2. La cooperazione internazionale nel campo della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria per i marittimi dovrebbe basarsi su accordi o consultazioni bilaterali o multilaterali tra gli Stati Membri. Linea guida B4.1.5 - Persone a carico dei marittimi 1. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare misure atte ad garantire cure mediche sufficienti e adeguate a favore delle persone a carico dei marittimi domiciliati sul suo territorio in attesa che si crei un servizio di assistenza medica aperto a tutti i lavoratori e alle persone a loro carico, quando tali servizi non dovessero esistere e si dovrebbe informare l'Ufficio Internazionale del Lavoro delle misure adottate a tale scopo. Regola 4.2 - Responsabilita' dell'armatore Obiettivo: assicurare che la gente di mare sia tutelata dalle conseguenze finanziarie dovute a malattie, infortuni o decessi verificatesi durante l'espletamento delle proprie funzioni. 1. Ogni Stato Membro deve assicurarsi che sulle navi battenti la sua bandiera siano adottate misure, conformi al Codice, che prevedano che i marittimi in servizio sulle navi abbiano diritto ad un sostegno e ad un'assistenza materiale da parte dell'armatore per far fronte alle conseguenze finanziarie derivanti da malattie, infortuni o decessi verificatesi durante l'espletamento delle loro mansioni conformemente al contratto di arruolamento marittimo o derivanti dal loro impiego nel corso di tale contratto. 2. La presente regola non pregiudica ogni altra azione giudiziaria a disposizione dei marittimi per la tutela dei loro diritti. Standard A4.2 - Responsabilita' civile dell'armatore 1. Ogni Stato Membro adottera' una legislazione che disponga che l'armatore della nave battente la sua bandiera sia responsabile della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria di tutti i marittimi in servizio a bordo delle navi in conformita' con i seguenti standard minimi: a) l'armatore deve prendersi carico dei costi, derivanti da malattia o infortunio, per i marittimi che lavorano a bordo della sua nave, avvenuti dalla data di inizio del servizio e la data entro la quale gli stessi sono effettivamente rimpatriati, oppure derivante dal loro arruolamento tra queste date; b) l'armatore deve prendersi carico della copertura finanziaria per garantire al marittimo un indennizzo in caso di decesso o invalidita' a lungo termine derivanti da infortuni sul lavoro, malattie o rischi professionali, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale, il contratto di arruolamento marittimo o le contrattazioni collettive nazionali; c) l'armatore deve pagare le spese per l'assistenza sanitaria, incluse le cure mediche e la fornitura dei farmaci necessari e degli apparecchi terapeutici, del vitto e alloggio lontano da casa fino a quando il marittimo infermo o infortunato non si e' ripreso oppure finche' la malattia o invalidita' sia stata dichiarata permanente; d) l'armatore sosterra' i costi relativi alle spese di sepoltura in caso di decesso avvenuto a bordo della nave o a terra durante il periodo di imbarco. 2. La legislazione nazionale puo' limitare la responsabilita' civile dell'armatore per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio ad un periodo non inferiore alle 16 settimane a partire dal giorno dell'infortunio o dall'inizio della malattia. 3. Quando la malattia o infortunio si traducono in inabilita' al lavoro spettera' all'armatore: a) corrispondere il salario pieno per tutto il periodo in cui il marittimo rimane a bordo oppure fino a quando il marittimo non e' stato rimpatriato conformemente alla presente Convenzione; b) corrispondere il salario per intero o in parte come stabilito dalla legislazione nazionale oppure come previsto dalle contrattazioni collettive dal momento del rimpatrio o dello sbarco fino al loro ricovero o, nel caso in cui sia precedente, fino a quando ha il diritto di percepire le indennita' in virtu' della legislazione del Stato Membro in questione. 4. La legislazione nazionale puo' limitare la responsabilita' civile dell'armatore nella corresponsione del salario per intero o in parte nei confronti di un marittimo che non e' piu' a bordo ad un periodo non inferiore alle 16 settimane a partire dal giorno dell'infortunio oppure dall'inizio della malattia. 5. La legislazione nazionale puo' esentare l'armatore dalla responsabilita' civile nei casi in cui: a) l'infortunio si e' verificato al di fuori del servizio sulla nave; b) l'infortunio o la malattia sono dovuti alla cattiva condotta intenzionale da parte del marittimo infermo, infortunato o deceduto; c) la malattia o infermita' sono state intenzionalmente tenute nascoste al momento dell'arruolamento. 6. La legislazione nazionale puo' esentare l'armatore dalla responsabilita' civile per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio nonche' le spese di sepoltura nella misura in cui tale responsabilita' viene assunta dalle autorita' pubbliche. 7. L'armatore o i suoi rappresentanti prenderanno provvedimenti per salvaguardare i beni lasciati a bordo dal marittimo infermo, infortunato o deceduto per poi restituirli allo stesso oppure ai parenti piu' stretti. Linea guida B4.2 - Responsabilita' civile dell'armatore 1. La corresponsione del salario pieno prescritta dallo Standard A4.2, paragrafo 3a) puo' escludere le indennita'. 2. La legislazione nazionale puo' stabilire che un armatore non e' piu' responsabile dei costi relativi a un marittimo malato o infortunato dal momento in cui tale marittimo puo' beneficiare di indennita' di malattia in virtu' di un regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie, gli infortuni oppure di un indennizzo contro gli infortuni sul lavoro. 3. La legislazione nazionale puo' stabilire che le spese di sepoltura pagate dall'armatore siano rimborsate da un istituto assicurativo nei casi in cui la legislazione relativa all'assicurazione sociale o all'indennita' dei lavoratori prevedano una prestazione per le spese funerarie. Regola 4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli infortuni Obiettivo: Assicurare che l'ambiente di lavoro dei marittimi a bordo delle navi favorisca la sicurezza e la salute sul lavoro. 1. Ogni Stato Membro vigila affinche' i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la sua bandiera beneficino di un sistema di tutela della salute sul posto di lavoro e vivano, lavorino e facciano formazione a bordo in un ambiente sicuro e sano. 2. Ogni Stato Membro elabora e promulga linee guida per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro a bordo delle navi battenti la sua bandiera, previa consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi e tenendo conto dei codici applicabili, linee guida e standard raccomandati dagli organismi internazionali, le amministrazioni nazionali e le organizzazioni dell'industria marittima. 3. Ogni Stato Membro adotta leggi, regolamenti e altre misure in merito agli aspetti specificati dal Codice, tenendo conto degli strumenti internazionali pertinenti e stabilisce altresi' gli standard per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro nonche' la prevenzione degli infortuni sulle navi battenti la sua bandiera. Standard A4.3 - Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli infortuni 1. La legislazione ed altre misure da adottare in conformita' con la Regola 4.3, paragrafo 3, devono comprendere quanto segue: a) l'adozione e l'effettiva attuazione e promozione delle politiche e programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi battenti la sua bandiera, ivi inclusa la valutazione dei rischi nonche' la formazione e l'informazione dei marittimi; b) ragionevoli precauzioni allo scopo di prevenire infortuni e malattie professionali a bordo della nave, ivi comprese misure atte a ridurre e prevenire il rischio di esposizione a livelli nocivi legati a fattori ambientali e sostanze chimiche nonche' il rischio di infortuni o malattie che potrebbero scaturire dall'uso di attrezzature e macchinari a bordo; c) programmi a bordo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali nonche' per il costante miglioramento della tutela della sicurezza e della salute, con il coinvolgimento dei rappresentanti della gente di mare e di tutte le altre persone interessate alla attuazione dei suddetti programmi, prendendo in considerazione le misure preventive ivi compresi la progettazione e il controllo di progetto, la sostituzione dei procedimenti e delle procedure per mansioni collettive e individuali nonche' l'uso dei dispositivi personali di protezione; d) procedure relative alle ispezioni, alla notifica e alla correzioni di situazioni pericolose e altresi' per eseguire inchieste e rapporti sugli incidenti sul lavoro avvenuti a bordo. 