Art. 3 
 
            Costituzione e accantonamento dell'incentivo 
 
  1. Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i
quali  siano  eseguite   le   previste   prestazioni   professionali,
l'incentivo  e'  calcolato  nel   limite   massimo   previsto   dalle
disposizioni vigenti sull'importo posto a  base  di  gara,  aumentato
della parte delle somme a disposizione eventualmente previste  per  i
lavori  da  affidare  separatamente  all'appalto  principale   o   in
economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. 
  2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica, qualora in
sede di appalto si verifichino dei ribassi. 
  3. Le somme occorrenti per la  corresponsione  dell'incentivo  sono
previste nell'ambito  delle  somme  a  disposizione  all'interno  del
quadro economico del relativo progetto. 
  4. Le somme di cui al comma 1 del presente  articolo  si  intendono
comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a  carico
dell'Amministrazione.