Art. 20 
 
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,  in  materia
  di gestione dei rifiuti delle industrie  estrattive.  Procedura  di
  infrazione 2011/2006. 
 
  1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  «e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 6»; 
    b) all'articolo 2, comma 4, le  parole:  «e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 6»; 
    c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6»; 
    d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte  le  disposizioni
dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma  3  siano
state fornite in altri piani predisposti  ai  sensi  della  normativa
vigente, l'operatore puo' allegare integralmente  o  in  parte  detti
piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»; 
    e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10.  L'autorita'  competente  garantisce,  anche  attraverso  la
pubblicazione  nel  proprio  sito  informatico   delle   informazioni
necessarie per la preparazione del piano  di  emergenza  esterno,  la
partecipazione  del  pubblico  interessato  alla  preparazione  o  al
riesame dello stesso piano,  fornendo  al  medesimo  le  informazioni
pertinenti, comprese quelle sul diritto di  partecipare  al  processo
decisionale  e  sull'autorita'  competente  alla   quale   presentare
osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non
inferiore  a  trenta  giorni,  per  esprimere  osservazioni  di   cui
l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le
quali intenda, eventualmente, discostarsi»; 
    f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»; 
    g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'autorita' competente, entro trenta giorni  dal  ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
7, comma 5,  contestualmente  all'avvio  del  relativo  procedimento,
comunica all'operatore la data di avvio  del  procedimento  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  e  la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i  documenti  e  gli
atti del procedimento, ai  fini  della  consultazione  del  pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di  ricevimento  della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a  sue  spese,  alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale  o  regionale
nonche', ove esistente, nel proprio sito  internet,  di  un  annuncio
contenente: 
      a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione  della
localizzazione  della  struttura  di  deposito   e   del   nominativo
dell'operatore; 
      b)   informazioni   dettagliate    sull'autorita'    competente
responsabile del  procedimento  e  sugli  uffici  dove  e'  possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche'  i
termini per la presentazione delle stesse; 
      c)  se  applicabile,  informazioni  sulla  necessita'  di   una
consultazione tra Stati membri prima  dell'adozione  della  decisione
relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; 
      d) la natura delle eventuali decisioni; 
      e)  l'indicazione  delle  date  e  dei  luoghi   dove   saranno
depositate  le  informazioni   ed   i   mezzi   utilizzati   per   la
divulgazione»; 
    h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del  pubblico
interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio  sito  internet,
anche  i  principali  rapporti  e  pareri   trasmessi   all'autorita'
competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche'
altre  informazioni  attinenti   alla   domanda   di   autorizzazione
presentate  successivamente  alla  data  di  pubblicazione  da  parte
dell'operatore. 
    1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma  1  tengono  luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni»; 
    i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. I soggetti interessati possono presentare  in  forma  scritta
osservazioni all'autorita' competente  fino  a  trenta  giorni  prima
della  conclusione  del   procedimento   autorizzativo.   L'operatore
provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del  termine
per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione
delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
    l) all'articolo 10, comma 1, lettera a),  le  parole:  «comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»; 
    n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali verifiche  possono  essere  effettuate  dall'autorita'
competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali
la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»; 
    o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «In  caso  di  inadempienza   dell'operatore,   l'autorita'
competente  puo'  assumersi  gli  incarichi  dell'operatore  dopo  la
chiusura definitiva  della  struttura  di  deposito,  utilizzando  le
risorse di cui all'articolo 14 e  fatta  salva  l'applicazione  della
normativa nazionale e  dell'Unione  europea  vigente  in  materia  di
responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»; 
    p)  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:
«valutare la probabilita' che si produca  percolato  dai  rifiuti  di
estrazione  depositati,»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche   con
riferimento agli inquinanti in esso presenti,»; 
    q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le
informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente  le  informazioni  di
cui all'articolo 6, comma 15»; 
    r) all'articolo 17, comma 1, la parola:  «,  successivamente»  e'
sostituita  dalle  seguenti:  «a  intervalli  almeno  semestrali  dal
momento  dell'avvio  delle  medesime  operazioni,  compresa  la  fase
successiva alla chiusura», le parole: «,  e,  comunque,  con  cadenza
almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Un  risultato  positivo  non  limita  in  alcun  modo   la
responsabilita'    dell'operatore    in    base    alle    condizioni
dell'autorizzazione»; 
    s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo  periodo  sono
sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una  struttura  di
deposito di rifiuti di estrazione in assenza  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da  uno  a  tre
anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  10,  11,  12,
          13, 16 e 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  117
          (Attuazione  della  direttiva  2006/21/CE   relativa   alla
          gestione dei  rifiuti  delle  industrie  estrattive  e  che
          modifica  la  direttiva  2004/35/CE.),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157,  come  modificati
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica alla gestione dei rifiuti di  estrazione
          come definiti all'art. 3, comma 1, lettera d),  all'interno
          del sito di cui all'art. 3, comma 1, lettera hh),  e  nelle
          strutture di deposito di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
          r). 
              2.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente decreto e rimangono assoggettati  alla  disciplina
          settoriale in vigore: 
              a)  i  rifiuti  che  non   derivano   direttamente   da
          operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e  di
          trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento  delle
          cave, quali, ad esempio,  i  rifiuti  alimentari,  gli  oli
          usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli  accumulatori
          usati; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o
          di ricerca, di estrazione  e  di  trattamento  in  offshore
          delle risorse minerali; 
              c) l'inserimento di acque e il reinserimento  di  acque
          sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2,  3  e  4,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni, di seguito denominato: «decreto  legislativo
          n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo; 
              d)  i  rifiuti  radioattivi  ai   sensi   del   decreto
          legislativo  17  marzo   1995,   n.   230,   e   successive
          modificazioni. 