2. Le disposizioni indicate al paragrafo 1 del presente Standard devono: a) tenere conto degli strumenti internazionali applicabili e relativi alla tutela della sicurezza e salute sul posto di lavoro in generale nonche' dei rischi specifici e occuparsi tutti gli aspetti relativi alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali applicabili al lavoro dei marittimi e in particolare quelle che sono proprie dell'impiego marittimo; b) specificare in modo chiaro gli obblighi dell'armatore, della gente di mare e degli altri interessati al fine di osservare le prescrizioni previste dagli standard applicabili nonche' le politiche e i programmi sulla sicurezza e la salute a bordo della nave con particolare attenzione rivolta alla sicurezza ed alla salute dei marittimi con eta' inferiore ai 18 anni; c) precisare i doveri del comandante o della persona da lui designata, o di entrambi, nell'assumere la specifica responsabilita' dell'attuazione e conformita' delle politiche e programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro a bordo della nave; d) indicare il rappresentante della sicurezza a bordo nominato o eletto per partecipare agli incontri del comitato di sicurezza della nave. Detto comitato sara' istituito a bordo della nave dove vi saranno cinque o piu' marittimi. 3. La legislazione e le altre misure menzionate al paragrafo 3 della Regola 4.3, devono essere sottoposte a revisione periodica in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare, se necessario, aggiornate in considerazione dei progressi ottenuti nella tecnologia e nella ricerca al fine di agevolare il continuo miglioramento nelle politiche e nei programmi sulla sicurezza e salute sul lavoro e di fornire un ambiente lavorativo sicuro per i marittimi che prestano servizio sulle navi battenti la bandiera dello Stato Membro. 4. La conformita' alle prescrizioni indicate negli strumenti internazionali applicabili in relazione a livelli di esposizione accettabili rispetto ai rischi professionali a bordo di una nave e all'elaborazione e applicazione di politiche e programmi sulla salute e sicurezza sul lavoro a bordo delle navi, sono da considerarsi rispondenti alle prescrizioni della presente Convenzione. 5. L'autorita' competente vigila affinche': a) gli incidenti sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali sul lavoro siano corredati da adeguati rapporti, prendendo in considerazione la guida fornita dall'ILO per quanto riguarda i rapporti e la documentazione degli incidenti sul lavoro e malattie sul lavoro; b) statistiche esaurienti dei predetti incidenti e malattie siano tenute, analizzate e pubblicate, e, ove opportuno, seguite da studi sulle tendenze generali e sui rischi identificati; c) gli incidenti sul lavoro siano oggetto di relative inchieste. 6. La redazione di rapporti e le inchieste relative a questioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere concepite in modo da garantire la tutela dei dati personali dei marittimi e tenere conto della guida fornita dall'ILO su questi aspetti. 7. L'autorita' competente deve cooperare con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare al fine di adottare misure per informare i marittimi sui rischi riguardanti particolari pericoli a bordo delle navi, ad esempio, con appositi avvisi affissi contenenti particolari istruzioni. 8. L'autorita' competente esige che gli armatori che effettuano una valutazione dei rischi in relazione alla gestione della sicurezza e della salute sul lavoro facciano riferimento a informazioni statistiche appropriate provenienti dalle loro navi e da statistiche generali fornite dall'autorita' competente. Linea guida B4.3 -Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli incidenti Linea guida B4.3.1 - Disposizioni riguardo a infortuni e malattie professionali 1. Le disposizioni previste ai sensi dello Standard A4.3 dovrebbero tenere conto del codice di buone prassi dell'ILO del 1996 intitolato Prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in mare e nei porti, e successive modificazioni ed altre norme e direttive ILO nonche' altri standard, linee guida e codici di buona prassi internazionale riguardanti la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ivi compresi i livelli di esposizione identificabili. 2. L'autorita' competente dovrebbe vigilare affinche' le linee guida nazionali per la gestione della sicurezza e della salute si occupino in particolare degli aspetti seguenti: a) disposizioni generali e di base; b) caratteristiche strutturali della nave, inclusi i mezzi di accesso e i rischi relativi all'amianto; c) macchinari; d) effetti della temperatura estremamente bassa o alta di qualsiasi superficie con la quale i marittimi possono entrare in contatto; e) effetti del rumore sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave; f) effetti delle vibrazioni sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave; g) effetti dei fattori ambientali, diversi da quelli elencati negli elenchi puntati e) ed f), sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo, incluso il fumo di tabacco; h) misure speciali di sicurezza sul ponte e sottocoperta; i) attrezzature per le operazioni di carico e scarico; j) prevenzione ed estinzione degli incendi; k) ancore, catene e cavi; l) carichi pericolosi e zavorra; m) dispositivi di protezione individuale per i marittimi; n) lavoro in spazi chiusi; o) effetti fisici e mentali dovuti ad affaticamento; p) effetti della dipendenza da droga o alcol; q) protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS; r) situazioni di emergenza e risposta in caso di incidenti. 3. La valutazione dei rischi e la riduzione dell'esposizione in merito alle questioni menzionate al paragrafo 2 della presente linea guida dovrebbero considerare gli effetti dovuti al lavoro che si ripercuotono sulla salute: gli effetti fisici, ivi compresi la movimentazione manuale dei carichi, il rumore e le vibrazioni, gli effetti chimici e biologici, gli effetti mentali, gli effetti fisici sulla salute fisica e mentale dovuti ad affaticamento nonche' gli infortuni sul lavoro. Le misure necessarie dovrebbero tenere in debito conto il principio di prevenzione secondo il quale i rischi vanno combattuti alla fonte, l'adattamento del lavoro rispetto all'individuo, soprattutto in relazione alla progettazione del posto di lavoro e alla sostituzione dell'elemento pericoloso con il meno pericoloso, che sono prioritari rispetto al dispositivo di protezione individuale dei marittimi. 4. Inoltre, l'autorita' competente dovrebbe vigilare affinche' siano prese in considerazione le implicazioni per la salute e la sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) azioni in situazioni di emergenza e in caso di incidenti; b) gli effetti della dipendenza da droga e alcol; c) la protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS. Linea guida B4.3.2 - Esposizione al rumore 1. L'autorita' competente, insieme con gli organismi internazionali competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, dovrebbe continuamente esaminare la questione del rumore a bordo delle navi al fine di migliorare la protezione dei marittimi, per quanto possibile, contro gli effetti nocivi dovuti da esposizione al rumore. 2. L'esame di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbe tenere conto degli effetti nocivi da esposizione a rumore eccessivo per l'udito, sulla salute ed il comfort dei marittimi prescrivere o raccomandare misure per di ridurre il rumore a bordo per la tutela dei marittimi. Le misure da considerare dovrebbero prevedere quanto segue: a) informazione e formazione dei marittimi sui pericoli per l'udito e la salute in caso di esposizione prolungata ad elevati livelli di rumore e sull'utilizzo adeguato dell'equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuale contro il rumore; b) fornitura di dispositivi di protezione individuale per l'udito di tipo approvato ad uso dei marittimi, ove necessario; e c) valutazione dei rischi e riduzione dei livelli di esposizione al rumore in tutti gli alloggi, le strutture ricreative e il servizio mensa nonche' nelle sale macchine ed altri ambienti adibiti ai macchinari. Linea guida B4.3.3 - Esposizione alle vibrazioni 1. L'autorita' competente, insieme con gli organismi internazionali competenti e con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, tenendo conto, ove opportuno, dei rilevanti standard internazionali, dovrebbe costantemente esaminare il problema delle vibrazioni a bordo delle navi al fine di tutelare meglio la gente di mare, per quanto possibile, contro gli effetti nocivi dovuti ad esposizione alle vibrazioni. 