Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La corresponsione dell'incentivo  e'  effettuata  dal  dirigente
preposto alla struttura competente per la  realizzazione  dei  lavori
pubblici, di cui al comma 1, dell'art. 4, del  presente  regolamento,
previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile  del
procedimento, nella quale sono  asseverate  le  specifiche  attivita'
svolte e  le  corrispondenti  proposte  di  pagamento,  adeguatamente
motivate. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  per  la
determinazione degli incentivi relativi  alle  attivita'  svolte  dal
personale  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile successivamente alla data  di  entrata
in vigore del codice,  con  riferimento  a  tutti  i  lavori  il  cui
progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data  e  per  i
quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per  la
corresponsione dell'incentivo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, e' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Roma, 22 aprile 2013 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013 
Registro n. 4 Interno, foglio n. 32