Art. 5
Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con
propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, nonche' stabilire riduzioni di
temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia
nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.