Art. 5 
 
                    Determinazione dell'incentivo 
 
  1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente  di  cui
all'art. 4, comma 1, del presente regolamento. 
  2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del
progetto per la realizzazione dell'opera, per  determinare  la  somma
dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all'art. 4, comma
2 del presente regolamento e' cosi' determinata: 
    a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo  e'
attribuito per intero; 
    b) per progetti di importo compreso tra euro un milione  ed  euro
cinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 5%; 
    c) per progetti di importo compreso tra euro  cinque  milioni  ed
euro venticinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 10% 
    d) per progetti di importo superiore a euro  venticinque  milioni
l'incentivo previsto e' ridotto del 15%; 
  3. Le riduzioni  dell'incentivo  di  cui  al  comma  precedente  si
applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo
e il minimo delle cifre sopra indicate.