(Accordo-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
 
  L'immobile viene  concesso  ad  uso  esclusivo  del  Governo  della
Repubblica di Lituania  per  le  esigenze  delle  sue  rappresentanze
diplomatiche. Il Governo della  Repubblica  di  Lituania  non  potra'
concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, ne'  a  titolo
oneroso, ne' gratuito, in via stabile o temporanea, senza  il  previo
consenso del Governo della Repubblica Italiana.