(Convenzione-art. IX)
                             Articolo IX 
  1. Uno Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione  puo'
denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni a partire  dalla
data di entrata in vigore iniziale della  Convenzione,  con  un  atto
comunicato al  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Internazionale  del
Lavoro ai fini  della  sua  registrazione.  La  denuncia  ha  effetto
soltanto un anno dopo la sua registrazione. 
  2. Ogni Stato Membro che, nell'anno successivo al periodo dei dieci
anni menzionati al paragrafo 1  del  presente  articolo,  non  si  e'
avvalso della facolta' di denuncia ivi prevista, sara' vincolato  per
un ulteriore periodo di dieci anni e potra', in  seguito,  denunciare
la presente Convenzione allo scadere di ogni nuovo periodo  di  dieci
anni alle condizioni previste dal presente articolo.