(Allegato I) (parte 2)
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  H) 
  Attivita' in deroga - D.lgs 152/2006, Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Panificazione,  pasticceria  e  affini  con  consumo  di  farina  non
                     superiore a 1500 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni di panificazione,  pasticceria  e  affini  con  utilizzo
complessivo di farina non superiore a 1500 kg/giorno. 
  Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero di materie  prime
non superiore a  300  kg  si  e'  nel  campo  di  applicazione  delle
attivita' in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (D.Lgs.  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera f). 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.) 
  B. Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura 
  C. Impasto 
  D. Formazione del prodotto 
  E. Lievitazione 
  F. Cottura in forno 
  G. Confezionamento 
  Materie prime 
  1. Farina 
  2. Lieviti, amidi 
  3. Acqua 
  4. Aromatizzanti 
  5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte,  uova,
frutta, grassi vegetali/animali e vari  additivi  utilizzati  per  le
lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti  per  panificazione  e
operazioni similari 
  Concorrono al limite di 1500 kg/giorno le materie prime di  cui  al
punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  1.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  1.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  1.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
400 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni  di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  i) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con  produzione  non
                     superiore a 450 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni di torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati, con
produzione non superiore a 450 kg/giorno. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Stoccaggio materia prima (caffe' ed altri prodotti vegetali)  in
silos e/o sacchi 
  B. Pesatura 
  C. Pulitura 
  D. Trasporto manuale/pneumatico 
  E. Essiccazione e tostatura 
  F. Raffreddamento 
  G. Macinazione 
  H. Miscelazione dei prodotti tostati 
  I. Confezionamento. 
  Materie prime 
  1. Caffe' e succedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.) 
  2. Prodotti vegetali in genere,  da  sottoporre  ad  operazioni  di
tostatura. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi e caricamento manuale. 
  2. L'impianto/sistema di abbattimento basato sulla tecnologia della
postcombustione,  posto  a  presidio  della  fase  di  tostatura,  in
presenza di impianti in grado di trattare quantitativi: 
  2.1. Maggiori di 30 kg/carica  -  dovra'  essere  obbligatoriamente
installato qualora non  sia  rispettato  quanto  previsto  alle  voci
"Limiti" e "Note" riportate  nel  paragrafo  "Sostanze  inquinanti  e
prescrizioni specifiche" e dovra' rispettare un tempo di contatto  di
1 sec. ed una temperatura di 600 °C. 
  2.2. Minori / uguali di 30 kg/carica - non dovra' essere installato
anche qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e
"Note" riportate nel paragrafo "Sostanze  inquinanti  e  prescrizioni
specifiche"; salvo il verificarsi di eventuali problematiche inerenti
ad episodi di molestia olfattiva. 
  3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  3.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  3.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  3.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
  Soglia massima 
  Qualora la produzione sia inferiore a 45  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Produzione 
  Quantita'  in  kg/anno:  nel  caso  di  comunicazione  di  modifica
indicare la produzione annua attuale e prevista  altrimenti  indicare
solo la produzione annua prevista. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  l) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere,  inchiostri  e  affini
       con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e  affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Movimentazione,  trasporto  pneumatico  e  dosaggio  di  materie
prime: 
  A.1 Solide 
  A.2 Liquide 
  B.  Preparazione  mescole  e  miscele  solide   con   utilizzo   di
mescolatori,   dispersori   ed   impastatrici,    calandratrici    ed
assimilabili 
  C. Processi di macinazione, raffinazione 
  D. Dispersione 
  E. Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto 
  F. Stoccaggio delle materie finite 
  G. Confezionamento prodotti 
  H. Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori. 
  N.B. La pulizia dei contenitori e' auspicabile che venga attuata in
luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale
dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti  a  base  di
CIV e/o di  COV,  questa  operazione  deve  comportare  l'impiego  di
strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle
emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio. 
  Materie prime 
  1. Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali) 
  2.  Solventi  e  diluenti  (idrocarburi  aromatici,   alifatici   e
clorurati, chetoni, esteri, glicoli - eteri, alcooli) 
  3. Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili) 
  4.   Additivi    antinvecchianti,    antiossidanti,    disperdenti,
emulsionanti ed assimilabili 
  5. Cariche inerti/  pigmenti  (organici  ed  inorganici,  coloranti
organici in solvente e/o in pasta ecc.) 
  6. Catalizzatori. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Non sono ammessi prodotti contenenti  COV  classificati  con  le
seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341 
  2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
dovra' essere verificato  qualora  non  venga  rispettato  il  limite
imposto come flusso di massa. 
  3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  3.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche". 
  3.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche". 
  3.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora la produzione sia inferiore a 50  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Produzione 
  Quantita'  in  kg/anno:  nel  caso  di  comunicazione  di  modifica
indicare la produzione annua attuale e prevista  altrimenti  indicare
solo la produzione annua prevista. 
 
