Art. 7 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro  1.480
per l'anno 2013 e in  euro  2.960  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII
della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro competente, provvede  mediante  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggiore  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito  del  pertinente
programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero
interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il  medesimo
anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  il  limite
di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce,  senza
ritardo, alle Camere con apposita  relazione  in  merito  alle  cause
degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 settembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Bonino, Ministro degli affari esteri 
 
                            Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
                            trasporti 
 
                            Giovannini, Ministro del lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri