IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 35; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 827, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto  2007,  recante
«Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della  salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto  delle  malattie  della
poverta'»; 
  Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
  Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111; 
  Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio  2011  del  Commissario
straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato  approvato
il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento   dell'Istituto
medesimo in regime di sperimentazione gestionale; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e'
espressa nella seduta del 24 gennaio 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e  successive  modificazioni,  effettuata   con   nota   dell'Ufficio
legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la  nota  del
22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  l'organizzazione
e le  modalita'  di  funzionamento  dell'Istituto  nazionale  per  la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica
di diritto pubblico,  di  seguito  denominato  «Istituto»,  con  sede
legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni,
quale sperimentazione gestionale ai  sensi  dell'articolo  9-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  decreto-legge  13  settembre   2012,   n.   158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
          Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della
          salute),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre
          2012, n. 214. 
              - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  Ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - L'art. 14 del citato decreto-legge n. 158  del  2012,
          recita: 
              «Capo IV - Norme finali 
              Art. 14 (Razionalizzazione di taluni enti sanitari).  -
          1. La societa' consortile "Consorzio anagrafi  animali"  di
          cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 4 del decreto-legge 10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo  2006,  n.  81,  e'  soppressa  e  posta  in
          liquidazione a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Le
          funzioni gia' svolte dalla societa'  consortile  "Consorzio
          anagrafi animali" sono trasferite, con decreto del Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con i Ministri  della  salute  e  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, al  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali e al Ministero della salute  secondo
          le rispettive competenze. Alle predette funzioni  i  citati
          Ministeri  provvedono  nell'ambito  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della  finanza  pubblica.  Gli  stanziamenti  di   bilancio
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  ai  sensi   dell'art.   4,   comma   4-ter,   del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11   marzo   2006,   n.   81,
          riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura (AGEA), anche mediante  versamento  all'entrata
          del bilancio dello Stato e successiva  riassegnazione  alla
          spesa. 
              2. Al fine  di  limitare  gli  oneri  per  il  Servizio
          sanitario nazionale per l'erogazione delle  prestazioni  in
          favore delle popolazioni  immigrate,  l'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle  popolazioni  migranti
          ed il contrasto delle malattie della poverta'  (INMP)  gia'
          costituito quale sperimentazione gestionale,  e'  ente  con
          personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  dotato  di
          autonomia  organizzativa,   amministrativa   e   contabile,
          vigilato dal Ministero della  salute,  con  il  compito  di
          promuovere attivita' di assistenza,  ricerca  e  formazione
          per la salute delle popolazioni migranti e  di  contrastare
          le malattie della poverta'. 
              3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi'  centro  di
          riferimento della rete nazionale per  le  problematiche  di
          assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni
          migranti e alla poverta', nonche' Centro nazionale  per  la
          mediazione transculturale in campo sanitario. 
              4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo,
          il direttore e  il  Collegio  sindacale.  Il  Consiglio  di
          indirizzo e' composto da cinque membri, di cui due nominati
          dal Ministro  della  salute  e  tre  dai  presidenti  delle
          regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3  ed  ha
          compiti di indirizzo strategico. Il direttore  e'  nominato
          dal   Ministro   della   salute,   rappresenta   legalmente
          l'Istituto ed esercita  tutti  i  poteri  di  gestione.  Il
          Collegio  sindacale  e'  costituito  da  tre  membri,   due
          nominati dal Ministro della salute, di  cui  uno  designato
          dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con
          compiti di controllo  interno.  Con  decreto  del  Ministro
          della salute, adottato di concerto con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          disciplinati   il    funzionamento    e    l'organizzazione
          dell'Istituto. 
              5. All'art. 17, comma 9,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, il secondo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "Per il finanziamento delle attivita' si provvede
          annualmente   nell'ambito   di   un    apposito    progetto
          interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          per  la  cui  realizzazione,  sulle   risorse   finalizzate
          all'attuazione  dell'art.  1,  comma  34,  della  legge  23
          dicembre 1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'
          vincolato l'importo pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
          alla cui erogazione, a favore  del  medesimo  Istituto,  si
          provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per l'anno di riferimento.". 
