Articolo IX 1. Uno Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della sua registrazione. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato Membro che, nell'anno successivo al periodo dei dieci anni menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, non si e' avvalso della facolta' di denuncia ivi prevista, sara' vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e potra', in seguito, denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.