Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'. 2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: «Art. 4. (Requisiti oggettivi). - 1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. 2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. 2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'. 2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a 10 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile.».