              6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per  la
          promozione della salute delle popolazioni  migranti  ed  il
          contrasto delle malattie della poverta' (INMP), di  cui  al
          comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di  cui
          al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di  euro  10
          milioni a decorrere  dall'anno  2013,  nonche'  mediante  i
          rimborsi delle prestazioni erogate a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di
          ricerca nazionali ed internazionali. 
              7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
          comma 4 sono abrogati i  commi  7  e  8  dell'art.  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              8. Per il periodo 1° gennaio  2003-21  giugno  2007  la
          misura del contributo obbligatorio alla Fondazione  ONAOSI,
          a carico dei  sanitari  dipendenti  pubblici,  iscritti  ai
          rispettivi ordini professionali  italiani  dei  farmacisti,
          dei medici chirurghi e odontoiatri  e  dei  veterinari,  e'
          determinata forfettariamente per ogni  contribuente  in  12
          euro mensili per gli ultimi cinque  mesi  del  2003  e  per
          l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005  e  2006,
          nonche' in 11 euro mensili per il 2007. Per il  periodo  1°
          gennaio 2003-1° gennaio 2007 la  misura  del  contributo  a
          carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla
          lettera e), primo comma dell'art. 2, della legge  7  luglio
          1901, n. 306,  e  successive  modificazioni,  e'  anch'essa
          forfettariamente determinata negli identici importi di  cui
          al presente comma. 
              9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti
          di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21  giugno
          2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo  di  acconto
          dei contributi da versare. Con  delibera  della  Fondazione
          sono stabilite la procedura, le modalita' e le scadenze per
          l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto  sono  estinti  ogni  azione  o
          processo   relativo   alla    determinazione,    pagamento,
          riscossione o ripetizione dei contributi di  cui  al  primo
          periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non
          avviare  le  procedure  per  la  riscossione  coattiva  per
          crediti di importo inferiore  a  500  euro.  Per  gli  anni
          successivi al 2007 resta confermato, per la  determinazione
          dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto  dal
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
              9-bis. Al comma 1 dell'art. 1 del  decreto  legislativo
          16 ottobre  2003,  n.  288,  le  parole:  ",  unitamente  a
          prestazioni di ricovero e cura di  alta  specialita'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "ed  effettuano  prestazioni  di
          ricovero e  cura  di  alta  specialita'  o  svolgono  altre
          attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui  all'art.
          13, comma 3, lettera d)". 
              9-ter. Al comma 3 dell'art. 13 del decreto  legislativo
          16 ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita  dalla
          seguente: 
              "d) caratteri di eccellenza del livello  dell'attivita'
          di ricovero e cura di alta specialita' direttamente  svolta
          negli   ultimi   tre   anni,    ovvero    del    contributo
          tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
          ricerca  biomedica  riconosciuta  a  livello  nazionale   e
          internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'   alta
          qualita'   dell'attivita'   assistenziale,   attestata   da
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale". 
              10. I commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto  legislativo
          16 ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: 
              "1. La domanda di riconoscimento  e'  presentata  dalla
          struttura   interessata   alla   regione   competente   per
          territorio, unitamente alla documentazione  comprovante  la
          titolarita' dei requisiti di cui all'art.  13,  individuata
          con  decreto  del  Ministro  della   salute,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano.  La
          regione inoltra  la  domanda,  nella  quale  devono  essere
          indicate la sede effettiva di attivita' della  struttura  e
          la disciplina per la quale si richiede  il  riconoscimento,
          al Ministero della salute,  evidenziando  la  coerenza  del
          riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. 
              2. Il Ministro della salute nomina una  commissione  di
          valutazione formata da almeno due esperti nella  disciplina
          oggetto della richiesta  di  riconoscimento,  che  svolgono
          l'incarico a titolo gratuito.  Entro  trenta  giorni  dalla
          nomina, la commissione esprime il proprio  parere  motivato
          sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art.  13,  comma
          3, sulla completezza  della  documentazione  allegata  alla
          domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura
          interessata. La commissione  puo'  procedere  ai  necessari
          sopralluoghi e valutare gli elementi cosi' acquisiti. Entro
          dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro  della
          salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla  domanda  di
          riconoscimento    entro    quarantacinque    giorni     dal
          ricevimento.". 
              10-bis. Al comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
          16  ottobre  2003,  n.  288,  le  parole:  "d'intesa"  sono
          sostituite dalle seguenti: "previa intesa". 
              11. I commi 1 e 2 dell'art. 15 del decreto  legislativo
          16 ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: 
              "1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e
          quelli privati inviano ogni due  anni  al  Ministero  della
          salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di
          cui all'art. 13, nonche' la  documentazione  necessaria  ai
          fini della conferma, secondo quanto stabilito  dal  decreto
          di cui al comma 1 dell'art. 14. 
              2. Il  Ministero  della  salute,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza di cui  all'art.  1,  comma  2,  puo'
          verificare in ogni momento la sussistenza delle  condizioni
          per  il  riconoscimento  delle  Fondazioni   IRCCS,   degli
          Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel  caso  di
          sopravvenuta  carenza  di  tali  condizioni,  il  Ministero
          informa la regione territorialmente competente  ed  assegna
          all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
          reintegrare  il  possesso  dei  prescritti  requisiti.   Il
          Ministro della  salute  e  la  regione  competente  possono
          immediatamente sostituire i  propri  designati  all'interno
          dei  consigli  di   amministrazione,   nonche'   sospendere
          cautelativamente   l'erogazione   dei   finanziamenti   nei
          confronti degli enti interessati.  Alla  scadenza  di  tale
          termine, sulla base dell'esito della verifica, il  Ministro
          della salute, d'intesa  con  il  Presidente  della  regione
          interessata, conferma o revoca il riconoscimento.". 
              12. Con decreto del Ministro della salute,  sentiti  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          nonche' la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, da adottarsi  entro  il  31  dicembre  2012,  sono
          stabiliti i criteri di classificazione  degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere  scientifico  non  trasformati,
          delle Fondazioni IRCCS  e  degli  altri  IRCCS  di  diritto
          privato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi
          di   carattere    scientifico    di    comprovato    valore
          internazionale, anche ai fini del  loro  inserimento  nella
          rete di attivita' di ricerca; con il medesimo  decreto,  al
          fine di garantire la visione unitaria  delle  attivita'  di
          ricerca  scientifica  nel  campo  sanitario  dei   predetti
          soggetti, sono  individuate  le  modalita'  attraverso  cui
          realizzare l'attivita' di ricerca  scientifica  in  materia
          sanitaria a livello internazionale.». 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, supplemento ordinario. 
              - L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita: 
              «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nell'amministrazione che emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'art.  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle duecento unita', l'avvio delle  procedure  concorsuali
          e'  subordinato  all'emanazione  di  apposito  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368
          (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          9 ottobre 2001, n. 235. 
              - Il comma 827 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2007), recita: 
              «Art.  1  (Autorizzazione   di   spesa   per   Istituto
          promozione salute popolazioni migranti e contrasto malattie
          poverta'). - (Omissis). 
              827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero  della
          salute   ed   il   finanziamento   di   un   progetto    di
          sperimentazione gestionale, ai sensi  dell'art.  9-bis  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, da autorizzare da parte della regione  Lazio
          con la partecipazione della regione Puglia,  della  Regione
          siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato  alla
          realizzazione,  nella  citta'  di  Roma,  di  un   Istituto
          nazionale per la promozione della salute delle  popolazioni
          migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', con
          compiti  di  prevenzione,  cura,   formazione   e   ricerca
          sanitaria, in cui far confluire il  Centro  di  riferimento
          della regione Lazio per la promozione  della  salute  delle
          popolazioni  migranti,  senza  fissa  dimora,  nomadi  e  a
          rischio di emarginazione, gia' operante  presso  l'Istituto
          dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.». 
