Art. 2 
 
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni,  di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento  della  revisione  della
                spesa anche in materia di personale) 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 11, il  primo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle  qualifiche  o  nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie,  nuove  assunzioni  di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni avviano le  procedure  di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso  articolo  33,  le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':"; 
  2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"; 
  3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2013"; 
  4) al comma 11, lettera  c),  le  parole:  "entro  due  anni"  sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni"; 
  5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2013"; 
  b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal  seguente  "7.  Le
cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'  quelle
disposte  a  seguito  dell'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over." 
  2.  Gli   ordini   e   i   collegi   professionali   sono   esclusi
dall'applicazione dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni,  resta  fermo,  per  i
predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Nei casi di dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le
disposizioni previste dall'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non  possono
essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal
presente articolo. 
  4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito in  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di  un  lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto  a
pensione  entro  il  31  dicembre  2011  comporta   obbligatoriamente
l'applicazione del regime di accesso e  delle  decorrenze  previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24. 
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai
singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire
all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della
pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per
il diritto a pensione. 
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  l'amministrazione,  nei
limiti del soprannumero, procede  alla  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di lavoro nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nella disposizione. 
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 31 dicembre 2013. 
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali   previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore. 
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza" 
  10. A decorrere dal  1°  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale  comunque
utilizzato, in conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto  Dipartimento
della funzione pubblica.". 
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.