Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter. I detenuti e gli internati  possono  essere  assegnati  a
prestare  la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e   gratuito
nell'esecuzione di progetti di  pubblica  utilita'  in  favore  della
collettivita' da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le  province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di
volontariato. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita'
previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.
274.»; 
    b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1.1 e' soppresso; 
      2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a  quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale" sono soppresse; 
      3) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.
L'istanza di applicazione della detenzione  domiciliare  e'  rivolta,
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della  pena,  al  tribunale  di
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello
stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare  di  cui  ai
precedenti commi 1,  1-bis  e  1-ter  e'  rivolta  al  magistrato  di
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 4-bis.»; 
      4) il comma 9 e' soppresso; 
    c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati; 
    d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater e' soppresso.