3. L'esame di revisione di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida dovrebbe includere gli effetti dell'esposizione a vibrazioni eccessive per la salute e il comfort dei marittimi e altresi' le misure da prescrivere o raccomandare al fine di ridurre le vibrazioni a bordo per la tutela dei marittimi. Le misure da considerare dovrebbero prevedere quanto segue: a) informazione dei marittimi sui pericoli per la loro salute in caso di esposizione prolungata alle vibrazioni; b) fornitura di dispositivi di protezione individuale di tipo approvato per i marittimi, ove necessario; c) valutazione dei rischi e riduzione dell'esposizione alle vibrazioni in tutti gli alloggi, le strutture ricreative e il servizio mensa mediante l'adozione di misure conformi alla guida fornita dal codice di buone prassi dell'ILO del 2001 intitolato Fattori ambientali sul posto di lavoro, e successive modificazioni, tenendo conto della differenza tra la esposizione in determinate aree e quella sul posto di lavoro. Linea guida B4.3.4 - Obblighi degli armatori 1. L'armatore deve fornire dispositivi di protezione individuale o di altri apparati di protezione per la prevenzione degli infortuni, che dovrebbero essere accompagnati da istruzioni che ne disciplinano l'uso da parte dei marittimi nonche' da pertinenti misure per la prevenzione degli incidenti e la tutela della salute. 2. Si dovrebbe altresi' tenere conto degli articoli 7 e 11 della Convenzione del 1963 sulla protezione dai macchinari (n.119), e della corrispondente Raccomandazione (n.118) 1963 sulla protezioni dai macchinari, in virtu' delle quali il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che il macchinario in funzione sia fornito di dispositivi di protezione e che sia proibito il suo uso senza tali adeguati dispositivi, mentre sussiste un obbligo del lavoratore di non utilizzare il macchinario, se i dispositivi di protezione previsti di cui e' fornito non sono collocati nel posto giusto, e di non rendere inefficaci tali dispositivi. Linea guida B4.3.5 - Rapporti e raccolta di dati statistici 1. Tutti gli incidenti sul lavoro, infortuni e malattie professionali dovrebbero essere segnalati al fine di poter avviare inchieste ed elaborare, analizzare e pubblicare statistiche dettagliate, tenendo conto della protezione dei dati personali dei marittimi interessati. I rapporti non dovrebbero essere redatti solo in occasione di infortuni mortali o di sinistri che coinvolgono la nave. 2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida dovrebbero riportare il numero, la natura, le cause e le conseguenze, degli incidenti, infortuni e malattie professionali, indicando chiaramente, ove possibile, il tipo di infortunio, il luogo a bordo della nave dove e' avvenuto e se e' avvenuto in navigazione o in porto. 3. Ogni Stato Membro dovrebbe porre debita attenzione a qualsiasi sistema o modello internazionale per la registrazione degli infortuni ai marittimi, eventualmente stabiliti dall'ILO. Linea guida B4.3.6 - Inchieste 1. L'autorita' competente dovrebbe effettuare inchieste sulle cause e le circostanze di tutti gli incidenti, infortuni e malattie professionali che abbiano causato perdite di vite umane o gravi lesioni personali e in ogni altro caso specificato dalla legislazione nazionale. 2. Nell'ambito delle inchieste dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi: a) l'ambiente di lavoro, come ad esempio le superfici di lavoro, la disposizione dei macchinari, i mezzi di accesso, l'illuminazione e i metodi di lavoro; b) l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali nelle diverse fasce di eta'; c) particolari problemi fisiologici o psicologici scaturiti dall'ambiente a bordo della nave; d) problemi e dovuti a stress fisico a bordo di una nave, specialmente in seguito ad un aumento del carico di lavoro; e) problemi e conseguenze derivanti dagli effetti dei progresso tecnologico a bordo ed loro influenza sulla composizione degli equipaggi; f) problemi dovuti all'errore umano. Linea guida B4.3.7 - Programmi nazionali in materia di tutela e prevenzione 1. Al fine di fornire una solida base per le misure atte a promuovere la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute sul lavoro nonche' la prevenzione degli incidenti sul lavoro, infortuni e malattie professionali che sono dovuti a rischi specifici del lavoro marittimo, si dovrebbero effettuare studi sulle tendenze generali e sui rischi emersi dalle statistiche. 2. L'attuazione di programmi in materia di tutela e prevenzione per la promozione della sicurezza e salute sul lavoro dovrebbero essere articolati in modo tale che l'autorita' competente, gli armatori e i marittimi o i loro rappresentanti ed altri enti competenti possano svolgere un ruolo attivo, anche mediante sessioni di informazione, adozione di linee guida a bordo sui livelli massimi di esposizione a fattori ambientali sul lavoro ritenuti dannosi e altri rischi oppure attraverso l'esito di un procedimento sistematico di valutazione dei rischi. In particolare, sarebbe opportuno istituire comitati paritetici nazionali o locali per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni oppure gruppi di lavoro e comitati a bordo ad specifici nei quali sono rappresentate le organizzazioni interessate degli armatori e dei marittimi. 3. Quando tale attivita' si svolge a livello di societa' di armamento, sarebbe opportuno prendere in considerazione la rappresentanza dei marittimi in ogni comitato per la sicurezza a bordo dell'unita' dell'armatore in questione. Linea guida B4.3.8 - Contenuto dei programmi in materia di tutela e prevenzione 1. Sarebbe opportuno valutare la possibilita' di includere quanto segue nell'ambito delle funzioni dei comitati e degli altri organismi menzionati nella linea guida B4.3.7, paragrafo 2: a. elaborazione di linee guida e politiche nazionali per i sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro nonche' preparazione delle disposizioni, regole e manuali per la prevenzione degli infortuni; b. organizzazione di corsi e programmi di formazione in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni; c. organizzazione di informazione pubblica in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni, ivi compresi film, poster, avvisi e opuscoli; d. distribuzione di documentazione e divulgazione di informazioni in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli incidenti in modo che pervengano ai marittimi a bordo delle navi. 2. Le norme o raccomandazioni adottate dalle autorita' nazionali competenti o dagli organismi internazionali interessati dovrebbero essere prese in considerazione per la predisposizione dei testi in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni a bordo per l'elaborazione delle pratiche raccomandate. 3. Nell'elaborazione dei programmi di protezione in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni, ogni Stato Membro dovrebbe tenere in debito conto ogni codice di buona prassi riguardante la sicurezza e la salute dei marittimi eventualmente pubblicati dall'ILO. Linea guida B4.3.9 - Formazione relativa alla protezione in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni 1. I programmi relativi alla formazione di cui al paragrafo 1 a) dello Standard A4.3, dovrebbero essere sottoposti a revisione periodica e ad aggiornamento alla luce degli sviluppi in merito al tipo, alla dimensione e alle attrezzature delle navi e dei cambiamenti relativi all'organizzazione dell'equipaggio, nazionalita', lingua e organizzazione del lavoro a bordo delle navi. 2. Sarebbe opportuno fare costante informazione pubblica relativa sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni. Detta pubblicita' potrebbe avvenire nel modo seguente: a) materiale didattico audiovisivo, quali film ad uso dei centri di formazione professionale per i marittimi e, ove possibile, proiettato a bordo delle navi; b) esposizione di manifesti a bordo delle navi; c) inserimento, nelle riviste lette dai marittimi, di articoli sui rischi professionali del lavoro marittimo e sulle misure in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni; d) campagne speciali utilizzando mezzi di informazione per informare i marittimi, ivi comprese le campagne sulle norme antinfortunistiche. 3. La pubblicita' menzionata al paragrafo 2 della presente linea guida dovrebbe tenere conto delle diverse nazionalita', lingue e culture dei marittimi a bordo delle navi. Linea guida B4.3.10 - Formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro dei giovani marittimi 1. Le regole in materia di sicurezza e di salute dovrebbero fare riferimento a qualsiasi disposizione generale riguardante gli esami medici prima dell'entrata in servizio e durante l'arruolamento nonche' alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute che si potrebbero applicare al lavoro dei marittimi. Tali regole dovrebbero contenere misure appropriate per ridurre al minimo i rischi professionali ai quali sono esposti i giovani marittimi nello svolgimento delle loro mansioni. 