    

---------------------------------------------------------------------
                                       |   Quantita'  in kg/anno [*]
---------------------------------------|-----------------------------
             Produzione                |     Attuale  |   Prevista
---------------------------------------|-----------------------------
                                       |
---------------------------------------------------------------------

    
  [*] Concorre al limite di 500 kg/ora. 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  m) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Sgrassaggio superficiale  dei  metalli  con  consumo  complessivo  di
               solventi non superiore a 10 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Sgrassaggio superficiale di  metalli  con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/giorno. 
  Sgrassaggio superficiale di metalli con  detergenti  e/o  soluzioni
privi di solventi. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con  presenza
di alogeni 
  B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV  senza  presenza
di alogeni 
  C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa 
  D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi 
  Materie prime 
  1. Detergenti in soluzione acquosa 
  2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni 
  3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni 
  4. Soluzioni di acidi o di basi 
  Concorrono al limite di 10 kg/giorno i COV contenuti nelle  materie
prime di cui ai punti 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Non sono ammessi prodotti contenenti  COV  classificati  con  le
seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360F, H341. 
  2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
e' da verificare qualora non venga rispettato il limite imposto  come
flusso di massa. 
  3. Valutazione della conformita' dell'emissione. 
    
  Caso A (portata effettiva <= 1.400 m3 /h per ogni m2 di  superficie
    
libera della vasca) 
  Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed
esclusivamente  il  valore  analitico  senza  applicazione  di  alcun
fattore di correzione 
    
  Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2  di  superficie
    
libera della vasca) 
  Per la  conformita'  dell'emissione  dovra'  essere  utilizzata  la
seguente formula: 
 
    

                           Ci = A/AR * C

    
 
  Ove: 
  Ci: concentrazione dell'inquinante da  confrontare  con  il  valore
limite  imposto  C:  concentrazione   dell'inquinante   rilevata   in
emissione, espressa in mg/Nm 
    
