Art. 10 
 
 
                      Obblighi di informazione 
 
  1. Il concessionario rende disponibile a  chiunque  accede  al  suo
sito o ai suoi siti internet: 
  a) le informazioni riguardanti l'offerta di scommesse a quota fissa
con interazione diretta fra giocatori; 
  b) le informazioni concernenti i  singoli  mercati  e  le  relative
quote prescelte o finali; il concessionario ha la facolta' di rendere
disponibili le quote aggiornate in tempo reale solo ai giocatori  che
abbiano effettuato  l'accesso  protetto  alla  piattaforma  di  gioco
attraverso le relative procedure di accreditamento; 
  c) le istruzioni per la effettuazione delle scommesse; 
  d) gli orari di apertura della piattaforma di raccolta; 
  e) le modalita' di calcolo delle commissioni; 
  f) le modalita' di pagamento delle vincite; 
  g) le metodologie di abbinamento delle offerte di scommessa; 
  h) il testo del presente regolamento; 
  i)  le  informazioni  in  materia  di   gioco   sicuro   legale   e
responsabile, nonche' eventuali comunicazioni stabilite da AAMS; 
  l) la convenzione di concessione; 
  m) la sua denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la
partita IVA, il numero di concessione, nonche' l'indirizzo della  sua
sede legale; 
  n) il link diretto al sito internet di AAMS; 
  o) i  recapiti  e  le  modalita'  del  servizio  di  assistenza  al
giocatore.