Art. 2 Campo di applicazione 1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attivita' del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonche' dei loro collaboratori. 3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 132. (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista».