Art. 3 Modifiche statutarie 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonche' quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalita' di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le modalita' di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonche' i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalita' di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie e' acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalita' in esso determinate. 2. Lo statuto disciplina altresi': a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci ordinari nonche' i diritti e gli obblighi ad esse correlati; b) i criteri informatori e le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto; c) limiti e modalita' di concessione di eventuali rimborsi spese da erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che periferico; d) la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle sezioni; e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le esigenze delle articolazioni territoriali; f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali, salvo specifica delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti. 3. Con uno o piu' atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalita' e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.
Note all'art. 3: Per il decreto del Presidente della Repubblica10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.