Art. 5 Determinazione dell'incentivo 1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento. 2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento e' cosi' determinata: a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo e' attribuito per intero; b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 5%; c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 10% d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 15%; 3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.