Articolo XI 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati Membri dell'ILO la registrazione di ogni ratifica, accettazione e denuncia che gli saranno comunicate in virtu' della presente Convenzione. 2. Quando le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo VIII saranno state adempiute, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione degli Stati Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della Convenzione.