              3.  Ai  rifiuti  inerti  e  alla  terra  non  inquinata
          derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca,  di
          estrazione, di trattamento e di  stoccaggio  delle  risorse
          minerali  e  dallo  sfruttamento  delle  cave,  nonche'  ai
          rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di  estrazione,   di
          trattamento e di stoccaggio della torba  non  si  applicano
          gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6,  14  e
          16,  a  meno  che  detti  rifiuti  siano  stoccati  in  una
          struttura di deposito dei rifiuti di categoria A. 
              4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi  di
          cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13,  comma  6,
          14 e 16 o derogarvi nel caso di  deposito  di  rifiuti  non
          pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla  ricerca  di
          risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e  gli  evaporiti
          diversi  dal  gesso  e   dall'anidride,   purche'   ritenga
          soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4. 
              5. L'autorita'  competente  puo',  sulla  base  di  una
          valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di  cui
          agli articoli 11, e 6, 12, commi 4 e 5, e 13,  comma  6,  o
          derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi,  a
          meno che siano stoccati in una  struttura  di  deposito  di
          categoria A. 
              6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non  si
          applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36." 
              "Art. 5 (Piano di gestione dei rifiuti di  estrazione).
          - 1. L'operatore elabora un piano di gestione  dei  rifiuti
          di estrazione per la riduzione al minimo,  il  trattamento,
          il recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  stessi,  nel
          rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 
              2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a: 
              a) prevenire o ridurre  la  produzione  di  rifiuti  di
          estrazione e la loro pericolosita', in particolare: 
              1)  tenendo  conto  della  gestione  dei   rifiuti   di
          estrazione nella fase di progettazione e nella  scelta  del
          metodo di estrazione e di trattamento dei minerali; 
              2) tenendo conto  delle  modifiche  che  i  rifiuti  di
          estrazione possono  subire  a  seguito  dell'aumento  della
          superficie  e  dell'esposizione  a  particolari  condizioni
          esterne; 
              3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i  rifiuti
          di   estrazione   nei   vuoti   e    volumetrie    prodotti
          dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione  del  minerale,
          se l'operazione e' fattibile dal punto di vista  tecnico  e
          economico   e   non   presenta   rischi   per   l'ambiente,
          conformemente  alle  norme  ambientali   vigenti   e,   ove
          pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 
              4)  ripristinando  il  terreno  di  copertura  dopo  la
          chiusura  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti   di
          estrazione o, se  non  fosse  possibile  sotto  il  profilo
          pratico, riutilizzando tale terreno altrove; 
              5)  impiegando  sostanze   meno   pericolose   per   il
          trattamento  delle  risorse  minerali.  A  condizione   che
          vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da  1  a
          4, qualora le informazioni di cui al comma  3  siano  state
          fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa
          vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte
          detti piani,  indicando  le  parti  che  comprendono  dette
          informazioni; 
              b) incentivare il recupero dei  rifiuti  di  estrazione
          attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica  dei
          rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non
          comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle  norme
          ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del
          presente decreto; 
              c) assicurare lo  smaltimento  sicuro  dei  rifiuti  di
          estrazione a breve e lungo termine, in particolare  tenendo
          conto, nella fase di progettazione, della gestione  durante
          il funzionamento e dopo la chiusura  di  una  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto
          che: 
              1)  preveda,  dopo  la  chiusura  della  struttura   di
          deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima  e
          infine  nulla  del  monitoraggio,  del  controllo  e  della
          gestione di detta struttura; 
              2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo,  eventuali
          effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili
          alla fuoriuscita di  inquinanti,  trasportati  dall'aria  o
          dall'acqua, dalla struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione; 
              3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo  termine
          di  dighe  o  di  cumuli  che  sorgano   sulla   superficie
          preesistente del terreno. 
              3. Il piano di gestione di  cui  al  comma  1  contiene
          almeno i seguenti elementi: 
              a) la caratterizzazione dei  rifiuti  di  estrazione  a
          norma dell'allegato I e una stima del  quantitativo  totale
          di rifiuti di estrazione che verranno prodotti  nella  fase
          operativa; 
              b) la descrizione delle operazioni che  producono  tali
          rifiuti e degli  eventuali  trattamenti  successivi  a  cui
          questi sono sottoposti; 
              c) la classificazione  proposta  per  la  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri
          previsti all'allegato II ed in particolare: 
              1) se  e'  necessaria  una  struttura  di  deposito  di
          categoria A, al piano deve  essere  allegato  in  copia  il
          documento di sicurezza e salute redatto ai sensi  dell'art.
          6, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  624  del  1996,
          integrato secondo quanto indicato all'art. 6, comma 3,  del
          presente decreto; 
              2) se l'operatore ritiene che non  sia  necessaria  una
          struttura  di  deposito   di   categoria   A,   sufficienti
          informazioni  che  giustifichino  tale   scelta,   compresa
          l'individuazione di eventuali rischi di incidenti; 
              d)  la  descrizione  delle  modalita'  in  cui  possono
          presentarsi gli  effetti  negativi  sull'ambiente  e  sulla
          salute  umana  a  seguito  del  deposito  dei  rifiuti   di
          estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di
          ridurre  al  minimo   l'impatto   ambientale   durante   il
          funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli  aspetti  di
          cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); 
              e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte
          ai sensi dell'art. 10,  se  applicabile,  e  11,  comma  3,
          lettera c); 
              f) il piano  proposto  per  la  chiusura,  comprese  le
          procedure connesse al ripristino  e  alla  fase  successiva
          alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'art. 12; 
              g) le misure  per  prevenire  il  deterioramento  dello
          stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal
          decreto legislativo n. 152 del 2006, parte  terza,  sezione
          II,  titolo  I  e  per  prevenire  o  ridurre   al   minimo
          l'inquinamento  dell'atmosfera  e  del   suolo   ai   sensi
          dell'art. 13; 
              h) la descrizione dell'area che ospitera' la  struttura
          di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese  le  sue
          caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; 
              i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle  quali
          l'opzione e il metodo  scelti  conformemente  al  comma  2,
          lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui  al
          comma 2, lettera a). 
