del   reddito   dei
lavoratori.