(Accordo-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
 
  Le Parti si impegnano ad organizzare  il  lavoro  delle  rispettive
rappresentanze diplomatiche a Roma e  a  Vilnius  in  conformita'  ai
principi e alle norme  di  diritto  internazionale  e  ad  assistersi
nell'efficiente  svolgimento  delle  funzioni  delle   rappresentanze
diplomatiche. 
  In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna  del  18
aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica
di Lituania facilitera' il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  se
necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi  idonei
ad ospitare la sede  delle  rappresentanze  diplomatiche  italiane  a
Vilnius.