Articolo V 1. Ogni Stato Membro applica e fa rispettare la legislazione o le altre misure adottate al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per quello che riguarda le unita' e la gente di mare rientranti sotto la sua giurisdizione. 2. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi battenti la sua bandiera dotandosi di un sistema proprio per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione, incluse ispezioni regolari, rapporti, monitoraggi e procedimenti amministrativi conformemente alla legislazione applicabile. 3. Ogni Stato Membro vigila affinche' le navi battenti la sua bandiera siano in possesso di un certificato di lavoro marittimo e di una dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, come prescritto dalla presente Convenzione. 4. Ogni nave alla quale si applica la presente Convenzione puo', conformemente al diritto internazionale, essere soggetta ad ispezione da parte di uno Stato Membro diverso da quello dello Stato di bandiera, quando si trova in uno dei suoi porti, allo scopo di verificare che detta nave rispetti le prescrizioni della presente Convenzione. 5. Ogni Stato Membro esercita efficacemente la sua giurisdizione e il suo controllo sui servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare eventualmente presenti sul suo territorio. 6. Ogni Stato Membro proibisce le violazioni delle prescrizioni della presente Convenzione e stabilisce, conformemente al diritto internazionale, le sanzioni o esige l'adozione di misure correttive, in virtu' della sua legislazione, atte a scoraggiare ogni tipo di violazione. 7. Ogni Stato Membro deve adempiere le proprie responsabilita' assunte ai sensi della presente Convenzione facendo in modo che le navi battenti la bandiera di qualsiasi Stato che non abbia ratificato la Convenzione non possano beneficiare di un trattamento piu' favorevole rispetto a quelle navi che battono la bandiera di uno Stato che l'ha ratificata.