2. Fatta eccezione per i casi in cui un giovane marittimo e' riconosciuto dall'autorita' competente pienamente qualificato per una specifica mansione, le regole dovrebbero stabilire le restrizioni riguardanti i giovani marittimi che eseguono, senza adeguata sorveglianza e istruzione, determinati tipi di lavoro che comportano rischi particolari in fatto di infortuni o che possono risultare dannosi per la salute o lo sviluppo fisico o che richiedono un determinato grado di maturita', esperienza o competenza. Ai fini della definizione dei tipi di lavoro da sottoporre a restrizioni nell'ambito delle regole, l'autorita' competente potrebbe prendere in considerazione soprattutto il lavoro che prevede: a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti; b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne; c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni; d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attivita' di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature; e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio; f) l'attrezzatura in genere; g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo; h) il servizio di guardia notturna; i) la manutenzione delle attrezzature elettriche; j) la esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti; k) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione; l) la movimentazione o la responsabilita' delle scialuppe delle navi. 3. L'autorita' competente o l'organismo preposto, dovranno prendere misure pratiche per richiamare l'attenzione dei giovani marittimi in merito alle informazioni riguardanti la prevenzione degli infortuni e la tutela della loro salute a bordo delle navi. Tali misure potrebbero comprendere lo svolgimento di corsi, campagne d'informazione sulla prevenzione degli infortuni mirate ai giovani e una formazione e un addestramento professionale nonche' una sorveglianza dei giovani marittimi. 4. Istruzione e formazione dei giovani marittimi sia a terra sia a bordo delle navi dovrebbero comprendere indicazioni sugli effetti nocivi, per la loro salute e benessere, derivanti dall'abuso di alcol, droghe e altre sostanze potenzialmente nocive, nonche' il rischio e le preoccupazioni legate all'HIV/AIDS nonche' delle altre attivita' rischiose per la salute. Linea guida B4.3.11 - Cooperazione internazionale 1. Gli Stati Membri, assistiti, ove necessario, da organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali, dovrebbero cercare, cooperando gli uni con gli altri, di raggiungere la massima uniformita' di azione volta a promuovere la sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 2. Ai fini dello sviluppo dei programmi mirati alla promozione della sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro in virtu' dello Standard A4.3, ogni Stato Membro dovrebbe prestare debita attenzione alle Linee Guida pubblicate dall'ILO nonche' agli opportuni standard delle organizzazioni internazionali. 3. Gli Stati Membri dovrebbero dare importanza alla necessita' di una cooperazione internazionale nella promozione continua della attivita' connesse alla sicurezza, alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale cooperazione potrebbe attuarsi come segue: a) accordi bilaterali o multilaterali volti ad uniformare le norme e misure di protezione in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) scambio di informazioni sui particolari rischi ai quali sono esposti i marittimi e sui mezzi utilizzati per promuovere la sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; c) assistenza nel collaudo delle attrezzature e ispezioni in base alla legislazione nazionale dello Stato di bandiera; d) collaborazione nella preparazione e divulgazione delle disposizioni, norme o manuali in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro; e) collaborazione nella produzione e utilizzo di materiale per la formazione professionale; f) realizzare strutture congiunte, o mutua assistenza nella formazione dei marittimi in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' norme antinfortunistiche. Regola 4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra Obiettivo: garantire che i marittimi in servizio a bordo di una nave abbiano accesso a strutture e servizi a terra per salvaguardare il loro stato di salute e benessere. 1. Ogni Stato Membro deve garantire che le strutture sociali di assistenza a terra, ove esistano siano facilmente accessibili. Lo Stato Membro deve altresi' promuovere lo sviluppo di strutture sociali di assistenza, quali ad esempio quelle elencate nel Codice in porti designati, per fare in modo che i marittimi in quei porti abbiano accesso a strutture e servizi sociali di assistenza adeguati. 2. Nel Codice sono stabilite le responsabilita' di ogni Stato Membro per quanto riguarda le strutture di assistenza e i servizi sociali, culturali, ricreativi e informativi a terra. Standard A4.4 - Accesso alle strutture sociali a terra 1. Ogni Stato Membro deve esigere, nel caso in cui esistano strutture sociali di assistenza a terra, che queste siano utilizzabili da tutti i marittimi, indipendentemente dalla nazionalita', razza, colore, sesso, religione, convinzione politica od origine sociale e indipendentemente dallo Stato di bandiera della navi su cui essi sono impiegati o ingaggiati o prestano servizio. 2. Ogni Stato Membro deve promuovere lo sviluppo di strutture sociali di assistenza in alcuni porti del Paese e determinare, previa consultazione con le organizzazioni interessate degli armatori e dei marittimi, quali porti sono da considerare adeguati. 3. Ogni Stato Membro deve favorire l'istituzione di Comitati sociali che esaminano con regolarita' le strutture sociali di assistenza per garantire la loro adeguatezza alla luce delle diverse esigenze scaturite dai progressi tecnologici e operativi nonche' altri sviluppi nell'industria marittima. Linea guida B4.4 - Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra Linea guida B4.4.1 - Responsabilita' degli Stati Membri 1. Ogni Stato Membro dovrebbe: a) adottare provvedimenti volti a garantire che strutture sociali di assistenza siano fornite alla gente di mare nei porti di scalo indicati nonche' sia assicurata loro una adeguata tutela nell'esercizio della loro professione; b) tenere conto, nell'attuazione di detti provvedimenti, delle particolari esigenze dei marittimi, soprattutto quando sono in terra straniera o in zone di guerra, in materia di sicurezza e salute nonche' durante le loro attivita' nel tempo libero. 2. Nel definire le disposizioni per la realizzazione di strutture sociali di assistenza e servizi sociali ogni Stato Membro dovrebbe prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni interessate degli armatori e dei marittimi. 3. Ogni Stato Membro dovrebbe adottare provvedimenti mirati ad accelerare la libera circolazione tra le navi, le agenzie centrali di collocamento e le istituzioni, di tutto il materiale necessario come ad esempio film, libri, giornali e attrezzature sportive ad uso dei marittimi a bordo delle loro navi nonche' nelle strutture sociali di assistenza a terra. 4. Gli Stati Membri dovrebbero cooperare al fine di promuovere il benessere dei marittimi sia in mare sia nei porti. Tale cooperazione dovrebbe comprendere quanto segue: a) consultazioni tra le autorita' competenti volte a fornire nonche' potenziare le strutture sociali di assistenza a favore della gente di mare, sia nei porti sia a bordo delle navi; b) accordi sull'utilizzo comune delle risorse e sulla erogazione congiunta di strutture sociali di assistenza nei porti principali in modo da evitare inutili duplicazioni; c) organizzazione di competizioni sportive internazionali incoraggiando i marittimi a partecipare ad attivita' sportive; d) organizzazione di seminari internazionali in materia di assistenza sociale dei marittimi in mare e nei porti. Linea guida B4.4.2 - Strutture sociali di assistenza nei porti 1. Ogni Stato Membro dovrebbe fornite strutture e servizi sociali di assistenza in base alle necessita' e in determinati porti del Paese adatti a tale scopo. 2. Le strutture e i servizi sociali di assistenza, secondo le condizioni e prassi nazionali, dovrebbero essere forniti da: a) autorita' pubbliche; b) organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare in virtu' di contratti collettivi o altri accordi concordati; c) organizzazioni di volontariato. 