Art. 3 Definizioni Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «professionista iscritto nell'Albo dei Consulenti del lavoro»: il Consulente del lavoro iscritto nell'Albo; b) «valore medio»: l'entita' numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita' professionali, partendo dal valore complessivo dell'oggetto dell'attivita' professionale o, piu' in generale, dell'affare trattato; c) «valore medio della liquidazione»: l'entita' numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita' professionali, partendo da un valore economico di base di volta in volta individuato nelle tabelle allegate al presente decreto; d) «adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale»: la predisposizione su richiesta ed interesse del cliente di atti e documenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; e) «consulenza del lavoro»: la consulenza in qualsiasi materia giuslavoristica, di carattere generale o specifico, prestata per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e dell'applicazione, anche giurisprudenziale, di disposizioni e problemi specifici, anche in sede di assistenza previdenziale, assistenziale e tributaria e in ambito contenzioso; f) «consulenza e rappresentanza tributaria»: la consulenza in qualsiasi materia tributaria e l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle verifiche fiscali, nonche' ogni adempimento amministrativo contabile e dichiarativo; g) «ammortizzatori sociali»: ogni misura di agevolazione e sostegno alle imprese che comporti una integrazione del reddito dei lavoratori.