Art. 2 Commissariamento della s.p.a. ILVA 1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. 2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 e' cosi' sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1". 3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: ", esclusa l'oblazione, da euro 50.000" e, dopo le parole "prefetto competente per territorio." sono aggiunte le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.