              4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato
          se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della
          struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel  tipo
          di  rifiuti  di  estrazione  depositati  ed   e'   comunque
          riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali  modifiche  sono
          notificate all'autorita' competente. 
              5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato
          come sezione del piano  globale  dell'attivita'  estrattiva
          predisposto al  fine  dell'ottenimento  dell'autorizzazione
          all'attivita' estrattiva  stessa  da  parte  dell'autorita'
          competente. 
              6. L'autorita' competente approva il piano  di  cui  al
          comma 1 e le eventuali modifiche di cui al  comma  4  e  ne
          controlla l'attuazione." 
              "Art.  6  (Prevenzione   di   incidenti   rilevanti   e
          informazioni). - 1. Le disposizioni del  presente  articolo
          si applicano alle strutture  di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione di categoria A, ad  esclusione  delle  strutture
          che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,   n.   334,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo
          n. 624 del 1996, l'operatore individua, per le strutture di
          cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed  adotta,
          a   livello   di   progettazione,   di   costruzione,    di
          funzionamento e di manutenzione, di chiusura e  nella  fase
          successiva alla chiusura delle strutture stesse, le  misure
          necessarie per prevenire  tali  incidenti  e  limitarne  le
          conseguenze negative per  la  salute  umana  e  l'ambiente,
          compresi eventuali impatti transfrontalieri. 
              3. Per adempiere agli  obblighi  di  cui  al  comma  2,
          l'operatore prima di iniziare le  operazioni  e'  tenuto  a
          integrare, previa consultazione  del  responsabile  per  la
          sicurezza, il documento di sicurezza e  salute  redatto  ai
          sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996,  e
          a mettere in atto un sistema di  gestione  della  sicurezza
          che lo attui, in base agli elementi di  cui  alla  parte  1
          dell'allegato III. 
              4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in  copia
          al piano di gestione  dei  rifiuti  di  estrazione  di  cui
          all'art. 5. 
              5. L'operatore nomina un responsabile per la  sicurezza
          incaricato dell'attuazione e della  sorveglianza  periodica
          della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 
              6.  L'operatore  e'  tenuto   a   predisporre,   previa
          consultazione del personale che lavora nello  stabilimento,
          ivi compreso il personale di imprese appaltatrici  a  lungo
          termine, il piano di emergenza interno  da  adottare  nello
          stabilimento nei seguenti termini: 
              a)  per  le  nuove   strutture,   prima   di   iniziare
          l'attivita'; 
              b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto;  si  considerano
          esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              7. Il piano di emergenza interno  di  cui  al  comma  6
          contiene almeno le seguenti informazioni: 
              a)  nome  e  funzione  delle  persone  autorizzate   ad
          attivare  le  procedure  di  emergenza  e   della   persona
          responsabile dell'applicazione e  del  coordinamento  delle
          misure di intervento all'interno del sito; 
              b)  nome  e  funzione  della  persona  incaricata   del
          collegamento con  l'autorita'  responsabile  del  piano  di
          emergenza esterno; 
              c) per situazioni o eventi prevedibili  che  potrebbero
          avere  un  ruolo  determinante  nel  causare  un  incidente
          rilevante, descrizione delle misure  da  adottare  per  far
          fronte a tali  situazioni  o  eventi  e  per  limitarne  le
          conseguenze; tale descrizione comprende le  apparecchiature
          di sicurezza e le risorse disponibili; 
              d) misure atte a limitare i  pericoli  per  le  persone
          presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e  le  norme
          di comportamento che le persone devono osservare al momento
          dell'allarme; 
              e) disposizioni per avvisare tempestivamente,  in  caso
          di incidente, l'autorita' incaricata di attivare  il  piano
          di emergenza  esterno;  tipo  di  informazione  da  fornire
          immediatamente   e   misure   per   la   comunicazione   di
          informazioni piu' dettagliate appena disponibili; 
              f) disposizioni adottate per formare  il  personale  ai
          compiti che sara' chiamato  a  svolgere  e,  se  del  caso,
          coordinamento di tale azione con  i  servizi  di  emergenza
          esterni; 
              g)  disposizioni  per  coadiuvare  l'esecuzione   delle
          misure di intervento adottate all'esterno del sito. 
              8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali
          interessati,  prepara  un  piano  di   emergenza   esterno,
          precisando le misure da adottare al di fuori  del  sito  in
          caso di incidente.  Il  piano  e'  comunicato  al  Prefetto
          competente  per  territorio  che  puo'  disporre  eventuali
          modifiche. L'operatore e' tenuto  a  fornire  all'autorita'
          competente le informazioni necessarie  per  preparare  tale
          piano contestualmente alla presentazione della  domanda  di
          autorizzazione della struttura di deposito dei  rifiuti  di
          estrazione. 
              9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma  8  e'
          predisposto, per le nuove strutture, entro sei  mesi  dalla
          data  di  inizio  dell'attivita'  e,   per   le   strutture
          esistenti, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. Si considerano esistenti le strutture
          autorizzate o gia' in funzione  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione
          del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del
          piano  di  emergenza  esterno,  fornendo  al  medesimo   le
          informazioni pertinenti  comprese  quelle  sul  diritto  di
          partecipare  al  processo  decisionale   e   sull'autorita'
          competente alla quale presentare osservazioni e quesiti  ed
          un periodo di tempo  adeguato,  comunque  non  inferiore  a
          trenta  giorni,   per   esprimere   osservazioni   di   cui
          l'autorita' competente  deve  tenere  conto,  motivando  le
          ragioni per le quali intenda,eventualmente, discostarsi. 
