Art. 3 
 
 
                        Modifiche statutarie 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  il  consiglio  nazionale,  su   proposta   del
consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie  necessarie  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  2000,
nonche' quelle  volte  a  disciplinare  l'organizzazione  centrale  e
periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze,  le  modalita'
di nomina e funzionamento, la convocazione,  le  deliberazioni  e  la
durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le  modalita'  di
partecipazione del  rappresentante  del  Ministero  della  difesa  al
consiglio direttivo, nonche' i poteri, le attribuzioni, i  requisiti,
le modalita' di accesso e la durata delle cariche associative.  Sulle
sopra indicate modifiche statutarie e' acquisito il preventivo parere
del Ministero della difesa,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Successivamente  le  modifiche  allo  statuto   sono
apportate con le modalita' in esso determinate. 
  2. Lo statuto disciplina altresi': 
  a) le categorie di  soci  ulteriori  rispetto  a  quella  dei  soci
ordinari nonche' i diritti e gli obblighi ad esse correlati; 
  b) i criteri  informatori  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' di istituto; 
  c) limiti e modalita' di concessione di eventuali rimborsi spese da
erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi  e  di
collaborazioni  su  base  volontaria  sia  a  livello  centrale   che
periferico; 
  d)  la   costituzione,   l'organizzazione   e   le   modalita'   di
funzionamento delle sezioni; 
  e) i compiti di direzione e controllo  degli  organi  centrali  nei
confronti delle sezioni, le modalita'  di  versamento  delle  entrate
alla gestione nazionale e quelle di erogazione  delle  somme  per  le
esigenze delle articolazioni territoriali; 
  f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la  cui
titolarita' e'  attribuita  agli  organi  centrali,  salvo  specifica
delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti. 
  3. Con uno o  piu'  atti  di  attuazione  dello  statuto,  adottati
secondo le modalita'  e  i  limiti  definiti  dallo  statuto  stesso,
possono  essere  impartite  le  disposizioni  discendenti  di  natura
meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario,  di  ulteriore
dettaglio. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica10
          febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.