(Convenzione-Note esplicative)
              NOTE ESPLICATIVE SULLE REGOLE E IL CODICE 
               DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO 
 
  1. La presente nota non  fa  parte  della  Convenzione  sul  lavoro
marittimo. Essa ha il solo scopo di facilitarne la lettura. 
  2. La Convenzione si compone di tre parti distinte ma collegate fra
loro: gli Articoli, le Regole e il Codice. 
  3. Gli articoli e le  regole  enunciano  i  diritti  e  i  principi
fondamentali nonche' gli obblighi principali degli Stati  Membri  che
hanno ratificato la Convenzione. Solo la Conferenza  puo'  modificare
Articoli e Regole in base all'articolo 19 della Costituzione dell'ILO
(cfr. articolo XIV della Convenzione) 
  4. Il Codice fornisce indicazioni su come applicare le regole. Esso
si compone di una parte A (Standard obbligatori) e  di  una  parte  B
(Linee Guida non obbligatorie).  Il  Codice  puo'  essere  modificato
seguendo la procedura semplificata descritta nell'articolo  XV  della
Convenzione. Poiche'  esso  contiene  indicazioni  dettagliate  sulla
maniera in cui le disposizioni devono essere applicate, le  modifiche
eventualmente apportate non  dovranno  ridurre  la  portata  generale
degli Articoli e delle Regole. 
  5. Le Regole ed il Codice sono  articolati  secondo  aree  generali
identificate con i seguenti cinque titoli: 
  Titolo 1: Requisiti minimi per il  lavoro  dei  marittimi  a  bordo
delle navi 
  Titolo 2: Condizioni di impiego 
  Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, alimentazione  e  servizio
mensa 
  Titolo 4: Tutela della salute,  assistenza  sanitaria,  tutela  del
benessere e sicurezza sociale Titolo 5:  Verifica  di  Conformita'  e
applicazione delle disposizioni 
  6. Ogni titolo contiene dei gruppi di disposizioni  connesse  a  un
diritto o un principio (o a una misura di implementazione del  titolo
5), con una numerazione corrispondente.  In  questo  modo,  il  primo
gruppo del Titolo 1 comprende la Regola 1.1, lo Standard  A1.1  e  la
Linea Guida B1.1 relativa all'eta' minima. 
  7. La Convenzione ha i tre seguenti obiettivi: 
  a) stabilire, negli articoli e nelle regole, un insieme  solido  di
diritti e di principi; 
  b) lasciare agli Stati Membri, grazie alle disposizioni del Codice,
una maggiore flessibilita' nel modo in cui attuare questi principi  e
diritti; 
  c) vigilare, attraverso il titolo 5, che i principi  ed  i  diritti
siano correttamente rispettati ed applicati. 
  8. La flessibilita' di applicazione risulta essenzialmente  da  due
elementi: il primo e' la  facolta'  data  a  ogni  Stato  Membro,  se
necessario (cfr. articolo VI, paragrafo 3) di  dare  attuazione  alle
prescrizioni dettagliate nella parte A del Codice mettendo  in  opera
misure equivalenti (come definito all'articolo VI, paragrafo 4.) 
  9.  Il  secondo  elemento  di   flessibilita'   si   rileva   dalla
formulazione,  alquanto  generale,  delle  prescrizioni  obbligatorie
delle numerose disposizioni  della  Parte  A,  in  modo  da  lasciare
maggiore spazio a determinate misure  che  dovranno  essere  prese  a
livello nazionale. In questo caso, sono forniti orientamenti  per  la
loro attuazione nella Parte B, non obbligatoria, del Codice.  In  tal
modo, gli Stati Membri che hanno ratificato la  presente  Convenzione
possono verificare il tipo di misure che  si  prevede  applichino  in
virtu' dell'obbligo generale enunciato  nella  Parte  A,  nonche'  le
misure non necessariamente richieste. Ad esempio,  lo  Standard  A4.1
prescrive che tutte le navi devono permettere un  accesso  rapido  ai
medicinali  necessari  per  le  cure  mediche  a  bordo  delle   navi
(paragrafo  1.b)  e  che  "dispongano  di  una  farmacia  di   bordo"
(paragrafo 4.a). 
  Per assolvere  in  tutta  buona  fede  a  questo  obbligo,  non  e'
chiaramente sufficiente mostrare di avere una  farmacia  a  bordo  di
ogni nave. Un'indicazione piu' precisa di quello  che  e'  necessario
per garantire che  il  contenuto  della  farmacia  sia  correttamente
immagazzinato, utilizzato e conservato, e' indicato nella Linea Guida
B4.1.1 (paragrafo 4). 
  10. Gli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione  non  sono
vincolati dalle relative Linee Guida e, come e' precisato nel  Titolo
5 a proposito del controllo da  parte  dello  Stato  di  approdo,  le
ispezioni riguarderanno solamente le  prescrizioni  pertinenti  della
presente Convenzione (articoli, regole e  standard  della  parte  A).
Tuttavia, gli Stati Membri sono tenuti, ai termini  del  paragrafo  2
dell'articolo VI, a prevedere  in  modo  adeguato  a  soddisfare  gli
obblighi che loro incombono in base alla parte A del  Codice  secondo
le indicazioni contenute nella Parte B. Nel caso in  cui,  dopo  aver
opportunamente valutato le  Linee  Guida  corrispondenti,  uno  Stato
Membro   decidesse    di    dare    disposizioni    differenti    per
l'immagazzinamento, l'utilizzazione e la conservazione del  contenuto
della farmacia,  per  prendere  l'esempio  gia'  citato,  secondo  lo
Standard della Parte A, allora tale  sua  decisione  e'  accettabile.
D'altro canto, nel seguire le Linee Guida della  Parte  B,  lo  Stato
Membro interessato, cosi' come gli organismi dell'ILO  incaricati  di
controllare  l'applicazione  delle  convenzioni  internazionali   sul
lavoro, possono essere certi, senza  ulteriori  valutazioni,  che  le
disposizioni prese dagli Stati Membri soddisfano in maniera  adeguata
gli obblighi enunciati nella parte A a  cui  si  riferisce  la  linea
guida.