  A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3  /h
    
per ogni m2 di superficie libera della vasca 
    
  AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa  in  m3  /h  per
    
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h 
  N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con  superficie  libera  che
per composizione e/o per modalita'  operative  determinano  emissioni
(ad es. temperatura di  esercizio  >  30  °C,  presenza  di  composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).  Il
valore della portata  di  riferimento  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei 
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di  dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura  totale  (tunnel)  e
relativo presidio aspirante. 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Prescrizioni specifiche: 
  1.  Le  apparecchiature  utilizzate  dovranno  avere   i   seguenti
requisiti minimi. 
  Impianti a circuito chiuso 
  Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende: 
  • Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite  per
immersione,  a  spruzzo  e  in  vapori  di  solvente)  non  determini
emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro. 
  • Impianto che durante  le  fasi  di  distillazione  del  solvente,
recupero  del  solvente  a  mezzo  condensazione,  adsorbimento   del
solvente su  eventuali  carboni  attivi  (deodorizzazione  camera  di
lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non  determini  emissioni
di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro. 
  •  Impianto  che  puo'  generare  emissioni  durante  la  fase   di
produzione del vuoto (ove applicabile) e la  fase  di  carico/scarico
dei pezzi, limitatamente al  periodo  di  apertura  del  portello  di
carica. 
  • Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in  accordo
con le autorizzazioni regionali. 
  I requisiti minimi sono i seguenti: 
  • Sistema di recupero per condensazione funzionante  a  temperatura
adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il  percloroetilene
temperatura del fluido refrigerante compresa tra - 25 ÷ - 28°C). 
  • Sistema di recupero del solvente a carbone  attivo  per  impianti
con camera di lavaggio di dimensioni > 0,6 m3 . 
  • Sistema di regolazione che consenta di modificare i  tempi  delle
fasi del processo  di  lavaggio,  e  in  particolare  della  fase  di
asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare. 
  • Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo
scarico del residuo di distillazione in circuito  chiuso,  escludendo
operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi
anche temporanei in contenitori aperti destinati  alla  raccolta  dei
residui). 
  • Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o
separato in appositi filtri, eseguito  senza  movimentazione  manuale
dello stesso fino ad avvenuta asciugatura. 
  • Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di  distillazione  in
recipienti chiusi. 
  • Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso
manutenzione programmata. 
  • Sistema di aspirazione che tenga in depressione  il  distillatore
nel corso delle operazioni di manutenzione, con  annesso  trattamento
degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente. 
  Requisiti  e  modalita'  operative  ritenute  utili   a   contenere
ulteriormente le emissioni: 
  • Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella  camera
di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello  di  carica
solo al raggiungimento di  una  concentrazione  di  solvente  residuo
nella camera stessa < 1 g/m3 . 
  •  Distillazione  che  consenta,  anche   attraverso   l'intervento
discontinuo (a "batch"), di conseguire  un  tenore  di  solvente  nel
refluo < 10% in peso. 
  • Sistema sotto vuoto per pezzi di difficile asciugatura. 
  Impianti aperti 
  I requisiti minimi sono i seguenti: 
  • Sistema di recupero del solvente  mediante  carbone  attivo,  con
efficienza minima del 90%. 
  • Sistema di regolazione che consenta di modificare i  tempi  delle
fasi del processo  di  lavaggio,  e  in  particolare  della  fase  di
asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare. 
  • Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo
scarico del residuo di distillazione in circuito  chiuso,  escludendo
operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi
anche temporanei in contenitori aperti destinati  alla  raccolta  dei
residui). 
  • Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di  distillazione  in
recipienti chiusi. 
  • Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso
manutenzione programmata. 
  2. Requisiti e  modalita'  operative  ritenute  utili  a  contenere
ulteriormente le emissioni: 
  •  Distillazione  che  consenta,  anche   attraverso   l'intervento
discontinuo (a "batch"), di conseguire  un  tenore  di  solvente  nel
refluo < 10% in peso. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di solventi sia inferiore a 1 kg/giorno, la
Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9
e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI  CARATTERE
GENERALE". 
  Qualora utilizzi soluzioni di acidi e/o basi, la Ditta e' esonerata
dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui
il contenuto di acidi e/o basi nella soluzione sia inferiore al 15%. 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  Quantita' di solvente in kg/anno con utilizzo di COV alogenati  con
H351: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente  con
utilizzo di COV alogenati caratterizzati dalle frasi di rischio R 40,
verificandone  dalle  schede  tecniche/di  sicurezza  la  percentuale
contenuta  nelle  materie  prime  della  stessa  riga;  se  non  gia'
utilizzate indicare la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi:  indicare
la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV
in tutti gli  altri  casi,  verificandone  dalle  schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime  della  stessa
riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  n)  
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
  Laboratori orafi con fusione di metalli  con  meno  di  venticinque
addetti 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Lavorazioni orafe realizzate da meno  di  25  addetti,  comprensive
della fase di fusione. 
  Qualora l'attivita' sia svolta senza effettuazione  della  fase  di
fusione, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di
cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV  -  Parte  I  -
lettera b 1). 
  Le lavorazioni orafe possono comprendere operazioni di: 
  •  pulizia  meccanica  e  chimica  (sgrassaggio)  delle   superfici
metalliche; 
  • trattamenti elettrochimici; 
  • saldatura; 
  • applicazione prodotti vernicianti / protettivi; 
  tali attivita', essendo  strettamente  complementari  all'attivita'
principale di laboratorio oreficeria, sono  ricomprese  nel  presente
allegato tecnico. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Microfusione 
  B. Preparazione delle  superfici  mediante  operazioni  di  pulizia
meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura  ed
altre operazioni assimilabili) 
  C. Preparazione delle  superfici  mediante  operazioni  di  pulizia
chimica (sgrassaggio) 
  D. Trattamenti elettrochimici 
  E. Saldatura 
  F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di
protettivi 
  G. Finitura e/o lucidatura 
  Materie prime 
  1. Materiali metallici 
  2. Scorificanti 
  3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili 
  4. Prodotti per sgrassaggio chimico 
  5. Prodotti per lavorazioni galvaniche 
  6. Materiali per saldatura (saldobrasatura) 
  7. Paste abrasive e lucidanti 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1.  In  considerazione  dei  quantitativi  limitati   di   solventi
utilizzati  nella  lavorazione,  non  vengono  poste  limitazioni  ai
quantitativi di COV emessi. 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46,  R49,
R60, R61, R68; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 1.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr,  Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Per la conformita' delle emissioni derivante  dalle  lavorazioni
galvaniche dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore
analitico senza applicazione di alcun fattore  di  correzione  se  la
portata effettiva  e'  <  1400  Nm³/h  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie libera  della  vasca,  in  caso  contrario  dovra'  essere
utilizzata la formula di seguito riportata: 
 
