ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformita' ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell'efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche. In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania facilitera' il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.