Art. 6 
 
 
                Modifiche all'articolo 7 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. L'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro  quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sottopone  alle  competenti
Commissioni parlamentari, per il parere,  lo  schema  di  decreto  di
ripartizione della quota  dell'otto  per  mille  a  diretta  gestione
statale,  redatto  sulla  base  delle  valutazioni   espresse   dalle
Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2  e
3. Lo schema e' corredato dalla relativa documentazione. 
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio,  acquisito  il   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il  termine  a
tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di
destinazione dei fondi entro quindici giorni. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  pubblicato  nel  sito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  effetto  di  pubblicita'
legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato d.P.R.  n.
          76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 7. (Determinazione preliminare e  finale).  -  1.
          Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui  all'art.
          5, comma  4,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per  il
          parere, lo schema di decreto di  ripartizione  della  quota
          dell'otto per mille a  diretta  gestione  statale,  redatto
          sulla base delle  valutazioni  espresse  dalle  Commissioni
          tecniche di valutazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3.  Lo
          schema e' corredato dalla relativa documentazione. 
              2. Il Presidente del  Consiglio,  acquisito  il  parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari   e   comunque
          decorso il termine a  tal  fine  previsto  dai  regolamenti
          parlamentari, adotta il decreto di destinazione  dei  fondi
          entro 15 giorni. 
              3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel  sito
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di
          pubblicita' legale ai sensi dell'art.  32  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile): 
              «Art.  32.  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi  al
          mantenimento di documenti in forma cartacea). -  1.  A  far
          data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione  di
          atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di
          pubblicita'   legale   si   intendono   assolti   con    la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  pubblici   obbligati.   La
          pubblicazione e' effettuata nel rispetto  dei  principi  di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di  accessibilita'  di  cui  all'art.  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili. 
              1-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli
          elaborati tecnici allegati  alle  delibere  di  adozione  o
          approvazione degli  strumenti  urbanistici,  nonche'  delle
          loro varianti, sono pubblicati nei siti  informatici  delle
          amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010,  al  fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza. 
              3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di  altre
          amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di  loro
          associazioni. 
              4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso  alle
          pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2  il  CNIPA  realizza  e
          gestisce un portale di accesso ai siti di cui  al  medesimo
          comma 1. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi  di  cui
          al  comma  2,  dal  1°  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' art.  27
          della  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   e   successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  «PC
          alle famiglie», non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.».