(Convenzione-art. XI)
                             Articolo XI 
  1. Il Direttore Generale  dell'Ufficio  Internazionale  del  Lavoro
notifica a tutti gli Stati Membri dell'ILO la registrazione  di  ogni
ratifica, accettazione e  denuncia  che  gli  saranno  comunicate  in
virtu' della presente Convenzione. 
  2. Quando le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo VIII
saranno  state   adempiute,   il   Direttore   Generale   richiamera'
l'attenzione degli Stati Membri  dell'Organizzazione  sulla  data  di
entrata in vigore della Convenzione.