Art. 3 
 
                   Programmazione delle attivita' 
 
  1. L'Istituto svolge  la  sua  attivita'  sulla  base  di  progetti
annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con  gli
indirizzi strategici e sentito  il  consiglio  di  indirizzo  di  cui
all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo  14
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro  della  salute
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 
  2. I volumi  e  le  tipologie  dell'attivita'  socio-assistenziale,
erogati  a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158,  sono  definiti  mediante  singoli  accordi   con   le   regioni
interessate. 
  3. Per la realizzazione di specifici progetti,  anche  di  ricerca,
l'Istituto puo' stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture
pubbliche e private e con universita', anche straniere, costituire  e
partecipare  a  consorzi,  con  soggetti  di  cui  sia  accertata  la
qualificazione  e  l'idoneita'.  Eventuali  perdite  derivanti  dalla
partecipazione a consorzi o altre societa' partecipate possono essere
poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre
la quota di  partecipazione  versata.  Nell'ambito  dei  progetti  di
ricerca, l'Istituto puo' sperimentare, senza oneri aggiuntivi,  nuove
modalita' di  aggregazione  e  di  collaborazione  caratterizzate  da
flessibilita' e  temporaneita',  con  ricercatori  di  altri  enti  e
strutture,  ovvero  autorizzare  l'impiego  del   proprio   personale
assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al
comma 3, nel rispetto della normativa vigente. 
  4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni
puo', nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di  enti  ed
organismi pubblici, altresi': 
  a)  stipulare  atti  e  contratti,  ivi  comprese  l'assunzione  di
finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione  o  comodato
d'uso   per   l'acquisizione   di   beni   strumentali    finalizzati
all'attivita' istituzionale; 
  b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di
cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso  e
la legittima detenzione; 
  c) acquisire, da parte di  soggetti  pubblici  e  privati,  risorse
finanziarie e beni da  destinare  allo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali; 
  d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in
forma societaria o  con  altre  forme  di  collaborazione,  attivita'
strumentali, anche produttive, nel  rispetto  delle  disposizioni  di
legge vigenti e del proprio codice etico; 
  e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti  di
ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da  Ministeri
o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, nonche' professionalita' esterne attraverso  contratti
di   collaborazione,   nel   rispetto   della   disciplina   prevista
dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del  predetto
decreto legislativo, avvalendosi  di  figure  dotate  di  particolari
professionalita' e di alta qualificazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge n.
          158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001 recita: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Il comma 6 e seguenti dell'art. 7 del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 recita: 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo  dell'art.
          1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,
          n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 36, comma 3, del presente decreto. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter non si applicano ai  componenti  degli  organismi  di
          controllo interno e  dei  nuclei  di  valutazione,  nonche'
          degli organismi operanti per le finalita' di  cui  all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.». 
              - L'art. 36 del citato decreto legislativo n.  165  del
          2001 recita: 
              «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro  flessibile).
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'art. 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio di cui alla lettera d), del comma  1,  dell'art.
          70  del  decreto  legislativo  n.  276/2003,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, in  applicazione  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368,
          dall'art. 3 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863, dall'art.  16  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge  19
          luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo  10  settembre
          2003, n. 276 per quanto  riguarda  la  somministrazione  di
          lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d),  del
          comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' da ogni  successiva  modificazione  o  integrazione
          della   relativa   disciplina    con    riferimento    alla
          individuazione dei contingenti di  personale  utilizzabile.
          Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di  lavoro
          per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001, n.  368,  si  applicano  esclusivamente  al
          personale reclutato secondo le procedure  di  cui  all'art.
          35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».