Art. 8 
 
                       Consiglio di indirizzo 
 
  1. Il consiglio di indirizzo e' composto,  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  da  cinque
membri, di cui due nominati dal  Ministro  della  salute  e  tre  dai
presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale  per  le
problematiche di assistenza in  campo  socio  sanitario  legate  alle
popolazioni migranti e alla  poverta'  ed  ha  compiti  di  indirizzo
strategico. 
  2. Il componente con funzione di  presidente  e'  nominato,  tra  i
cinque componenti, dal Ministro della salute. 
  3. Il consiglio: 
  a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere
sui progetti annuali e  pluriennali  di  attivita',  predisposti  dal
direttore dell'Istituto ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  e  ne
verifica l'attuazione; 
  b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello
consuntivo,  sugli  atti  di  alienazione  del   patrimonio   e   sui
provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa',
consorzi,  altri  enti  e  associazioni  e,  qualora  richiesto   dal
direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine  il
parere si intende espresso in senso positivo; 
  c)  delibera  in  ordine  al  regolamento  di   amministrazione   e
contabilita', e agli altri  regolamenti  dell'Istituto,  che  vengono
trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica. 
  4. In caso di assenza o impedimento temporaneo,  il  presidente  e'
sostituito da  un  componente  del  consiglio  da  lui  espressamente
delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'. 
  5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con  cadenza,  di  regola,
bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'  o  a
istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del  consiglio
sono, di  norma,  tenute  presso  la  sede  dell'Istituto  e  possono
svolgersi   anche   in   modalita'   telematica,   con   uso    della
videoconferenza. 
  6. Il consiglio, che stabilisce alla prima  riunione  le  modalita'
del proprio funzionamento si riunisce  validamente  con  la  presenza
della maggioranza assoluta dei componenti e  delibera  a  maggioranza
dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 
  7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare,  senza  diritto
di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono,
altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta  in
volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle
spese di viaggio e di  soggiorno.  Ai  componenti  non  spetta  alcun
compenso,  gettone  o  indennita'  salvo,  ove  dovuto,   l'esclusivo
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in  conformita'  alle
disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo del comma  4  dell'art.  14  del  citato
          decreto-legge n. 158  del  2012,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse.