Art. 2 
 
                 Commissariamento della s.p.a. ILVA 
 
  1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1  sussistono  per
la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. 
  2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del  2012
e' cosi' sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA
s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a
norma dell'articolo 1". 
  3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n.  207  del
2012, dopo  le  parole:  "sanzione  amministrativa  pecuniaria"  sono
aggiunte le seguenti: ", esclusa l'oblazione, da euro 50.000" e, dopo
le parole "prefetto competente  per  territorio."  sono  aggiunte  le
seguenti:   "Le   attivita'   di   accertamento,   contestazione    e
notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I  proventi
delle  sanzioni  irrogate   sono   versati   ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  al
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
finanziamento degli interventi di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e
risanamento  ambientale  del  territorio  interessato".  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.