3. All'interno dei porti dovrebbero essere create strutture e servizi sociali di assistenza che dovrebbero comprendere: a) sale adibite alle riunioni e al tempo libero, in base alle necessita'; b) strutture per lo sport e strutture all'aperto, in particolare per le competizioni; c) strutture didattiche; d) ove opportuno, strutture che permettano la pratica religiosa, ludica e per consulenze personali. 4. Tali strutture potrebbero essere fornite mettendo a disposizione dei marittimi, secondo le loro esigenze, strutture precedentemente adibite ad un uso piu' generale. 5. Quando un gran numero di marittimi di diverse nazionalita', in un porto determinato hanno bisogno di certe strutture, quali ad esempio alberghi, club e impianti sportivi, le autorita' competenti o le istituzioni dei Paesi di origine della gente di mare e degli Stati di bandiera, nonche' le associazioni internazionali interessate, dovrebbero consultarsi e cooperare sia tra loro che con le autorita' le istituzioni competenti del Paese in cui si trova il porto in questione al fine di mettere in comune le risorse evitando inutili duplicazioni. 6. Gli alberghi od ostelli adeguati alle esigenze della gente di mare dovrebbero essere messi a disposizione laddove ce ne fosse bisogno. Dette strutture dovrebbero essere equiparabili a quelle di un albergo di buona categoria e dovrebbero, ove possibile, essere situate in aree dignitose e non nelle immediate vicinanze del porto. Tali alberghi od ostelli dovrebbero essere sottoposti a controlli adeguati e i prezzi imposti risultare ragionevoli e, laddove necessario e fattibile, dovrebbe essere possibile farvi alloggiare i familiari dei marittimi. 7. Tali strutture ricettive dovrebbero essere aperte a tutti i marittimi, a prescindere dalla nazionalita', razza, colore, sesso, religione, credo politico, od origine sociale ed indipendentemente dallo Stato di bandiera della nave su cui sono impiegati o ingaggiati o prestano servizio. Nel rispetto di tale principio, in certi porti, potranno essere previste piu' tipi di strutture di livello paragonabile, adatte ai bisogni e costumi dei vari gruppi di marittimi. 8. Sarebbe opportuno prendere provvedimenti per assicurare che, in base alle necessita', personale qualificato sia impiegato a tempo pieno, in aggiunta a quello delle organizzazioni di volontariato, per la gestione delle strutture e dei servizi sociali di assistenza. Linea guida B4.4.3 - Comitati sociali di assistenza territoriale 1. Si dovrebbero istituire dei Comitati sociali di assistenza a seconda dei casi a livello portuale, regionale e nazionale. Le loro funzioni dovrebbero comprendere: a) garantire che le strutture e servizi sociali di assistenza esistenti siano adeguati e verificare la necessita' di eventuali strutture supplementari o la dismissione di strutture inutilizzate; b) l'assistenza e consulenza ai responsabili delle strutture e servizi sociali di assistenza nonche' l'impegno a coordinarli tra loro. 2. I Comitati sociali di assistenza territoriale dovrebbero annoverare, tra i loro membri, i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare, le autorita' competenti e, ove opportuno, le organizzazioni di volontariato e gli enti sociali. 3. A seconda dei casi, i Consolati degli Stati marittimi e i rappresentanti locali di organizzazioni sociali straniere dovrebbero, conformemente alla legislazione nazionale, essere coinvolti nel lavoro dei Comitati sociali di assistenza portuali, regionali e nazionali. Linea guida B4.4.4 - Finanziamenti delle strutture e servizi sociali di assistenza 1. Nel rispetto delle condizioni e pratiche nazionali, il supporto finanziario alle strutture e servizi sociali di assistenza nei porti dovrebbe essere disponibile attraverso una o piu' delle opzioni seguenti: a) sovvenzioni da fondi pubblici; b) imposte o altri diritti speciali provenienti dall'ambiente marittimo; c) contributi volontari da parte di armatori, gente di mare o altre organizzazioni; e d) contributi volontari di altro tipo. 2. Nel caso in cui tasse, imposte e altri diritti speciali siano previsti per finanziare strutture e servizi di assistenza sociali questi dovrebbero essere utilizzati soltanto tali fini. Linea guida B4.4.5 - Divulgazione delle informazioni e misure di agevolazione 1. I marittimi dovrebbero ricevere informazioni riguardanti tutte le strutture aperte al pubblico nei porti di scalo, con particolare riguardo ai mezzi di trasporto, servizi sociali di assistenza, ricreative e didattiche nonche' ai luoghi di culto e strutture specifiche per la gente di mare. 2. Adeguati mezzi di trasporto a prezzi modici dovrebbero essere disponibili in qualsiasi momento considerato ragionevole, al fine di consentire alla gente di mare di raggiungere le aree urbane a partire da posti di facile accesso all'interno del porto. 3. Le autorita' competenti dovrebbero prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di far conoscere agli armatori e marittimi che entrano in un porto leggi, tradizioni e costumi speciali, la cui violazione potrebbe mettere in pericolo la loro liberta'. 4. Le autorita' competenti dovrebbero dotare le aree portuali e le strade di accesso ai porti di adeguata illuminazione e segnaletica stradale e di regolari sorveglianze per garantire la protezione dei marittimi. Linea guida B4.4.6 - Marittimo in un porto straniero 1. Per tutelare la gente di mare nei porti stranieri, sarebbe opportuno prendere misure per facilitare: a) l'accesso ai consolati del loro Stato di nazionalita' o Stato di residenza; b) l'effettiva cooperazione tra i consolati e le autorita' locali o nazionali. 2. I marittimi che sono tenuti in stato di fermo in un porto straniero dovrebbero essere prontamente sottoposti a processo imparziale, secondo la procedura legale, e con la dovuta tutela consolare. 3. Quando un marittimo e' tenuto in stato di fermo per qualsivoglia ragione sul territorio di uno Stato Membro, l'autorita' competente dovrebbe, su richiesta del marittimo stesso, informare immediatamente lo Stato di bandiera e lo Stato di nazionalita' di quest'ultimo. L'autorita' competente dovrebbe a sua volta informare immediatamente il marittimo del diritto di fare tale richiesta. Lo Stato di nazionalita' del marittimo dovrebbe immediatamente avvisare la famiglia del marittimo. L'autorita' competente dovrebbe consentire ai funzionari consolari di questi Stati di contattare immediatamente il marittimo e di fargli visite ad intervalli regolari per tutta la durata del fermo. 4. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere adeguati provvedimenti, tutte le volte che e' necessario, affinche' la gente di mare sia tutelata da aggressioni e altri atti illeciti durante il periodo in cui la nave si trova nelle sue acque territoriali e soprattutto in prossimita' dei porti. 5. I responsabili all'interno dei porti e a bordo delle navi dovrebbero compiere ogni sforzo per agevolare lo sbarco a terra dei marittimi all'arrivo della nave nel porto. Regola 4.5 - Previdenza sociale Obiettivo: garantire l'adozione di misure al fine di tutelare la gente di mare nell'ambito della previdenza sociale 1. Ogni Stato Membro vigila affinche' tutti i marittimi e, nella misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico beneficino di una protezione di previdenza sociale conformemente al Codice fatte salve, tuttavia, condizioni piu' favorevoli indicate al paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO. 2. Ogni Stato Membro si impegna, secondo le condizioni nazionali, a prendere misure individuali anche attraverso la cooperazione internazionale, al fine di conseguire gradualmente una tutela globale per la gente di mare in merito alla previdenza sociale. 3. Ogni Stato Membro vigila affinche' i marittimi soggetti alla sua legislazione in materia di previdenza sociale e, nella misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro carico, abbiano il diritto di usufruire della previdenza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui godono i lavoratori a terra. Standard A4.5 - Previdenza sociale 1. I settori da considerare per raggiungere gradualmente una tutela completa in materia di previdenza sociale in virtu' della Regola 4.5 sono: assistenza sanitaria, indennita' per malattia, indennita' di disoccupazione, pensione di vecchiaia, indennita' per gli infortuni sul lavoro, assegni familiari, indennita' di maternita', pensione di invalidita' e pensione di reversibilita' che completano la tutela prevista dalla Regola 4.1, sull'assistenza sanitaria, e 4.2, sulla responsabilita' degli armatori, come pure gli altri titoli della presente Convenzione. 