Art. 3 
 
 
                Modifiche all'articolo 4 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una
relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, corredata  dalla  documentazione
ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e  dal  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica
indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle  voci
indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'. 
  2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su  proposta
delle Commissioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  possono  essere
chiesti chiarimenti e integrazioni della  documentazione  presentata,
fissando un termine non superiore a  dieci  giorni  decorrente  dalla
ricezione della  comunicazione  da  parte  del  richiedente.  Decorso
inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato d.P.R.  n.
          76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 4. (Requisiti oggettivi). - 1. L'intervento  deve
          presentare le  caratteristiche  di  cui  all'art.  2,  deve
          consentire il completamento dell'iniziativa o  quanto  meno
          l'attuazione di una parte funzionale delle  stessa  e  deve
          essere definito in ogni suo aspetto tecnico,  funzionale  e
          finanziario. 
              2. I requisiti oggettivi  di  cui  al  comma  1  devono
          risultare  da  una  relazione   tecnica   redatta   secondo
          l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
          regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata  e
          firmata  dal  legale  rappresentante  e  dal   responsabile
          tecnico della gestione dell'intervento. 
              2-bis. La  domanda  non  puo'  essere  accolta  ove  la
          relazione tecnica indicata al  comma  2  non  sia  allegata
          ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B  a
          pena di inammissibilita'. 
              2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma  2-bis,
          su proposta delle Commissioni di cui all'art. 5,  comma  2,
          possono essere chiesti  chiarimenti  e  integrazioni  della
          documentazione  presentata,   fissando   un   termine   non
          superiore a 10  giorni  decorrente  dalla  ricezione  della
          comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente
          tale termine la domanda e' improcedibile.».