(Accordo-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
 
  Il Governo della Repubblica di Lituania si impegna  ad  eseguire  a
proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo
stato attuale richiede ed a mantenere a sue  spese  l'immobile  nella
sua integrita' ed in stato di buona conservazione. 
  Considerato il carattere storico  ed  artistico  dell'immobile,  il
Governo  della  Repubblica  di  Lituania  rispettera'  la   normativa
italiana in  tema  di  conservazione  dei  beni  culturali,  compreso
l'obbligo di effettuare le  opere  di  restauro  e  di  preservazione
dell'immobile  che  saranno  richieste  dalle  competenti   Autorita'
italiane,  corrispondenti  agli  standard  normalmente  accettati  in
circostanze analoghe.