2. Al momento della ratifica, la tutela che ogni Stato Membro deve garantire conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 1, deve comprendere almeno tre dei nove settori elencati al paragrafo 1 del presente Standard. 3. Ogni Stato Membro dovra' prevedere misure, sulla base della situazione nazionale, per fornire la tutela complementare in materia di previdenza sociale indicata nel paragrafo 1 del presente Standard per tutti i marittimi abitualmente residenti sul suo territorio. Questo impegno potrebbe essere soddisfatto, ad esempio, mediante opportuni accordi bilaterali o multilaterali o attraverso sistemi basati sui contributi. La risultante tutela non deve essere meno favorevole di quella di cui godono i lavoratori a terra residenti sul suo territorio. 4. Ferma restando l'attribuzione di responsabilita' indicata al paragrafo 3 del presente Standard, gli Stati Membri possono stabilire, attraverso accordi bilaterali e multilaterali e mediante disposizioni adottate nell'ambito delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica, altre norme in merito alla legislazione in materia di previdenza sociale a cui sono soggetti i marittimi. 5. Le responsabilita' che incombono su ogni Stato Membro in merito ai marittimi sulle navi battenti la sua bandiera devono comprendere quelle previste dalle Regole 4.1 e 4.2 e relative disposizioni del Codice nonche' quelle che sono inerenti agli obblighi generali ai sensi della legislazione internazionale. 6. Ogni Stato Membro deve prendere in considerazione le varie modalita' con cui, conformemente alle leggi e pratiche nazionali, saranno erogate ai marittimi, in assenza di copertura adeguata nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente Standard, indennita' comparabili. 7. La tutela ai sensi della Regola 4.5, paragrafo 1, puo', a seconda dei casi, essere prevista da leggi o regolamenti, in regimi privati o in contrattazioni collettive o in una loro combinazione. 8. Nei limiti di compatibilita' con la loro legislazione e prassi nazionale, gli Stati Membri devono cooperare, mediante accordi bilaterali o multilaterali o altri tipi di accordi, affinche' siano garantiti i diritti relativi alla previdenza sociale, previsti attraverso regimi contributivi o non contributivi acquisiti o in corso di acquisizione, a tutti i marittimi indipendentemente dal loro luogo di residenza. 9. Ogni Stato Membro stabilisce procedure eque ed efficaci per la risoluzione delle controversie. 10. Ogni Stato Membro, al momento della ratifica, deve specificare i settori per i quali e' prevista la tutela conformemente al paragrafo 2 del presente Standard. Successivamente deve comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro quando provvede a fornire la tutela in tema di previdenza sociale in relazione ad uno o piu' settori indicati al paragrafo 1 del presente Standard. Il Direttore Generale deve tenere un registro contenete queste informazioni e metterlo a disposizione di tutte le parti interessate. 11. I rapporti all'Ufficio Internazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'ILO, devono anche contenere informazioni riguardanti i provvedimenti presi conformemente alla Regola 4.5, paragrafo 2 al fine di estendere la tutela ad altri settori. Linea guida B4.5 - Previdenza sociale 1. La tutela prevista al momento della ratifica conformemente allo Standard A4.5, paragrafo 2, dovrebbe includere almeno i settori dell'assistenza sanitaria, l'indennita' per malattia e le indennita' per infortuni sul lavoro o per malattia professionale. 2. Nelle circostanze menzionate nello Standard A4.5, paragrafo 6, indennita' comparabili possono essere previste mediante assicurazioni, accordi bilaterali e multilaterali o altri mezzi efficaci, tenendo conto delle disposizioni delle contrattazioni collettive applicabili. Nel caso in cui tali misure siano applicabili i marittimi devono essere informati dei mezzi secondo i quali i vari settori della tutela previdenziale saranno forniti. 3. Quando la gente di mare e' soggetta a piu' di una legislazione nazionale che copre la previdenza sociale, gli Stati Membri interessati dovrebbero cooperare al fine di stabilire, con accordo reciproco, quale sia la legislazione applicabile, tenendo conto di fattori quali il tipo ed il livello di tutela, secondo le rispettive legislazioni, che risulta piu' favorevole per il marittimo interessato nonche' la preferenza del marittimo stesso. 4. Le procedure previste dallo Standard A4.5, paragrafo 9, dovrebbero essere concepite in modo da includere tutte le dispute relative ai reclami dei marittimi interessati, a prescindere dal modo in cui vengono assicurati. 5. Lo Stato Membro che ha marittimi nazionali o non nazionali, oppure entrambi, che prestano servizio sulle navi battenti la sua bandiera dovrebbero fornire tutela in materia di previdenza sociale prevista dalla Convenzione, la dove applicabile e dovrebbe periodicamente verificare i settori di tutela della previdenza sociale indicati nello Standard A4.5, paragrafo 1, allo scopo di individuare qualsiasi settore aggiuntivo adatto ai marittimi. 6. Il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe precisare le modalita' attraverso le quali l'armatore ha assicurato i diversi settori di tutela di previdenza sociale al marittimo nonche' contenere qualsiasi altra informazione utile a disposizione dell'armatore, come ad esempio le trattenute obbligatorie sui salari e i contributi a carico degli armatori che possono essere richieste conformemente alle prescrizioni degli Enti previdenziali nel quadro del regime di previdenza sociale applicabile. 7. Lo Stato Membro di cui la nave batte bandiera dovrebbe, nell'effettivo esercizio della sua giurisdizione in materia sociale, accertarsi che l'armatore assolva i suoi obblighi in materia di tutela di previdenza sociale, ivi compresa il versamento di contributi agli enti di sicurezza sociale. TITOLO 5 CONFORMITA' E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 1. Le Regole contenute nel presente Titolo specificano la responsabilita' di ogni Stato Membro per il pieno rispetto e l'applicazione dei principi e dei diritti definiti negli articoli della presente Convenzione nonche' degli obblighi specifici menzionati nei titoli 1, 2, 3 e 4. 2. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo VI, che consentono l'attuazione delle disposizioni della Parte A del Codice mediante disposizioni sostanzialmente equivalenti, non si applicano alla Parte A del Codice relativa al presente titolo. 3. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo VI, ogni Stato Membro dovra' adempire le sue responsabilita' previste dalle Regole nel modo indicato negli Standard corrispondenti della Parte A del Codice, tenendo debitamente conto delle Linee guida corrispondenti contenute nella Parte B del Codice. 4. Le disposizioni del presente Titolo sono applicate tenendo presente che i marittimi e gli armatori, alla stregua di ogni altra persona, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto ad una stessa tutela giuridica e non devono subire alcuna discriminazione nell'accedere a corti, tribunali o altri meccanismi per la risoluzione di controversie. Le disposizioni del presente Titolo non determinano l'attribuzione della competenza giurisdizionale o territoriale. Regola 5.1 - Responsabilita' dello Stato di bandiera Oggetto: garantire che ogni Stato Membro adempia alle responsabilita' che gli competono in virtu' della presente Convenzione in relazione alle navi che battono la sua bandiera. Regola 5.1.1 - Principi generali 1. Ogni Stato membro e' responsabile di garantire che a bordo delle navi che battono la sua bandiera siano adempiuti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione. 2. Ogni Stato Membro istituisce un sistema efficace di ispezione e di certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, conformemente alle regole 5.1.3 ed 5.1.4, in modo da garantire che le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, a bordo delle navi che battono la sua bandiera, siano sempre conformi agli Standard della presente Convenzione. 3. Ai fini della realizzazione di un efficace sistema di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, uno Stato Membro puo', ove opportuno, autorizzare istituzioni pubbliche o altri organismi, compresi quelli di un altro Stato Membro, se quest'ultimo e' concorde, di cui riconosce la competenza e l'indipendenza per effettuare ispezioni o rilasciare certificati, o entrambe le cose. In ogni caso, lo Stato Membro conserva la piena responsabilita' dell'ispezione e della certificazione delle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare interessata a bordo delle navi battenti la sua bandiera. 