(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1: 
    al primo periodo, dopo le parole: «in forma  di  societa',»  sono
inserite  le  seguenti:  «che  impieghi  un  numero   di   lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento  di  integrazione
guadagni, non inferiore a mille e», dopo la parola: «stabilimento» e'
inserita la seguente: «industriale»,  dopo  la  parola:  «convertito»
sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,», dopo le parole: «e
comporti» e' inserita la seguente: «oggettivamente» e le  parole:  «,
rilevata dalle Autorita' competenti,» sono sostituite dalla seguente:
«reiterata»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario  e  al
sub commissario sono attribuiti poteri per i piani  e  le  azioni  di
bonifica previsti dall'a.i.a.»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il commissariamento  di  cui  al
comma 1 e'  disposto,  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero,  previa  offerta  di
idonee garanzie  patrimoniali  o  finanziarie,  nei  confronti  dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui  al  comma  1,  previo
accertamento   dell'inosservanza   delle    prescrizioni    contenute
nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e
provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente    (ARPA),    in
contraddittorio con l'impresa interessata. 
    1-ter. Il commissariamento di cui  al  comma  1,  fermo  restando
quanto  disposto  dall'articolo  29-decies,  comma  10,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  costituisce  deroga  all'articolo
29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti  gli
adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo»; 
    al comma 4: 
    al primo periodo, le parole:  «all'impresa,  nella  persona  del»
sono sostituite dalle seguenti: «al titolare dell'impresa, ovvero  al
socio di maggioranza, nonche' al» e le parole: «o di altro  soggetto»
sono sostituite dalle seguenti: «o ad altro soggetto,»; 
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «con  proprio  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto motivato»  e  le  parole:  «i
componenti degli organi di controllo, i quali» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo;
il restante terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza.  Tutti  i
componenti»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un
comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza
e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute  e  di
ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario  straordinario,
predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina,
in  conformita'  alle  norme  dell'Unione  europea  e  internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela  ambientale  e  sanitaria  che  prevede  le
azioni  e  i  tempi  necessari  per  garantire  il   rispetto   delle
prescrizioni di legge e  dell'a.i.a.  Lo  schema  di  piano  e'  reso
pubblico,  anche  attraverso  la  pubblicazione  nei  siti  web   dei
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, nonche' attraverso link nei siti web  della  regione  e
degli enti locali interessati, a cura del commissario  straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte
nei successivi trenta giorni e sono valutate  dal  comitato  ai  fini
della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla
nomina del medesimo comitato»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
il piano industriale al titolare dell'impresa,  ovvero  al  socio  di
maggioranza,  nonche'   al   rappresentante   legale   all'atto   del
commissariamento  o  ad  altro  soggetto,   appositamente   designato
dall'assemblea  dei  soci,  e  acquisite  e  valutate  le   eventuali
osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il
piano industriale di conformazione delle  attivita'  produttive,  che
consente la  continuazione  dell'attivita'  produttiva  nel  rispetto
delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza  di
cui al comma 5»; 
    al comma 7: 
    al primo periodo, dopo le parole: «Ministro  dell'ambiente»  sono
inserite le seguenti: «e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentita la regione competente»; 
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative
prescrizioni,  che  consenta  il  completamento   degli   adempimenti
previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  In
attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,  n.
231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si  conformano  ai
criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale  di  cui
al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il  rapporto  di  valutazione
del  danno  sanitario  non   puo'   unilateralmente   modificare   le
prescrizioni dell'a.i.a. in  corso  di  validita',  ma  legittima  la
regione competente a  chiedere  il  riesame  ai  sensi  dell'articolo
29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
    al comma 8,  dopo  le  parole:  «prescrizioni  in  materia»  sono
inserite le seguenti: «di tutela»; 
    al comma 9, le parole: «di responsabilita' per il  commissario  e
il   sub   commissario»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e gli  esperti
del comitato»; 
    al comma 10, dopo le parole:  «diseconomie  dei  risultati»  sono
inserite  le  seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  2236  del  codice
civile»; 
    al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  somme
di cui al presente comma, messe  a  disposizione  del  commissario  e
utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono
mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalita' aziendali e
di salute pubblica»; 
    al comma 12 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
altresi', nei limiti delle disponibilita' residue,  a  interventi  di
bonifica dell'area dello stabilimento secondo le  modalita'  previste
dall'ordinamento vigente»; 
    al comma 13, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Tutti
i trattamenti economici nonche'  gli  eventuali  ulteriori  oneri  di
funzionamento della struttura commissariale sono per intero a  carico
dell'impresa»; 
    dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
    «13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attivita'  di
ispezione e  di  accertamento  svolta  dall'ISPRA  e  dalle  ARPA  in
relazione alle autorizzazioni integrate  ambientali  rilasciate  alle
imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle  Camere
una relazione sullo stato dei  controlli  ambientali  che  da'  conto
anche dell'adeguatezza delle  attivita'  svolte  dall'ISPRA  e  dalle
ARPA». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
considerazione  delle  evidenze  e  dei  profili   di   straordinaria
necessita'  e  urgenza  della   relativa   fattispecie,   non   trova
applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1»; 
    al comma 3, la parola: «ripetuto» e' sostituita  dalla  seguente:
«citato», le parole: «, esclusa l'oblazione,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, escluso il pagamento  in  misura  ridotta,»  e  dopo  le
parole: «dall'IS.P.R.A.»  e'  inserito  il  seguente  periodo:  «Agli
ispettori  dell'ISPRA,  nello  svolgimento  di  tali  attivita',   e'
attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente
natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Consiglio  federale  istituito
presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei  verbali
di accertamento, contestazione e notificazione  dei  procedimenti  di
cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2-bis. (Intervento  urgente  per  l'efficacia  dell'azione
ispettiva  ambientale). -  1.   Nell'ambito   dell'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, per  gli  anni  2013,
2014 e 2015 e' corrisposto all'ISPRA un  contributo  di  90.000  euro
annui, da destinare all'attribuzione di un assegno  annuo  lordo  non
pensionabile,  non  rivalutabile  e  non   riassorbibile   da   altri
emolumenti  contrattuali,  in  favore  del  personale  dell'Istituto,
avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attivita' che
richiedano particolare impegno. 
    2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000  euro
per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. 
    Art. 2-ter.(Deroga al patto di stabilita' interno per la  regione
Puglia). - 1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012,  n.
129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le
risorse statali trasferite alla regione  Puglia,  sono  esclusi,  nel
limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro
per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilita'  interno  per  la
medesima regione Puglia. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti
finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica  recati  dal   presente
articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a  40  milioni
di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art.  2-quater. (Soppressione  del  Garante   e   promozione   di
iniziative di informazione e consultazione). - 1. I commi 4,  5  e  6
dell'articolo  3  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue
funzioni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
    2. Le  risorse  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1  sono
destinate alle attivita' dell'ISPRA in relazione alle  autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui  all'articolo  1,
commi 1 e 1-bis. 
    3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e  con
gli enti locali interessati, promuove iniziative  di  informazione  e
consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per  i
cittadini in ordine alle vicende  di  cui  al  presente  decreto,  in
conformita'  ai  principi   della   Convenzione   sull'accesso   alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con  due  allegati,
fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998,  resa  esecutiva  ai  sensi  della
legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».