Art. 6 
 
                     Ripartizione dell'incentivo 
 
  1. L'incentivo determinato in applicazione degli articoli 4 e 5 del
presente regolamento e' ripartito per ogni  singola  opera  o  lavoro
secondo le percentuali indicate  nelle  tabelle  allegate  che  fanno
parte integrante del presente regolamento. 
  2. Per i progetti di  importo  superiore  ad  euro  un  milione  e'
possibile  attribuire  una  maggiorazione  dell'incentivo,   fino   a
raggiungere  il  massimo  stabilito,  qualora  venga  attestata   dal
responsabile  del  procedimento   almeno   una   delle   ipotesi   di
complessita' di seguito indicate: 
    a) multidisciplinarita' del progetto: quando alla  redazione  del
progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e  lo  stesso  e'
costituito  da  piu'  sottoprogetti  specialistici  quali   impianti,
strutture, indagini e prove; 
    b) per accertamenti e indagini:  nel  caso  di  ristrutturazione,
adeguamento e completamento di edifici esistenti e in generale quando
gli studi preliminari eccedono  quelli  normalmente  richiesti  o  vi
siano state  difficolta'  operative  o  logistiche  nel  corso  delle
indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo; 
    c)   soluzioni   tecnico-progettuali:   adozione   di   soluzioni
progettuali  che  hanno  richiesto   studi   particolari,   soluzioni
innovative o sperimentali; 
    d) progettazione per  stralci:  nel  caso  di  difficolta'  o  di
maggior impegno richiesto dalla progettazione per stralci funzionali. 
  3. L'attribuzione del maggior incentivo e' disposta  dal  dirigente
di cui all'art. 4, comma 1 del  presente  regolamento  a  seguito  di
formale  proposta,  adeguatamente  motivata,  del  responsabile   del
procedimento. 
  4. Qualora talune parti o livelli della progettazione o  consulenze
su specifiche problematiche  vengano  affidate  a  personale  esterno
all'amministrazione,  l'importo  dell'incentivo  verra'   determinato
proporzionalmente all'impegno  del  personale  interno  valutato  dal
dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell'art. 4,
del presente regolamento. La quota dell'incentivo non corrisposta  al
personale interno costituisce economia di spesa. 
  5.  Il  dirigente  della  struttura  competente   puo',   altresi',
attribuire l'incentivo,  in  misura  ridotta  proporzionalmente,  nei
seguenti casi: 
  a)  modifica  o  revoca  dell'incarico,  tenuto  conto  dei  lavori
eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico; 
  b) lavori non  eseguiti  per  ragioni  indipendenti  da  errori  od
omissioni progettuali, pur essendo stata effettuata la progettazione; 
  c) lavori sospesi per un periodo di tempo superiore a sei mesi.