Art. 6 
 
 
                        Patrimonio dell'ente 
 
  1. Il patrimonio dell'Associazione  e'  costituito  dal  patrimonio
dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente  regolamento.
Entro sessanta giorni da tale data, il  consiglio  direttivo,  previa
verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei  beni  di
proprieta' dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta  evidenza
a  quei  beni  la  cui  gestione  o  conservazione  costituiva  scopo
istituzionale dell'ente pubblico, che  permangono  destinati  a  tale
finalita', ovvero era strumentale  rispetto  al  conseguimento  degli
scopi istituzionali. Negli  inventari  patrimoniali  dell'UNUCI  sono
altresi' distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli
di successiva acquisizione. 
  2. Ogni atto di alienazione,  compresi  quelli  di  costituzione  o
trasferimento di diritti reali, relativo ai beni  facenti  parte  del
patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali
al  perseguimento   dello   scopo   istituzionale,   e'   subordinato
all'autorizzazione del Ministero vigilante.