Art. 8 
 
 
                  Destinazione delle risorse umane 
 
  1. All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i
rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo  indeterminato
sono integralmente confermati, sia per la  parte  tabellare  che  per
quella   accessoria,   sia    con    riferimento    all'inquadramento
previdenziale di  provenienza  e  proseguono  con  l'associazione  di
diritto privato «UNUCI». 
  2.   Al   citato   personale   continua   ad    applicarsi,    fino
all'approvazione dello statuto  della  UNUCI  e  comunque  non  oltre
diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, il regime giuridico ed economico gia' in  godimento  nel
rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si
applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
fermo restando  che  l'eventuale  passaggio  presso  altre  pubbliche
amministrazioni  avviene  esclusivamente   nei   limiti   dei   posti
disponibili nelle dotazioni organiche  delle  stesse  amministrazioni
riceventi  e  nell'ambito  delle  rispettive  facolta'   assunzionali
previste  a  legislazione  vigente.  Successivamente  si  applica  il
contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
          165 del 2001, e' il seguente: 
              «Art.  30.  (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti vacanti in organico mediante  cessione  del
          contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla  stessa
          qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Le   amministrazioni
          devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
          posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
          di   personale   da   altre    amministrazioni,    fissando
          preventivamente i criteri di scelta.  Il  trasferimento  e'
          disposto   previo   parere   favorevole    dei    dirigenti
          responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
          o sara' assegnato  sulla  base  della  professionalita'  in
          possesso del dipendente in relazione al posto  ricoperto  o
          da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.».