Articolo XIV 1. La Conferenza Generale dell'ILO puo' adottare emendamenti per ogni disposizione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO e delle regole e procedure dell'Organizzazione relative all'adozione delle convenzioni. Emendamenti al Codice possono ugualmente essere adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo XV. 2. Il testo di tali emendamenti e' comunicato per la ratifica agli Stati Membri i cui strumenti di ratifica della presente Convenzione sono stati registrati prima della loro adozione. 3. Il testo della Convenzione modificata e' comunicato agli altri Stati Membri dell'Organizzazione per la ratifica ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione. 4. Un emendamento e' ritenuto accettato alla data in cui sono state registrate le ratifiche di detto emendamento o, secondo i casi, della Convenzione modificata da almeno 30 Stati Membri il cui totale rappresenta il 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. 5. Un emendamento adottato nel quadro dell'articolo 19 della Costituzione ha efficacia obbligatoria soltanto per gli Stati Membri dell'Organizzazione la cui ratifica e' stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 6. Per gli Stati Membri indicati al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa data e' posteriore. 7. Fatte salve le disposizioni al paragrafo 9, per gli Stati Membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Convenzione modificata entra in vigore dodici mesi dopo la data di accettazione indicata al paragrafo 4 del presente articolo, o dodici mesi dopo la data di registrazione della loro ratifica, se questa e' posteriore. 8. Per quegli Stati Membri la cui la ratifica della Convenzione e' stata registrata prima dell'adozione di un emendamento che non e' stato quindi ratificato, la presente Convenzione resta in vigore senza l'emendamento in questione. 9. Ogni Stato Membro il cui strumento di ratifica della presente Convenzione viene registrato dopo l'adozione dell'emendamento ma prima della data indicata al paragrafo 4 del presente articolo puo' precisare, in una dichiarazione che accompagna detto strumento, che ratifica la Convenzione ma non l'emendamento. Se la ratifica e' accompagnata da tale dichiarazione, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica. Laddove uno strumento di ratifica non dovesse essere corredato da tale dichiarazione o se esso e' registrato alla data o dopo la data indicata al paragrafo 4, la Convenzione entra in vigore per lo Stato Membro interessato 12 mesi dopo la data di registrazione della ratifica; dall'entrata in vigore della Convenzione modificata conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, l'emendamento ha efficacia obbligatoria per lo Stato Membro interessato, salvo disposizione contraria di detto emendamento.