(Regolamento-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                   Norme integrative per le Zone B 
 
  1. Sono consentite:: 
  a)  La  tutela  e  la  conservazione  dell'area,   l'attivita'   di
educazione ambientale, l'attivita' espositiva temporanea; 
  b)  l'attivita'  di  ricerca  e  monitoraggio  scientifico,  previa
autorizzazione del soggetto gestore; 
  c) l'attivita' di educazione ambientale, previa autorizzazione  del
soggetto gestore. 
  2. Non sono consentiti: 
  a) il rilascio o  l'introduzione  di  specie  vegetali,  salvo  per
esigenze  di  tutela  e  conservazione  della  biodiversita',  previa
autorizzazione del soggetto gestore; 
  b) l'introduzione o  il  rilascio  di  specie  animali,  salvo  per
esigenze di tutela e conservazione della  biodiversita',  nonche'  di
fruizione, previa autorizzazione del  soggetto  gestore,  e  lungo  i
percorsi destinati a tale scopo; 
  c) l'accensione di fuochi all'aperto, salvo  diversamente  disposto
dal soggetto gestore per finalita' gestionali; 
  d) l'accesso a  mezzi  e  a  persone  dal  tramonto  all'alba,  ne'
l'accesso con mezzi motorizzati e attrezzature  munite  di  motore  a
scoppio per l'intero  arco  della  giornata;  con  l'eccezione  degli
organi di controllo, pubblica sicurezza  e  pubblico  soccorso  e  di
altri soggetti autorizzati dal soggetto gestore; 
  e) la realizzazione di alcun tipo  di  opera  edilizia,  stabile  o
precaria; ne' di opere di urbanizzazione, ne' alcun altro  intervento
che modifichi lo stato dei luoghi, salvo diversamente autorizzato dal
soggetto gestore per le finalita' di gestione; 
  f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda; 
  g) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria; 
  h) la produzione di emissioni sonore e luminose  tali  da  arrecare
disturbo alla fauna.