(Convenzione-art. XIV)
                            Articolo XIV 
  1. La Conferenza Generale dell'ILO puo'  adottare  emendamenti  per
ogni disposizione della presente Convenzione ai  sensi  dell'articolo
19  della  Costituzione  dell'ILO  e   delle   regole   e   procedure
dell'Organizzazione   relative   all'adozione   delle    convenzioni.
Emendamenti   al   Codice   possono   ugualmente   essere    adottati
conformemente alle procedure di cui all'articolo XV. 
  2. Il testo di tali emendamenti e' comunicato per la ratifica  agli
Stati Membri i cui strumenti di ratifica della  presente  Convenzione
sono stati registrati prima della loro adozione. 
  3. Il testo della Convenzione modificata e' comunicato  agli  altri
Stati  Membri  dell'Organizzazione   per   la   ratifica   ai   sensi
dell'articolo 19 della Costituzione. 
  4. Un emendamento e' ritenuto accettato alla data in cui sono state
registrate le ratifiche di detto emendamento o, secondo i casi, della
Convenzione modificata da  almeno  30  Stati  Membri  il  cui  totale
rappresenta  il  33  per  cento  della  stazza  lorda  della   flotta
mercantile mondiale. 
  5. Un  emendamento  adottato  nel  quadro  dell'articolo  19  della
Costituzione ha efficacia obbligatoria soltanto per gli Stati  Membri
dell'Organizzazione la cui ratifica e' stata registrata dal Direttore
Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 
  6. Per gli Stati  Membri  indicati  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, un emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data  di
accettazione di cui al paragrafo 4 del presente  articolo,  o  dodici
mesi dopo la data di registrazione della  loro  ratifica,  se  questa
data e' posteriore. 
  7. Fatte salve le disposizioni al paragrafo 9, per gli Stati Membri
di  cui  al  paragrafo  3  del  presente  articolo,  la   Convenzione
modificata entra in vigore dodici mesi dopo la data  di  accettazione
indicata al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo  la
data di registrazione della loro ratifica, se questa e' posteriore. 
  8. Per quegli Stati Membri la cui la ratifica della Convenzione  e'
stata registrata prima dell'adozione di un  emendamento  che  non  e'
stato quindi ratificato, la  presente  Convenzione  resta  in  vigore
senza l'emendamento in questione. 
  9. Ogni Stato Membro il cui strumento di  ratifica  della  presente
Convenzione viene  registrato  dopo  l'adozione  dell'emendamento  ma
prima della data indicata al paragrafo 4 del presente  articolo  puo'
precisare, in una dichiarazione che accompagna detto  strumento,  che
ratifica la Convenzione ma  non  l'emendamento.  Se  la  ratifica  e'
accompagnata da tale dichiarazione, la Convenzione  entra  in  vigore
per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione
della ratifica. Laddove uno strumento di ratifica non dovesse  essere
corredato da tale dichiarazione o se esso e' registrato alla  data  o
dopo la data indicata al paragrafo 4, la Convenzione entra in  vigore
per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione
della ratifica; dall'entrata in vigore della  Convenzione  modificata
conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, l'emendamento  ha
efficacia  obbligatoria  per  lo  Stato  Membro  interessato,   salvo
disposizione contraria di detto emendamento.