NOTE ESPLICATIVE SULLE REGOLE E IL CODICE DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO 1. La presente nota non fa parte della Convenzione sul lavoro marittimo. Essa ha il solo scopo di facilitarne la lettura. 2. La Convenzione si compone di tre parti distinte ma collegate fra loro: gli Articoli, le Regole e il Codice. 3. Gli articoli e le regole enunciano i diritti e i principi fondamentali nonche' gli obblighi principali degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione. Solo la Conferenza puo' modificare Articoli e Regole in base all'articolo 19 della Costituzione dell'ILO (cfr. articolo XIV della Convenzione) 4. Il Codice fornisce indicazioni su come applicare le regole. Esso si compone di una parte A (Standard obbligatori) e di una parte B (Linee Guida non obbligatorie). Il Codice puo' essere modificato seguendo la procedura semplificata descritta nell'articolo XV della Convenzione. Poiche' esso contiene indicazioni dettagliate sulla maniera in cui le disposizioni devono essere applicate, le modifiche eventualmente apportate non dovranno ridurre la portata generale degli Articoli e delle Regole. 5. Le Regole ed il Codice sono articolati secondo aree generali identificate con i seguenti cinque titoli: Titolo 1: Requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi Titolo 2: Condizioni di impiego Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa Titolo 4: Tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale Titolo 5: Verifica di Conformita' e applicazione delle disposizioni 6. Ogni titolo contiene dei gruppi di disposizioni connesse a un diritto o un principio (o a una misura di implementazione del titolo 5), con una numerazione corrispondente. In questo modo, il primo gruppo del Titolo 1 comprende la Regola 1.1, lo Standard A1.1 e la Linea Guida B1.1 relativa all'eta' minima. 7. La Convenzione ha i tre seguenti obiettivi: a) stabilire, negli articoli e nelle regole, un insieme solido di diritti e di principi; b) lasciare agli Stati Membri, grazie alle disposizioni del Codice, una maggiore flessibilita' nel modo in cui attuare questi principi e diritti; c) vigilare, attraverso il titolo 5, che i principi ed i diritti siano correttamente rispettati ed applicati. 8. La flessibilita' di applicazione risulta essenzialmente da due elementi: il primo e' la facolta' data a ogni Stato Membro, se necessario (cfr. articolo VI, paragrafo 3) di dare attuazione alle prescrizioni dettagliate nella parte A del Codice mettendo in opera misure equivalenti (come definito all'articolo VI, paragrafo 4.) 9. Il secondo elemento di flessibilita' si rileva dalla formulazione, alquanto generale, delle prescrizioni obbligatorie delle numerose disposizioni della Parte A, in modo da lasciare maggiore spazio a determinate misure che dovranno essere prese a livello nazionale. In questo caso, sono forniti orientamenti per la loro attuazione nella Parte B, non obbligatoria, del Codice. In tal modo, gli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono verificare il tipo di misure che si prevede applichino in virtu' dell'obbligo generale enunciato nella Parte A, nonche' le misure non necessariamente richieste. Ad esempio, lo Standard A4.1 prescrive che tutte le navi devono permettere un accesso rapido ai medicinali necessari per le cure mediche a bordo delle navi (paragrafo 1.b) e che "dispongano di una farmacia di bordo" (paragrafo 4.a). Per assolvere in tutta buona fede a questo obbligo, non e' chiaramente sufficiente mostrare di avere una farmacia a bordo di ogni nave. Un'indicazione piu' precisa di quello che e' necessario per garantire che il contenuto della farmacia sia correttamente immagazzinato, utilizzato e conservato, e' indicato nella Linea Guida B4.1.1 (paragrafo 4). 10. Gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione non sono vincolati dalle relative Linee Guida e, come e' precisato nel Titolo 5 a proposito del controllo da parte dello Stato di approdo, le ispezioni riguarderanno solamente le prescrizioni pertinenti della presente Convenzione (articoli, regole e standard della parte A). Tuttavia, gli Stati Membri sono tenuti, ai termini del paragrafo 2 dell'articolo VI, a prevedere in modo adeguato a soddisfare gli obblighi che loro incombono in base alla parte A del Codice secondo le indicazioni contenute nella Parte B. Nel caso in cui, dopo aver opportunamente valutato le Linee Guida corrispondenti, uno Stato Membro decidesse di dare disposizioni differenti per l'immagazzinamento, l'utilizzazione e la conservazione del contenuto della farmacia, per prendere l'esempio gia' citato, secondo lo Standard della Parte A, allora tale sua decisione e' accettabile. D'altro canto, nel seguire le Linee Guida della Parte B, lo Stato Membro interessato, cosi' come gli organismi dell'ILO incaricati di controllare l'applicazione delle convenzioni internazionali sul lavoro, possono essere certi, senza ulteriori valutazioni, che le disposizioni prese dagli Stati Membri soddisfano in maniera adeguata gli obblighi enunciati nella parte A a cui si riferisce la linea guida.