Art. 35. Con deliberazione del Consiglio Federale puo' essere costituito un Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico per lo studio e la soluzione delle tematiche d'interesse comune nell'ambito dello sport non agonistico. Il Comitato e' composto da un membro per ogni specialita' aeronautica. I Presidenti degli Aero Club Federati, nonche' degli Enti Aggregati di cui all'articolo 6 numero 2 lettera g), nel corso di apposita riunione convocata dal Presidente di Aero Club d'Italia, designano i membri del Comitato, per la successiva nomina da parte del Presidente stesso. Il membri una volta nominati individuano tra loro un presidente per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia. La relativa procedura elettorale verra' individuata dal Consiglio Federale con apposito regolamento. I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Comitato opera nei limiti delle attribuzioni ad esso conferite dal Consiglio Federale ed esplica attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente. L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.