Art. 8 Disposizioni finali 1. La corresponsione dell'incentivo e' effettuata dal dirigente preposto alla struttura competente per la realizzazione dei lavori pubblici, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento, previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile del procedimento, nella quale sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attivita' svolte dal personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile successivamente alla data di entrata in vigore del codice, con riferimento a tutti i lavori il cui progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data e per i quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 aprile 2013 Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013 Registro n. 4 Interno, foglio n. 32