Art. 3 Costituzione e accantonamento dell'incentivo 1. Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo e' calcolato nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. 2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. 4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.