(Regolamento-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                      Materiali da costruzione 
 
  1. In tutti gli interventi in  qualsiasi  misura  disciplinati  dal
presente Regolamento devono essere impiegati  materiali  sani  e  non
suscettibili  di  indurre  effetti  dannosi  per  le  persone  o  per
l'ambiente.