              - Il comma 36 dell'art. 9 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (  Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          recita: 
              «Capo III - Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico, invalidita' e previdenza 
              Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di  impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti  da
          processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
          limitatamente al quinquennio  decorrente  dall'istituzione,
          le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure  di
          mobilita', fatte salve le  maggiori  facolta'  assunzionali
          eventualmente  previste  dalla  legge  istitutiva,  possono
          essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
          ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
          nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.  A
          tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
          da      sottoporre      all'approvazione      da      parte
          dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
          della funzione pubblica ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze.». 
              - Il comma 7 dell'art. 17 del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio  2011,  n.  111   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), recita: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          (Omissis). 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo
          protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana
          e con altre regioni interessate,  e'  disposta  la  proroga
          fino al 31 dicembre 2013 del  progetto  di  sperimentazione
          gestionale di cui all'art. 1, comma  827,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, coordinato  dall'Istituto  nazionale
          per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
          per il contrasto delle malattie della  poverta'  (INMP)  di
          cui al decreto del Ministro della salute in data  3  agosto
          2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  20
          settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla  formazione,
          alla  prevenzione  e  alla  cura   delle   malattie   delle
          migrazioni e della poverta'.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il comma 4 dell'art. 14 del citato  decreto-legge
          n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il comma 827 dell'art. 1 della legge n.  296  del
          2006, vedasi nelle note alle premesse. 
              - L'art. 9-bis del citato decreto legislativo,  n.  502
          del 1992, recita: 
              «Art.  9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          autorizzano programmi di sperimentazione aventi  a  oggetto
          nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di
          collaborazione  tra  strutture   del   Servizio   sanitario
          nazionale  e  soggetti   privati,   anche   attraverso   la
          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
          privato. 
              2. Il programma di sperimentazione  e'  adottato  dalla
          regione o dalla provincia autonoma  interessata,  motivando
          le  ragioni   di   convenienza   economica   del   progetto
          gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
          e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
          regionale  ed  evidenziando  altresi'   gli   elementi   di
          garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 
              a)  privilegiare  nell'area  del  settore  privato   il
          coinvolgimento  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
              b) fissare limiti percentuali  alla  partecipazione  di
          organismi privati in misura non superiore  al  quarantanove
          per cento; 
              c) prevedere forme idonee di limitazione alla  facolta'
          di cessione della propria quota sociale nei  confronti  dei
          soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; 
              d) disciplinare le forme di  risoluzione  del  rapporto
          contrattuale   con    privati    che    partecipano    alla
          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
          confronti di terzi; 
              e) definire partitamente i compiti,  le  funzioni  e  i
          rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e  privati
          che partecipano  alla  sperimentazione  gestionale,  avendo
          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
          contrattuali, di appalto o  subappalto,  nei  confronti  di
          terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per  la
          fornitura  di  opere  e   servizi   direttamente   connessi
          all'assistenza alla persona; 
              f) individuare forme e modalita' di  pronta  attuazione
          per la risoluzione della convenzione di  sperimentazione  e
          scioglimento degli organi  societari  in  caso  di  mancato
          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 
              3. La Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per  i  servizi  sanitari
          regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti  sia
          sul piano  economico  sia  su  quello  della  qualita'  dei
          servizi, ivi comprese le forme di  collaborazione  in  atto
          con soggetti privati per la gestione di compiti diretti  di
          tutela della salute.  Al  termine  del  primo  triennio  di
          sperimentazione, sulla base dei  risultati  conseguiti,  il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 
              4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di  cui
          al presente articolo, e' fatto  divieto  alle  aziende  del
          Servizio sanitario  nazionale  di  costituire  societa'  di
          capitali aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento  di
          compiti diretti di tutela della salute.». 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  della
          salute 3 agosto 2007, vedasi nelle note alle premesse.