Art. 6 Patrimonio dell'ente 1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprieta' dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita', ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresi' distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione. 2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, e' subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.