              11. Il piano di emergenza esterno  contiene  almeno  le
          seguenti informazioni: 
              a)  nome  e  funzione  delle  persone  autorizzate   ad
          attivare  le  procedure  di  emergenza  e   delle   persone
          autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento
          adottate all'esterno del sito; 
              b) disposizioni adottate per informare  tempestivamente
          degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta
          di soccorsi; 
              c) misure di coordinamento necessarie per  l'attuazione
          del piano di emergenza esterno; 
              d) disposizioni adottate per fornire  assistenza  nella
          realizzazione  delle  misure  di   intervento   predisposte
          all'interno del sito; 
              e) misure di intervento  da  adottare  all'esterno  del
          sito; 
              f) disposizioni adottate per fornire  alla  popolazione
          informazioni  specifiche  relative   all'incidente   e   al
          comportamento da adottare. 
              12.  Le  informazioni  sulle  misure  di  sicurezza  da
          adottare e sulle norme di  comportamento  da  osservare  in
          caso di incidente, previste dal piano di emergenza esterno,
          contenenti almeno gli elementi descritti nell'allegato III,
          parte  2,  sono  fornite  dall'autorita'  competente   alle
          persone che possono  essere  coinvolte.  Tali  informazioni
          sono riesaminate e, se del caso,  aggiornate  e  ridiffuse,
          almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente  a
          disposizione  del   pubblico.   L'intervallo   massimo   di
          ridiffusione delle informazioni alla popolazione non  puo',
          in nessun caso, essere superiore a cinque anni. 
              13. I piani  di  emergenza  di  cui  ai  commi  6  e  8
          perseguono i seguenti obiettivi: 
              a) limitare e controllare  gli  incidenti  rilevanti  e
          altri incidenti onde  ridurne  al  minimo  gli  effetti  e,
          soprattutto,  limitare  i  danni  alla   salute   umana   e
          all'ambiente; 
              b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la
          salute umana  e  l'ambiente  contro  le  conseguenze  degli
          incidenti rilevanti e di altri incidenti; 
              c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico  e
          alle autorita' interessate; 
              d)  garantire  il  ripristino,   il   recupero   e   il
          disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
              14. I piani di emergenza di cui ai commi  6  e  8  sono
          riesaminati, sperimentati e,  se  necessario,  riveduti  ed
          aggiornati, ad intervalli non superiori  a  cinque  anni  e
          comunque, nel  caso  di  cambiamenti  sostanziali,  tenendo
          conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e  nei  servizi
          di  emergenza,  dei  progressi  tecnici   e   delle   nuove
          conoscenze in merito alle misure da  adottare  in  caso  di
          incidente rilevante. 
              15. In caso  di  incidente  rilevante,  l'operatore  e'
          tenuto a: 
              a) adottare le misure previste dal piano  di  emergenza
          interno; 
              b) comunicare all'autorita' competente, non  appena  ne
          venga a conoscenza: 
              1) le circostanze dell'incidente; 
              2) le sostanze pericolose presenti; 
              3) i  dati  disponibili  per  valutare  le  conseguenze
          dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente; 
              4) le misure di emergenza adottate; 
              5) le informazioni sulle misure previste  per  limitare
          gli effetti dell'incidente  a  medio  e  lungo  termine  ed
          evitare che esso si riproduca; 
              c)  aggiornare  le  informazioni  fornite,  qualora  da
          indagini piu' approfondite emergessero nuovi  elementi  che
          modificano le  precedenti  informazioni  o  le  conclusioni
          tratte. 
              16.  In  caso  di  incidente   rilevante,   l'autorita'
          competente e' tenuta a: 
              a)  attivare  immediatamente  il  piano  di   emergenza
          esterno  e  a  garantire  che  vengano  attuate  le  misure
          previste dal piano di emergenza interno ed esterno; 
              b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le
          informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore." 
              "Art. 7 (Domanda e autorizzazione). - 1.  Le  strutture
          di deposito dei rifiuti di estrazione non  possono  operare
          senza preventiva autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'
          competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante  apposita
          conferenza di servizi, contiene gli  elementi  indicati  al
          comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui  appartiene
          la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in  base
          ai criteri di cui all'art. 9.  Purche'  vengano  rispettate
          tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione
          rilasciata ai sensi del  decreto  legislativo  18  febbraio
          2005, n. 59, e' valida ed  efficace  e  tiene  luogo  della
          autorizzazione di cui al presente articolo. 
              2.  La  domanda   di   autorizzazione   e'   presentata
          all'autorita'  competente  e  contiene  almeno  i  seguenti
          elementi: 
              a) identita' del richiedente e dell'operatore, se  sono
          diversi; 
              b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti  di
          estrazione, ubicazione  proposta  ed  eventuali  ubicazioni
          alternative; 
              c)  la  descrizione   del   sito,   ivi   comprese   le
          caratteristiche idrogeologiche, geologiche  e  geotecniche,
          corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
          dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
          campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
          decreto del Ministro dei lavori  pubblici  11  marzo  1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127  del  1°  giugno
          1988; 
              d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a  norma
          dell'art. 5; 
              e) il piano finanziario che preveda  la  copertura  dei
          costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio  della
          struttura, dei costi stimati  di  chiusura,  dei  costi  di
          gestione post-operativa, nonche' dei  costi  connessi  alla
          costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14; 
              f) le indicazioni relative  alle  garanzie  finanziarie
          del richiedente o a qualsiasi altra  garanzia  equivalente,
          ai sensi dell'art. 14; 
              g)  le  informazioni   relative   alla   procedura   di
          valutazione di impatto  ambientale  ai  sensi  della  parte
          seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la
          domanda di autorizzazione riguardi un'opera o  un'attivita'
          sottoposta a tale procedura; 
              h)  le  informazioni  necessarie  per   consentire   la
          preparazione del piano di emergenza esterno. 
              3.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione
          solo se ritiene che: 
              a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del
          presente decreto; 
              b) la  gestione  dei  rifiuti  di  estrazione  non  sia
          direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con
          l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di
          cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A
          tale fine l'autorita' competente e' tenuta ad acquisire  il
          parere  scritto  dell'autorita'  regionale  competente   in
          materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari
          a quella  relativa  all'attivita'  estrattiva.  Il  rinnovo
          dell'autorizzazione segue le  medesime  procedure  previste
          per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria. 
              5. Le autorita' competenti  riesaminano  e  aggiornano,
          ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione: 
              a) sulla base dei risultati  di  monitoraggio  riferiti
          dall'operatore ai sensi dell'art.  11,  comma  6,  o  delle
          ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 17; 
              b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche
          sostanziali  nelle   migliori   tecniche   a   disposizione
          organizzato dalla Commissione europea tra  Stati  membri  e
          organizzazioni  interessate  e   i   cui   risultati   sono
          pubblicati dalla Commissione stessa; 
              c) qualora si verifichino cambiamenti  sostanziali  nel
          funzionamento della struttura di deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. 
              6.  Le  informazioni  contenute  in   un'autorizzazione
          rilasciata a norma  del  presente  articolo  sono  messe  a
          disposizione   delle   autorita'   competenti   in    campo
          statistico, sia nazionali che comunitarie, se  richieste  a
          fini statistici. Le  informazioni  sensibili  di  carattere
          meramente commerciale, ad  esempio  riguardanti  il  volume
          delle riserve minerali economiche, le componenti dei  costi
          e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche." 
              "Art. 8 (Partecipazione del pubblico). - 1. L'autorita'
          competente,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          domanda di autorizzazione o di rinnovo  dell'autorizzazione
          di cui all'art. 7, ovvero, in  caso  di  riesame  ai  sensi
          dell'art.  7,  comma  5,  contestualmente   all'avvio   del
          relativo procedimento, comunica all'operatore  la  data  di
          avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli  uffici
          presso i quali sono depositati i documenti e gli  atti  del
          procedimento, ai fini  della  consultazione  del  pubblico.
          Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   data   di
          ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua
          cura e a sue spese, alla pubblicazione su un  quotidiano  a
          diffusione  provinciale  o   regionale   di   un   annuncio
          contenente: 
              a)   la   domanda    di    autorizzazione    contenente
          l'indicazione  della  localizzazione  della  struttura   di
          deposito e del nominativo dell'operatore; 
              b) informazioni dettagliate sulle autorita'  competenti
          responsabile  del  procedimento  e  sugli  uffici  dove  e'
          possibile prendere visione  degli  atti  e  trasmettere  le
          osservazioni nonche' i termini per la  presentazione  delle
          stesse; 
              c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una
          consultazione tra Stati membri  prima  dell'adozione  della
          decisione relativa ad  una  domanda  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'art. 16; 
              d) la natura delle eventuali decisioni; 
              e) l'indicazione delle date e dei luoghi  dove  saranno
          depositate le informazioni ed i  mezzi  utilizzati  per  la
          divulgazione. 
              1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione  del
          pubblico interessato anche i principali rapporti  e  pareri
          trasmessi all'autorita' competente in merito  alla  domanda
          di autorizzazione nonche' altre informazioni  attinenti  la
          domanda di autorizzazione presentate  successivamente  alla
          data di pubblicazione da parte dell'operatore. 
              1-ter. Le forme  di  pubblicita'  di  cui  al  comma  1
          tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7  e
          8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e   successive
          modificazioni 
              2. I soggetti interessati possono presentare  in  forma
          scritta osservazioni all'autorita'  competente  fino  a  30
          giorni   prima   della   conclusione    del    procedimento
          autorizzativi.  L'operatore  provvede   ad   informare   il
          pubblico  della  data  di  scadenza  del  termine  per   la
          presentazione   delle    osservazioni    unitamente    alla
          pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1  e
          1-bis. 
              3. Dopo l'adozione della decisione, copia della  stessa
          e di qualsiasi suo  successivo  aggiornamento  e'  messa  a
          disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma
          1. Presso i medesimi uffici sono inoltre  rese  disponibili
          informazioni relative alla partecipazione del  pubblico  al
          procedimento e alle motivazioni sulle quali si  e'  fondata
          la decisione, anche in relazione alle osservazioni  scritte
          presentate." 
              "Art. 10 (Vuoti e  volumetrie  prodotti  dall'attivita'
          estrattiva). -  1.  L'utilizzo,  a  fini  di  ripristino  e
          ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena  di
          vuoti  e  volumetrie  prodotti  dall'attivita'   estrattiva
          superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora: 
              a)  sia  garantita  la  stabilita'   dei   rifiuti   di
          estrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3; 
              b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle  acque
          di superficie e sotterranee ai sensi dell'art. 13, commi  1
          e 4; 
              c)  sia  assicurato  il  monitoraggio  dei  rifiuti  di
          estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita'
          estrattiva ai sensi dell'art. 12,commi 3 e 4. 
              2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1  deve
          risultare dal piano di gestione dei rifiuti  di  estrazione
          di cui all'art. 5, approvato dall'autorita' competente. 
              3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti
          dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi  dai  rifiuti
          di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
          n. 36, relativo alle discariche di rifiuti." 
