ARTICOLO 2 L'immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potra' concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, ne' a titolo oneroso, ne' gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica Italiana.