                            Ci = A/AR x C 
 
  Ove: 
  Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare  con  il  valore
limite imposto; 
  C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione,  espressa
in mg/Nm³ 
  A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h
per un metro quadrato di superficie libera della vasca 
  AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa  in  Nm³/h  per
ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in
1400 Nm³/h. 
  Il valore della portata di riferimento per ogni metro  quadrato  di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi
in cui l'impianto sia: 
  - dotato di vasche provviste  di  dispositivi  idonei  a  diminuire
l'evaporazione; 
  - dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante 
  Per il calcolo della  superficie  totale  dell'impianto  si  dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con  superficie  libera  che
per composizione e/o per modalita'  operative  determinano  emissioni
(ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici
in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.) 
  5.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  5.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alle  voci  "Limiti"  e  "Note"  riportate  nel   paragrafo
"Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  5.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  5.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a
                |  letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6,  la  Ditta
e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9  e  10
del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare 
  la quantita' anno prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare il numero totale degli addetti 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  o) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di  superfici  metalliche
     con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni  di  anodizzazione,  galvanotecnica  e  fosfatazione  su
superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore  a
10 kg/giorno. 
  Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere
presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: 
  • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g". 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Applicazioni galvanotecniche 
  B. Applicazione protettivi / mascheranti 
  C. Asciugatura 
  Materie prime 
  1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi) 
  2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche 
  Concorrono al limite di 10 kg/giorno le materie  prime  di  cui  al
punto 2. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Le  operazioni  di  mascheratura/applicazione  di  protettivi,   in
considerazione delle materie prime  utilizzate  si  considerano  poco
rilevanti per quanto concerne l'inquinamento atmosferico  e  pertanto
non sono imposti limiti alle emissioni. 
  Note 
  1. Valutazione della conformita' dell'emissione. 
    
  Caso A (portata effettiva < 1.400 m3 /h per ogni m2  di  superficie
    
libera della vasca) 
  Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed
esclusivamente  il  valore  analitico  senza  applicazione  di  alcun
fattore di correzione 
    
  Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2  di  superficie
    
libera della vasca) 
  Per la  conformita'  dell'emissione  dovra'  essere  utilizzata  la
seguente formula: 
 
                            Ci = A/AR * C 
 
  Ove: 
  Ci: concentrazione dell'inquinante da  confrontare  con  il  valore
limite  imposto  C:  concentrazione   dell'inquinante   rilevata   in
emissione, espressa in mg/Nm 
    
  A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3  /h
    
per ogni m2 di superficie libera della vasca 
    
  AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa  in  m3  /h  per
    
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h 
  N. B. Per il  calcolo  della  superficie  totale  dell'impianto  si
dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera
che  per  composizione  e/o  per  modalita'   operative   determinano
emissioni (ad es. temperatura di  esercizio  >  30  °C,  presenza  di
composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria  per  agitazione,
ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato
di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei 
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di  dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura  totale  (tunnel)  e
relativo presidio aspirante. 
  2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  2.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  2.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  2.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
                |  (nebbie oleose e COV altobollenti)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  p) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II, 
 