4. Il certificato di lavoro marittimo, integrato da una dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, attesta, salvo prova contraria, che la nave e' stata debitamente ispezionata dallo Stato di bandiera e che le prescrizioni della presente Convenzione relative alle condizioni di lavoro e della vita della gente di mare sono soddisfatte nella misura certificata. 5. Nei rapporti inviati dallo Stato Membro all'Ufficio Internazionale del Lavoro in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione devono figurare delle informazioni sul sistema menzionato al paragrafo 2 della presente Regola, compreso il metodo utilizzato per valutare la sua efficacia. Standard A5.1.1 - Principi generali 1. Ogni Stato Membro definisce chiari obiettivi e standard per la gestione dei sistemi di ispezione e di certificazione nonche' idonee procedure generali per valutare in che misura sono raggiunti tali obiettivi e rispettati gli standard. 2. Ogni Stato Membro esige che una copia della presente Convenzione sia disponibile a bordo di tutte le navi battenti la sua bandiera. Linea guida B5.1.1 - Principi generali 1. L'autorita' competente dovrebbe adottare le disposizioni necessarie per favorire una cooperazione efficace tra le istituzioni pubbliche e gli altri organismi a cui fanno riferimento le regole 5.1.1 e 5.1.2 e che riguardano le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. 2. Allo scopo di assicurare una piu' efficace cooperazione tra ispettori ed armatori, i marittimi e le rispettive organizzazioni, e, al fine di mantenere o migliorare le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, l'autorita' competente dovrebbe consultare, ad intervalli regolari, i rappresentanti di dette organizzazioni in merito ai modi migliori per raggiungere tali obiettivi. Le modalita' di queste consultazioni dovrebbero essere determinate dall'autorita' competente dopo le consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare. Regola 5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti 1. L'autorita' competente deve aver stabilito che le istituzioni pubbliche o gli altri organismi menzionati al paragrafo 3 della Regola 5.1.1. ("organismi riconosciuti") siano conformi alle prescrizioni del Codice per quanto riguarda la competenza e l'indipendenza. Le funzioni di ispezione o di certificazione che gli organismi riconosciuti potranno essere autorizzati a svolgere devono rientrare nelle attivita' per le quali il Codice prevede espressamente siano eseguite dall'autorita' competente o da un organismo riconosciuto. 2. I rapporti di cui al paragrafo 5 della Regola 5.1.1 devono contenere informazioni riguardanti qualunque organismo riconosciuto, la portata dei poteri conferiti e sulle disposizioni adottate dal Stato Membro per assicurare che le attivita' autorizzate siano svolte in maniera completa ed efficace. Standard A5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti 1. Ai fini dell'autorizzazione indicata al paragrafo 1 della Regola 5.1.2 l'autorita' competente deve esaminare la competenza e l'indipendenza dell'organismo interessato e stabilire se ha dimostrato, nella misura richiesta per l'esercizio delle attivita' che rientrano nell'autorizzazione conferita, che: a) possiede l'esperienza corrispondente agli aspetti pertinenti della presente Convenzione nonche' una conoscenza adeguata dell'attivita' operativa delle navi, compresi i requisiti minimi richiesti per il lavoro a bordo di una nave, le condizioni di arruolamento, l'alloggio equipaggio, le strutture ricreative, l'alimentazione e il servizio mensa, la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute, le cure mediche e la protezione in materia di sicurezza sociale; b) e' in grado di mantenere ed aggiornare le competenze del suo personale; c) possiede la conoscenza necessaria delle disposizioni della presente Convenzione nonche' la legislazione nazionale e gli strumenti internazionali applicabili; d) la dimensione, l'organizzazione, l'esperienza e i mezzi di cui dispone sono commisurati al tipo ed alla portata dell'autorizzazione. 2. Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni deve, come minimo, autorizzare l'organismo riconosciuto ad esigere la correzione delle deficienze che avra' riscontrato nelle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare e ad effettuare le relative ispezioni se richieste dallo Stato di approdo. 3. Ogni Stato Membro dovra' stabilire: a) un sistema per assicurare l'adeguatezza del lavoro svolto dagli organismi riconosciuti, comprese le informazioni sull'insieme delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti; b) le procedure per comunicare con tali organismi e il controllo del loro operato. 4. Ogni Stato Membro deve fornire all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a svolgere attivita' per suo conto e tenere questo elenco aggiornato. L'elenco deve specificare le funzioni che gli organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere. L'Ufficio Internazionale del Lavoro terra' quest'elenco a disposizione del pubblico. Linea guida B5.1.2 - Autorizzazione degli organismi riconosciuti 1. L'organismo che richiede di essere riconosciuto dovrebbe dimostrare di possedere competenze e capacita' sul piano tecnico-amministrativo e gestionale necessarie a garantire un servizio tempestivo e di qualita' soddisfacente. 2. Ai fini della valutazione dei mezzi di cui dispone un dato organismo, l'autorita' competente dovrebbe verificare che il suddetto: a) disponga di adeguato personale tecnico, gestionale e di supporto; b) disponga, per fornire il servizio richiesto, di personale qualificato in numero sufficiente e suddiviso in modo da assicurare una idonea copertura geografica; c) abbia dimostrato la sua capacita' nel fornire servizi di qualita' soddisfacente nei tempi prescritti; d) sia indipendente e responsabile per quanto riguarda le sue operazioni. 3. L'autorita' competente dovrebbe sottoscrivere un accordo con ciascun organismo che essa ha riconosciuto ai fini dell'autorizzazione. Questo accordo dovrebbe, in particolare, vertere sui seguenti aspetti: a) campo di applicazione; b) scopo; c) condizioni generali; d) esecuzione delle funzioni oggetto dell'autorizzazione; e) legittimita' delle funzioni oggetto dell'autorizzazione; f) presentazione dei rapporti all'autorita' competente; g) notifica dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente all'organismo riconosciuto; h) modalita' di controllo da parte dell'autorita' competente delle attivita' delegate all'organismo riconosciuto. 4. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti l'elaborazione di un sistema per la qualificazione del personale impiegato come ispettore in modo da assicurare un regolare aggiornamento delle loro conoscenze e competenze. 5. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere dagli organismi riconosciuti la tenuta di registri indicanti i servizi effettuati in modo da poter stabilire che abbiano agito conformemente agli standard richiesti negli ambiti previsti per detti servizi. 6. Ai fini dell'elaborazione delle procedure di controllo menzionate al paragrafo 3 b) dello Standard A5.1.2. ogni Stato Membro dovrebbe tenere conto delle Linee Guida per l'autorizzazione degli organismi che svolgono attivita' per conto dell'amministrazione adottate nell'ambito dell'IMO. Regola 5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo 1. La presente Regola si applica alle navi: a) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, che effettuano viaggi internazionali; b) di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, che battono la bandiera di un Stato Membro e che operano a partire da un porto o tra due porti di un altro paese. Ai fini della presente Regola, per "viaggio internazionale" s'intende un viaggio da un Paese a un porto di un altro paese. 2. La presente Regola si applica anche a qualsiasi nave che batte bandiera di un Stato Membro e che non rientra nel paragrafo 1 della presente Regola, su richiesta dell'armatore allo Stato Membro interessato. 3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, comprese le misure che tendono a garantire la continua conformita' delle disposizioni adottate che devono essere citate nella dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono state sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della legislazione nazionale o altre misure che implementano la presente Convenzione. 4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che abbiano e tengano aggiornata una dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo che enunci le prescrizioni nazionali che riguardano l'applicazione della presente Convenzione per quello che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed enuncia le misure adottate dall'armatore per garantire il rispetto di queste prescrizioni sulla nave o sulle navi interessate. 