Art. 8 Consiglio di indirizzo 1. Il consiglio di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta' ed ha compiti di indirizzo strategico. 2. Il componente con funzione di presidente e' nominato, tra i cinque componenti, dal Ministro della salute. 3. Il consiglio: a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere sui progetti annuali e pluriennali di attivita', predisposti dal direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e ne verifica l'attuazione; b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa', consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il parere si intende espresso in senso positivo; c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e contabilita', e agli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica. 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e' sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'. 5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola, bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o a istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono, di norma, tenute presso la sede dell'Istituto e possono svolgersi anche in modalita' telematica, con uso della videoconferenza. 6. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita' del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone o indennita' salvo, ove dovuto, l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformita' alle disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.
Note all'art. 8: - Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.