Art. 4 Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari 1. Gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'UNUCI sono: a) il presidente nazionale; b) il consiglio nazionale; c) il consiglio direttivo; d) il collegio dei sindaci; e) il collegio dei probiviri. 2. Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le delegazioni e le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale e' definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi di diritto privato. 3. Possono essere iscritti all'Associazione in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.