Art. 4 
 
 
         Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari 
 
  1. Gli organismi necessari all'organizzazione  centrale  dell'UNUCI
sono: 
  a) il presidente nazionale; 
  b) il consiglio nazionale; 
  c) il consiglio direttivo; 
  d) il collegio dei sindaci; 
  e) il collegio dei probiviri. 
  2. Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le  delegazioni  e
le sezioni la  cui  organizzazione  amministrativa  e  gestionale  e'
definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e
secondo i principi di diritto privato. 
  3. Possono essere iscritti all'Associazione  in  qualita'  di  soci
ordinari, gli  ufficiali  in  congedo  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della  guardia
di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce  rossa
italiana,  del  Sovrano  ordine  militare  di  Malta,  i   cappellani
militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi,  ad  ordinamento
militare, della polizia di Stato, degli agenti di  custodia  e  della
giustizia militare.