Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le  somme  di  cui  all'art.  92,  comma  5,  del  codice,  sono
costituite da una percentuale dell'importo posto a base di  gara  dei
lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli. 
  2. Gli incentivi di cui al  comma  1  del  presente  articolo  sono
riconosciuti per le attivita' del  responsabile  del  procedimento  e
degli incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano  della
sicurezza, della direzione lavori, del  collaudo,  nonche'  dei  loro
collaboratori. 
  3. Gli incentivi di cui al  comma  1  del  presente  articolo  sono
riconosciuti  soltanto  quando  i  relativi  progetti   siano   stati
formalmente approvati e posti a base  di  gara  e  riguardino  lavori
pubblici  di  competenza  dell'amministrazione,  quali  attivita'  di
costruzione,  demolizione,  recupero,  ristrutturazione,  restauro  e
manutenzione  straordinaria  e  ordinaria,  comprese   le   eventuali
progettazioni  di  connesse  campagne  diagnostiche  e  le  eventuali
redazioni di perizie di  variante  e  suppletive  nei  casi  previsti
dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il  testo  dell'art.  92,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 132, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006  e'  il  seguente:  «Art.  132.
          (Varianti in corso d'opera). -  1.  Le  varianti  in  corso
          d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il
          direttore dei lavori, esclusivamente  qualora  ricorra  uno
          dei seguenti motivi: 
                a)   per   esigenze   derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari; 
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento,  o   per   l'intervenuta
          possibilita'  di   utilizzare   materiali,   componenti   e
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono determinare, senza aumento di costo,  significativi
          miglioramenti nella qualita' dell'opera o di  sue  parti  e
          sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
                c) per la presenza di eventi inerenti alla  natura  e
          alla  specificita'  dei  beni  sui  quali   si   interviene
          verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
          o non prevedibili nella fase progettuale; 
                d) nei casi previsti dall'art.  1664,  comma  2,  del
          codice civile; 
                e) per il manifestarsi di errori o di  omissioni  del
          progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal  caso  il  responsabile   del   procedimento   ne   da'
          immediatamente   comunicazione   all'Osservatorio   e    al
          progettista».