(Convenzione-art. V)
                             Articolo V 
  1. Ogni Stato Membro applica e fa rispettare la legislazione  o  le
altre misure adottate al fine di  adempiere  gli  obblighi  derivanti
dalla presente Convenzione per quello che riguarda  le  unita'  e  la
gente di mare rientranti sotto la sua giurisdizione. 
  2. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione  e
il suo controllo sulle navi battenti la sua bandiera dotandosi di  un
sistema proprio per assicurare il rispetto delle  disposizioni  della
presente   Convenzione,   incluse   ispezioni   regolari,   rapporti,
monitoraggi  e   procedimenti   amministrativi   conformemente   alla
legislazione applicabile. 
  3. Ogni Stato Membro vigila  affinche'  le  navi  battenti  la  sua
bandiera siano in possesso di un certificato di lavoro marittimo e di
una  dichiarazione  di  conformita'  del   lavoro   marittimo,   come
prescritto dalla presente Convenzione. 
  4. Ogni nave alla quale si applica la  presente  Convenzione  puo',
conformemente al diritto internazionale, essere soggetta ad ispezione
da parte di uno  Stato  Membro  diverso  da  quello  dello  Stato  di
bandiera, quando si trova in  uno  dei  suoi  porti,  allo  scopo  di
verificare che detta nave rispetti  le  prescrizioni  della  presente
Convenzione. 
  5. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione  e
il suo controllo sui servizi di  reclutamento  e  collocamento  della
gente di mare eventualmente presenti sul suo territorio. 
  6. Ogni Stato Membro proibisce  le  violazioni  delle  prescrizioni
della presente Convenzione e  stabilisce,  conformemente  al  diritto
internazionale, le sanzioni o esige l'adozione di misure  correttive,
in virtu' della sua legislazione, atte a  scoraggiare  ogni  tipo  di
violazione. 
  7. Ogni Stato Membro  deve  adempiere  le  proprie  responsabilita'
assunte ai sensi della presente Convenzione facendo in  modo  che  le
navi battenti la bandiera di qualsiasi Stato che non abbia ratificato
la  Convenzione  non  possano  beneficiare  di  un  trattamento  piu'
favorevole rispetto a quelle navi che  battono  la  bandiera  di  uno
Stato che l'ha ratificata.