(Convenzione-art. VII)
                            Articolo VII 
  Deroghe, esenzioni o altra applicazione flessibile  della  presente
Convenzione  che   richiedano,   ai   sensi   di   quest'ultima,   la
consultazione con le organizzazioni degli armatori e della  gente  di
mare, possono essere decise dal Paese stesso, in caso di  assenza  di
tali organizzazioni sul suo territorio, solo previa consultazione con
la Commissione di cui all'articolo XIII.