Art. 4 
 
 
                         Parametri generali 
 
  1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai
seguenti parametri: 
  a) valore e natura della pratica; 
  b) importanza, difficolta', complessita' della pratica; 
  c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; 
  d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; 
  e)  impegno  profuso  e  pregio  dell'opera  prestata,   anche   in
considerazione del tempo impiegato; 
  2. Il valore della prestazione e' determinato,  in  relazione  alle
singole  attivita'  svolte  dal  professionista,  secondo  i  criteri
specificati nelle disposizioni della  sezione  seconda  del  presente
decreto. 
  3. Il compenso e' di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni
determinate dai parametri di cui al comma  1,  applicando  al  valore
della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella  A
allegata,  nonche'  utilizzando,  di  norma,  gli  ulteriori   valori
monetari indicati nella stessa tabella. 
  4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli  scaglioni
superiori vanno  applicati  sull'eccedenza  rispetto  allo  scaglione
precedente.