              "Art. 11 (Costruzione e  gestione  delle  strutture  di
          deposito dei rifiuti di  estrazione).  -  1.  Il  direttore
          responsabile  nominato  dal  titolare  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 624 del 1996, e'  responsabile  anche  della
          gestione  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti   di
          estrazione e garantisce,  in  conformita'  all'art.  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile  1959,  n.
          128, relativamente agli specifici aspetti,  l'aggiornamento
          tecnico e la formazione del personale. 
              2. In conformita' all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 624 del  1996,  il  titolare  dell'attivita'
          estrattiva attesta annualmente che i cumuli,  le  dighe,  i
          bacini di decantazione  e  le  strutture  di  deposito  dei
          rifiuti  di  estrazione  sono  progettati,   utilizzati   e
          mantenuti in efficienza in  modo  sicuro  e  che  e'  stata
          implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed
          adottato un sistema di gestione  della  sicurezza  tali  da
          garantire che i rischi per la  salute  umana  e  l'ambiente
          siano stati eliminati o,  ove  cio'  non  sia  praticabile,
          ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti  sotto
          controllo. 
              3. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 7 l'autorita' competente  si  accerta  che,  nella
          costruzione di una nuova struttura di deposito dei  rifiuti
          di estrazione o nella modifica di una struttura  esistente,
          l'operatore garantisca che: 
              a) la struttura abbia  un'ubicazione  adeguata,  tenuto
          conto in particolare degli obblighi comunitari o  nazionali
          in materia  di  aree  protette,  di  quelli  imposti  dalla
          normativa in materia di tutela dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio,  nonche'  di  fattori   geologici,   idrologici,
          idrogeologici, sismici e geotecnici  e  sia  progettata  in
          modo da soddisfare,  nelle  prospettive  a  breve  e  lungo
          termine,   le   condizioni    necessarie    per    impedire
          l'inquinamento   del   suolo,   dell'aria,   delle    acque
          sotterranee o di superficie tenendo  conto  in  particolare
          delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  e  da  garantire  una
          raccolta efficace dell'acqua e del  percolato  contaminati,
          secondo    le    modalita'    e    i     tempi     previsti
          dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre  l'erosione
          provocata dall'acqua o dal vento, per  quanto  tecnicamente
          ed economicamente possibile; 
              b) la struttura sia costruita, gestita e  sottoposta  a
          manutenzione  in  maniera  adeguata   per   garantirne   la
          stabilita' fisica  e  per  prevenire  l'inquinamento  o  la
          contaminazione   del   suolo,   dell'aria,   delle    acque
          sotterranee o di superficie nelle  prospettive  a  breve  e
          lungo termine nonche' per ridurre  al  minimo,  per  quanto
          possibile, i danni al paesaggio; 
              c) siano in atto disposizioni e piani adeguati  per  il
          monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con
          frequenza almeno semestrale, della  struttura  di  deposito
          dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti e
          per l'intervento, qualora si riscontrasse un'instabilita' o
          una contaminazione delle acque  o  del  suolo.  I  rapporti
          relativi ai monitoraggi e alle ispezioni vengono registrati
          e conservati dall'operatore insieme ai  documenti  relativi
          all'autorizzazione e al registro di  cui  al  comma  4  per
          garantire  la  trasmissione  adeguata  delle  informazioni,
          soprattutto in caso di  cambiamento  dell'operatore;  detta
          documentazione e' conservata dal titolare di cui all'art. 2
          del decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo  di
          almeno cinque anni successivi  al  termine  della  gestione
          post-chiusura di cui all'art. 12, comma 3; 
              d)  siano  previste  disposizioni   adeguate   per   il
          ripristino del terreno e la  chiusura  della  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione; 
              e) siano previste disposizioni  adeguate  per  la  fase
          successiva alla chiusura della struttura di deposito. 
              4. L'operatore tiene un registro  delle  operazioni  di
          gestione dei  rifiuti  di  estrazione  nella  struttura  di
          deposito, con fogli numerati, nel quale annota,  entro  due
          giorni  dalla  presa  in   carico   nella   struttura,   le
          informazioni   sulle    caratteristiche    qualitative    e
          quantitative dei predetti rifiuti. 
              5. Qualora si verifichi un cambio di operatore  durante
          la gestione di una struttura di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione,  le  informazioni  e  i   registri   aggiornati
          relativi alla struttura sono trasferiti al nuovo operatore.
          Il cambio di operatore deve essere comunicato all'autorita'
          competente e costituisce modifica sostanziale del piano  di
          gestione di rifiuti di estrazione e, come tale,  condizione
          per il rinnovo dell'autorizzazione. 
              6. L'operatore notifica con tempestivita',  e  in  ogni
          caso non oltre le 48 ore, all'autorita' competente e, per i
          fini  di  cui  all'art.   18,   comma   2,   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          tutti gli eventi  che  possano  incidere  sulla  stabilita'
          della struttura di deposito dei  rifiuti  di  estrazione  e
          qualsiasi effetto negativo  rilevante  per  l'ambiente  che
          emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della
          struttura  di   deposito   dei   rifiuti   di   estrazione.
          L'operatore mette in atto il piano  di  emergenza  interno,
          ove applicabile, e ottempera a qualsiasi  altra  istruzione
          dell'autorita'  competente  sulle  misure   correttive   da
          adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i  costi  delle
          misure da intraprendere. 
              7.  L'operatore  presenta,   conformemente   a   quanto
          indicato al comma 2, all'autorita' competente una relazione
          con  tutti  i  risultati  del   monitoraggio.   L'autorita'
          competente verifica la conformita' dei dati presentati alle
          condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove  necessario,
          le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla base
          di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere  se
          sia necessario effettuare idonee verifiche. Tali  verifiche
          possono essere effettuate dall'autorita' competente  stessa
          o da enti pubblici o  esperti  indipendenti  dei  quali  la
          stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore." 
              "Art. 12 (Procedure per la chiusura delle strutture  di
          deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva
          alla chiusura). -  1.  La  chiusura  di  una  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione e' avviata: 
              a) nei casi, alle condizioni e  nei  termini  stabiliti
          dall'autorizzazione; 
              b) nei casi in  cui  l'operatore  richiede  ed  ottiene
          apposita autorizzazione dell'autorita' competente; 
              c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a
          gravi motivi, adottato dall'autorita' competente. 
              2. Una struttura di deposito dei rifiuti di  estrazione
          puo' essere considerata definitivamente  chiusa  solo  dopo
          che l'autorita' competente ha proceduto, con tempestivita',
          ad un'ispezione finale  del  sito,  ha  esaminato  tutti  i
          rapporti presentati dall'operatore, ha certificato  che  il
          terreno che abbia subito  un  impatto  dalla  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato ed
          ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura  della
          struttura  di   deposito   dei   rifiuti   di   estrazione.
          L'approvazione  non  limita  in  alcun  modo  gli  obblighi
          dell'operatore contemplati dalla normativa vigente e  dalle
          condizioni dell'autorizzazione. 
              3. L'operatore e' responsabile della manutenzione,  del
          monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella
          fase successiva alla chiusura per tutto il  tempo  ritenuto
          necessario dall'autorita' competente in base alla natura  e
          alla durata  del  rischio  e  sino  all'esito  positivo  di
          un'ispezione finale da effettuarsi da parte  dell'autorita'
          competente.  In  caso   di   inadempienza   dell'operatore,
          l'autorita'  competente  puo'   assumersi   gli   incarichi
          dell'operatore dopo la chiusura definitiva della  struttura
          di deposito, utilizzando le risorse di cui  all'art.  14  e
          fatta salva tutta  la  normativa  nazionale  e  dell'Unione
          europea in materia di responsabilita' civile del  detentore
          dei rifiuti. 
              4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al  fine
          di soddisfare le pertinenti esigenze  ambientali  stabilite
          dalla normativa vigente, in particolare quelle  di  cui  al
          decreto legislativo n. 152 del 2006, parte  terza,  sezione
          II, che dopo la chiusura di una struttura di  deposito  dei
          rifiuti di estrazione l'operatore controlli,  fra  l'altro,
          in  particolare,   la   stabilita'   fisico-chimica   della
          struttura di  deposito  e  riduca  al  minimo  gli  effetti
          negativi  per  l'ambiente,   soprattutto   per   le   acque
          sotterranee e di superficie, garantendo che: 
              a)  tutte  le  singole  strutture  siano  monitorate  e
          conservate tramite strumenti  di  controllo  e  misurazione
          sempre pronti per l'uso; 
              b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano  mantenuti
          puliti e non siano ostruiti. 
              5. Dopo la chiusura di una struttura  di  deposito  dei
          rifiuti di estrazione l'operatore notifica, senza  ritardo,
          all'autorita' competente e, per i fini di cui all'art.  18,
          comma 2, al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, tutti gli eventi o gli sviluppi  che
          possono  incidere  sulla  stabilita'  della  struttura   di
          deposito dei rifiuti  di  estrazione  e  qualsiasi  effetto
          negativo  rilevante  per  l'ambiente   che   emerga   dalle
          operazioni di controllo e monitoraggio di cui al  comma  3.
          L'operatore mette in atto il piano  di  emergenza  interno,
          ove applicabile, e ottempera a qualsiasi  altra  istruzione
          dell'autorita'  competente  sulle  misure   correttive   da
          adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i  costi  delle
          misure da intraprendere. 
              6. Alla frequenza stabilita  dall'autorita'  competente
          nell'autorizzazione  di  cui  al   comma   2,   l'operatore
          riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del
          monitoraggio   alla   medesima   autorita'   competente   e
          all'Agenzia    regionale    di    protezione     ambientale
          territorialmente  competente,  al  fine  di  dimostrare  la
          conformita'  alle  condizioni  dell'autorizzazione   e   di
          approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti di
          estrazione e della struttura di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione." 
              "Art. 13 (Prevenzione del  deterioramento  dello  stato
          delle  acque  e  dell'inquinamento  dell'atmosfera  e   del
          suolo). - 1. Le Agenzie regionali di protezione  ambientale
          territorialmente  competenti  verificano  che   l'operatore
          abbia adottato  le  misure  necessarie  per  rispettare  la
          normativa vigente in materia di  ambiente,  in  particolare
          per prevenire il deterioramento dello stato  attuale  delle
          acque,  in  conformita'  alle  disposizioni   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione  II,  fra
          l'altro al fine di: 
              a) valutare la probabilita' che  si  produca  percolato
          dai rifiuti di estrazione depositati, anche con riferimento
          agli inquinanti in esso presenti, sia nel corso della  fase
          operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito
          dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico
          della struttura; 
              b) impedire  o  ridurre  al  minimo  la  produzione  di
          percolato e la contaminazione delle acque di  superficie  o
          sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione; 
              c) raccogliere e  trattare  le  acque  e  il  percolato
          contaminati dalla struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione fino a renderli conformi allo standard  previsto
          per lo scarico di tali sostanze. 
              2.  Le  Agenzie  regionali  di  protezione   ambientale
          territorialmente competenti si assicurano  che  l'operatore
          abbia adottato le misure necessarie per evitare  o  ridurre
          la polvere e le emissioni di gas. 