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di  sostanze
               collanti non superiore a 100 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio  di  parti
di oggetti con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore
a 100 kg/g. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Calzature e pelletteria: 
  A.1  Lavorazioni   meccaniche   (es.   sgarzatura,   smerigliatura,
raspatura) per la preparazione dei materiali 
  A.2  Incollaggio  delle  parti  eseguito  su  banchi   o   macchine
d'incollaggio 
  A.3 Essiccazione. 
  B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento: 
  B.1 Lavorazioni  meccaniche  di  taglio  per  la  preparazione  dei
materiali (es. film plastici  flessibili,  tessuti,  carta,  cartone,
alluminio) 
  B.2 Trattamento corona della superficie dei film plastici 
  B.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti 
  B.4 Essiccazione. 
  C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per  la  produzione  di
nastri adesivi: 
  C.1 Lavorazioni  meccaniche  di  taglio  per  la  preparazione  del
substrato alla successiva fase di spalmatura 
  C.2 Trattamento corona 
  C.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti 
  C.4 Essiccazione. 
  D. Incollaggio di  parti  in  gomma,  plastica  e  metallo  per  la
produzione di articoli tecnici: 
  D.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei  materiali  (es.
sgarzatura,  smerigliatura,  raspatura,  tornitura,  rettifica  delle
superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate) 
  D.2 Spalmatura ed incollaggio delle parti 
  D.3 Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva  vulcanizzazione
in autoclavi. 
  E. Incollaggio di imbottiture: 
  E.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei  materiali  (es.
taglio, sagomatura) 
  E.2 Applicazione dei collanti: 
  E.2.1 a spruzzo 
  E.2.2 diversamente dal punto E.2.1 
  E.3 Asciugatura dei pezzi. 
  F. Incollaggio di parti in legno: 
  F.1 Applicazione dei collanti 
  F.2 Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo. 
  G. Operazioni e/o fasi di  cicli  tecnologici,  diversi  da  quelli
indicati ai punti precedenti: 
  G.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei  materiali  (es.
taglio, sagomatura) 
  G.2 Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura) 
  G.3 Incollaggio delle parti: 
  G.3.1 a spruzzo di colle a solvente o all'acqua 
  G.3.2 a pennello di colle a solvente o all'acqua 
  G.3.3 con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a  caldo
di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua 
  G.4 Asciugatura dei pezzi. 
  Materie prime 
  1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche  solide
(HOT MELT) 
  2. Imbottiture 
  3. Substrati per la produzione di nastri adesivi 
  4. Substrati di materiale vario  (film  plastici,  tessuti,  carta,
cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.) 
  Concorrono al limite di 100 kg/g  i  COV  contenuti  nelle  materie
prime di cui al punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Le emissioni di COV non sono sottoposte  a  limitazioni  qualora
siano garantite le seguenti condizioni  relative  alla  qualita'  dei
prodotti collanti: 
  - con un residuo secco del 100% (hot melt); 
  - in dispersione acquosa con un contenuto  di  monomero  libero  <=
0,5% in peso e di cosolventi <= al 5% in peso. 
  2. da intendersi come somma dei seguenti composti: 
  - metile acrilato 
  - etile acrilato 
  - butile acrilato. 
  3. Le cabine a  velo  d'acqua  utilizzate  per  l'applicazione  del
collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad  umido
(labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale  separatore  di  gocce
terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili. 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alle  voci  "Limiti"  e  "Note"  riportate  nel   paragrafo
"Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  5. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema  di  abbattimento
diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art.  275  comma
16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3 
fino alla data del 1° aprile 2013. 
  6. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm3 del parametro "COV". 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di consumo complessivo di sostanze collanti
sia inferiore a 10 kg/giorno, la  Ditta  e'  esonerata  dal  rispetto
delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo  "PRESCRIZIONI
E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista sommando le quantita' delle materie prime. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  q) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per  l'igiene  e
la profumeria con utilizzo di  materie  prime  non  superiori  a  200
                             kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per  l'igiene
e la  profumeria  con  utilizzo  giornaliero  di  materie  prime  non
superiore a 200 kg/g. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Stoccaggio delle materie prime  e/o  dei  prodotti  finiti,  con
eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse 
  B. Macinazione 
  C. Pesatura e dosaggio 
  D. Miscelazione a freddo 
  E. Miscelazione a caldo 
  F. Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione 
  G. Fusione 
  H. Colatura 
  I. Pressatura in stampi 
  J. Trafilatura a freddo 
  K. Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica 
  L. Filtrazione 
  Materie prime 
  1. Acqua 
  2. Acidi grassi 
  3. Grassi 
  4. Paraffine 
  5. Emulsionanti 
  6. Essenze/ oli essenziali 
  7. Solventi organici 
  8. Sostanze organiche 
  9.  Acidi,  basi,   ossidanti   (es.acido   cloridrico,   soluzioni
ammoniacali, acqua ossigenata) 
  10. Cariche addittivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili) 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  Concorrono al limite di 200 kg/g tutte le materie  prime  indicate,
esclusa l'acqua (punto 1). 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  1.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  1.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  1.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  2. Per minimizzare le  emissioni  diffuse  in  ambiente  di  lavoro
dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche: 
  2.1. i composti organici volatili e i composti inorganici  volatili
devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta; 
  2.2. le polveri  confezionate  in  sacchi  devono  essere  caricate
mediante tramogge  rompisacco  (o  apparecchiature  similari),  o  in
postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione; 
  2.3. i miscelatori sia di polveri sia  di  liquidi  e/o  emulsioni,
devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali
operazioni di saponificazione  devono  essere  presidiate  da  idonea
aspirazione; 
  2.4. le apparecchiature adibite al confezionamento di  prodotti  in
polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono
essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa). 
  3. I valori relativi a  mica,  talco  ed  assimilabili  s'intendono
compresi nel limite di 10 mg/Nm3 delle "Polveri". 
    
  4. Il limite per il parametro "polveri" e' di 10 mg/Nm3  ;  qualora
la ditta,  per  motivazioni  di  tecnica  analitica,  decida  di  non
misurare il parametro "mica  e  talco"  separatamente  dal  parametro
"polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri"
sara' 5 mg/Nm3 . L'autorita' di controllo dovra' uniformarsi, per  la
    
verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

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SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
20 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui
ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.