              3. Lo smaltimento dei rifiuti di  estrazione  in  forma
          solida, liquida  o  fangosa,  nei  corpi  idrici  recettori
          diversi da  quelli  costruiti  allo  scopo  di  smaltire  i
          rifiuti di estrazione  e'  subordinato  al  rispetto  delle
          pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152  del
          2006, parte terza, sezione II. 
              4. L'operatore che utilizza i rifiuti di  estrazione  e
          altri residui di produzione per la ripiena di  vuoti  e  di
          volumetrie prodotte dall'attivita' estrattiva  superficiale
          o  sotterranea,  che  potranno  essere  inondati  dopo   la
          chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre
          al minimo il  deterioramento  dello  stato  delle  acque  e
          l'inquinamento del suolo. 
              5.  L'operatore  fornisce  all'autorita'  competente  e
          all'Agenzia    regionale    di    protezione     ambientale
          territorialmente competente le informazioni necessarie  per
          assicurare  l'assolvimento  degli  obblighi  di  legge,  in
          particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152 del
          2006, parte terza, sezione II. 
              6. Nel caso di un bacino di decantazione  che  comporti
          la presenza  di  cianuro,  l'operatore  garantisce  che  il
          tenore  di  cianuro  dissociabile  con  un   acido   debole
          all'interno del bacino venga ridotto al livello piu'  basso
          possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili.  In
          ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di  cianuro
          dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli
          sterili  dall'impianto  di   lavorazione   al   bacino   di
          decantazione non superi: 
              a)  nelle  strutture  di  deposito   dei   rifiuti   di
          estrazione  a  cui  sia  stata  in  precedenza   rilasciata
          un'autorizzazione o che siano gia' in funzione il 1° maggio
          2008: 
              1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto; 
              2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013; 
              3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018; 
              b) 10 ppm nelle strutture  a  cui  l'autorizzazione  e'
          rilasciata dopo la data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              7. Su richiesta dell'autorita'  competente  l'operatore
          dimostra, attraverso una valutazione dei rischi  che  tenga
          conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di
          concentrazione di cui al comma 6 non devono essere  ridotti
          ulteriormente." 
              "Art. 16 (Effetti transfrontalieri). -  1.  Qualora  il
          funzionamento di una struttura di deposito dei  rifiuti  di
          estrazione di categoria A puo' comportare effetti  negativi
          rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la  salute
          umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato
          membro  della  Comunita'  europea  che  puo'   subirne   le
          conseguenze, l'autorita' competente trasmette, entro trenta
          giorni dal ricevimento, la richiesta di  autorizzazione  di
          cui  all'art.  7  al  Ministero  degli  affari  esteri,  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare ed  al  Dipartimento  per  le  politiche  europee.  Il
          Ministero degli affari esteri trasmette  la  documentazione
          allo Stato membro interessato affinche' provveda a metterla
          a disposizione  del  pubblico  interessato  e  coordina  le
          eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti
          bilaterali tra i due  Stati  membri  su  base  reciproca  e
          paritaria. 
              2. L'autorita' competente si pronuncia sulla  richiesta
          di autorizzazione non prima che sia decorso il  termine  di
          sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione  di
          cui al comma 1 all'altro Stato membro, al  fine  di  tenere
          conto  anche  delle  eventuali  osservazioni  del  pubblico
          interessato di tale Stato. 
              3. In caso di incidente rilevante in una  struttura  di
          deposito dei rifiuti di  estrazione  di  cui  al  comma  1,
          l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui
          all'art. 6, comma  15,  anche  al  Ministero  degli  affari
          esteri e al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. Il  Ministero  degli  affari  esteri
          trasmette  agli  altri  Stati   membri   interessati   tali
          informazioni  per  contribuire  a  ridurre  al  minimo   le
          conseguenze  dell'incidente  sulla  salute  umana   e   per
          valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale
          effettivo o potenziale." 
              "Art. 17 (Controlli dell'autorita'  competente).  -  1.
          L'autorita' competente effettua ispezioni  nelle  strutture
          di deposito dei rifiuti di estrazione di  cui  all'art.  7,
          prima  dell'avvio  delle  operazioni  di  deposito,   e   a
          intervalli almeno semestrali dal momento  dell'avvio  delle
          medesime  operazioni,  compresa  la  fase  successiva  alla
          chiusura, secondo le esigenze, al  fine  di  garantire  che
          siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione
          e, per le strutture di deposito di cui all'art. 6, comma 1,
          che  i  sistemi  tecnici,  organizzativi  e   di   gestione
          applicati nella struttura  di  deposito  siano  adeguati  a
          prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al  minimo  le
          conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno  e
          all'esterno della  struttura.  Un  risultato  positivo  non
          limita in alcun modo la responsabilita'  dell'operatore  in
          base alle condizioni dell'autorizzazione. 
              2.  I  registri  di  cui  all'art.  11  sono  messi   a
          disposizione dell'autorita' competente per l'ispezione." 
              "Art. 19 (Sanzioni). - 1.  L'operatore che gestisca una
          struttura di deposito di rifiuti di estrazione  in  assenza
          dell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con la pena
          dell'arresto  da  uno  a  tre  anni   e   dell'ammenda   da
          cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro.  Alla  sentenza
          di condanna o alla sentenza emessa ai sensi  dell'art.  444
          del  codice  di  procedura  penale  consegue  la   confisca
          dell'area  sulla  quale  e'  realizzata  la  struttura   di
          deposito  abusiva  se  di  proprieta'  dell'autore  o   del
          compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
          o di ripristino dello stato dei luoghi. 
              2. L'operatore che gestisce una struttura  di  deposito
          di  rifiuti  di   estrazione   senza   l'osservanza   delle
          condizioni e  delle  prescrizioni  contenute  o  richiamate
          nell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con le pene
          di cui al comma 1, ridotte della meta'.".