5. Il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo devono uniformarsi al modello prescritto dal Codice. 6. Quando l'autorita' competente dello Stato Membro o un organismo riconosciuto debitamente autorizzato a tal fine ha verificato, mediante un'ispezione, che una nave che batte la bandiera dello Stato Membro rispetta o continua a rispettare gli Standard della presente Convenzione, dovra' rilasciare o rinnovare il certificato di lavoro marittimo corrispondente ed annotarlo in un registro accessibile al pubblico. 7. Prescrizioni dettagliate relative al certificato del lavoro marittimo ed alla dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, compreso un elenco dei punti che devono essere ispezionati ed approvati, sono enunciate nella Parte A del Codice. Standard A5.1.3 Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo 1. Il certificato di lavoro marittimo e' rilasciato alla nave dall'autorita' competente o da parte di un organismo riconosciuto per una durata non superiore a cinque anni. L'elenco degli elementi che devono essere ispezionati e giudicati conformi alla legislazione nazionale o ad altre disposizioni che integrano le disposizioni della presente Convenzione concernenti le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, prima che un certificato di lavoro marittimo possa essere rilasciato, e' riportato nell'Allegato A5-1. 2. La validita' del certificato di lavoro marittimo deve essere soggetta ad una ispezione intermedia, effettuata dall'autorita' competente o da un organismo riconosciuto a questo scopo, che ha per oggetto di verificare se le prescrizioni nazionali miranti all'applicazione della presente Convenzione siano sempre rispettati. Se e' effettuata una sola ispezione intermedia ed il certificato ha una validita' di cinque anni, questa ispezione deve aver luogo entro il secondo e il terzo anno della data di emissione del certificato. Per data anniversario si intende il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato di lavoro marittimo. L'ispezione intermedia deve essere estesa ed approfondita alla stregua delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato. Il certificato sara' vistato al termine di un'ispezione intermedia favorevole. 3. Fermo restando quanto indicato al paragrafo 1 del presente Standard, quando l'ispezione effettuata ai fini di un rinnovo ha luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato di lavoro marittimo e' valido a partire dalla data in cui e' stata effettuata l'ispezione in oggetto, per una durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data di scadenza del certificato in corso. 4. Quando l'ispezione effettuata ai fini del rinnovo ha luogo piu' di tre mesi prima della data di scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato di lavoro marittimo e' valido per una durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto luogo l'ispezione per il rinnovo. 5. Il certificato di lavoro marittimo puo' essere rilasciato a titolo provvisorio: a) alla consegna di navi nuove; b) quando una nave cambia bandiera; c) quando un armatore si assume la responsabilita' dell'esercizio di una nave che e' nuova per detto armatore. 6. Un certificato di lavoro marittimo provvisorio puo' essere rilasciato per una durata non superiore ai 6 mesi dall'autorita' competente o da un organismo riconosciuto debitamente autorizzato a questo scopo. 7. Un certificato di lavoro marittimo provvisorio puo' essere rilasciato soltanto dopo aver verificato che: a) la nave e' stata ispezionata, laddove e' ragionevole e possibile, per quanto riguarda gli elementi elencati nell'Allegato A5-1, tenendo conto della verifica degli elementi indicati alle lettere b) c) e d) del presente paragrafo; b) l'armatore ha dimostrato all'autorita' competente o all'organismo riconosciuto che a bordo sono adottate procedure adeguate per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente convenzione; c) il comandante conosce le prescrizioni della presente Convenzione nonche' le responsabilita' in materia di applicazione; d) le informazioni richieste sono state presentate all'autorita' competente o all'organismo riconosciuto in vista dell'ottenimento di una dichiarazione di conformita' di lavoro marittimo. 8. Il rilascio del certificato di lavoro marittimo con durata di validita' ordinaria e' subordinato alla realizzazione, prima della data di scadenza del certificato provvisorio, di un'ispezione completa come previsto al paragrafo 1 del presente Standard. Nessun nuovo certificato provvisorio puo' essere rilasciato dopo il periodo iniziale di sei mesi menzionato al paragrafo 6 del presente Standard. Non si richiede il rilascio di una dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo durante il periodo di validita' del certificato provvisorio. 9. Il certificato di lavoro marittimo, il certificato di lavoro marittimo provvisorio e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo sono redatti conformemente ai modelli presentati nell'allegato A5-II. 10. La dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo sara' allegata al certificato di lavoro marittimo. Essa comprende due parti: a) la parte I e' redatta dall'autorita' competente che: i) individua l'elenco degli elementi che devono essere ispezionati in applicazione del paragrafo 1 del presente Standard; ii) deve specificare le prescrizioni nazionali che danno effetto alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione e rinviano alle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e che danno, nella misura necessaria, informazioni sintetiche sui punti principali delle prescrizioni nazionali, iii) fa riferimento alle prescrizioni della legislazione nazionale relative a certe categorie di navi; iv) cita ogni disposizione sostanzialmente equivalente adottata in virtu' del paragrafo 3 dell'articolo VI; v) indica chiaramente ogni deroga concessa dall'autorita' competente in virtu' del Titolo 3; b) la parte II e' redatta dall'armatore e identifica le misure adottate per garantire la conformita' costante con le prescrizioni nazionali tra le due ispezioni nonche' con le misure proposte per assicurare un continuo miglioramento. L'autorita' competente o l'organismo riconosciuto debitamente autorizzato a questo scopo certifica la parte II e rilascia la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. 11. I risultati di tutte le ispezioni o altre verifiche successive effettuate sulla nave in questione e tutte le deficienze importanti rilevate nel corso di tali ispezioni nonche' la data in cui e' constatata la correzione delle stesse sono registrati. Tali informazioni, corredate da una traduzione in inglese, se questa non dovesse essere la lingua originale della registrazione, sono trascritte sulla dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo o allegate a questo documento, e tenute a disposizione dei marittimi, degli ispettori dello Stato di bandiera, dei funzionari autorizzati dallo Stato di approdo, dei rappresentanti degli armatori e della gente di mare, sempre in conformita' con la legislazione nazionale. 12. Una copia valida aggiornata del certificato di lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, corredati dalla relativa traduzione in inglese quando l'originale non e' in questa lingua, deve essere conservata a bordo e una copia deve essere affissa bene in vista in uno spazio accessibile alla gente di mare. Copia di questi documenti deve, in conformita' alla legislazione nazionale, essere a disposizione dei marittimi, degli ispettori dello Stato di bandiera, dei funzionari autorizzati nello Stato di approdo e dei rappresentanti degli armatori e della gente di mare che ne fanno richiesta. 13. L'obbligo relativo alla produzione di una traduzione in lingua inglese, menzionata ai paragrafi 11 e 12 del presente Standard, non riguarda le navi che non effettuano viaggi internazionali. 14. Un certificato rilasciato in applicazione dei paragrafi 1 o 5 del presente Standard perde la sua validita' in uno dei seguenti casi: a) se le ispezioni prescritte non sono effettuate negli intervalli di tempo specificati al paragrafo 2 del presente Standard; b) se il certificato non e' stato vistato conformemente al paragrafo 2 del presente Standard; c) quando la nave cambia bandiera; d) quando un armatore cessa di assumersi la responsabilita' dell'esercizio della nave; e) quando modifiche sostanziali siano state apportate alla struttura od alle apparecchiature indicate nel Titolo 3. 15. Nei casi indicati al paragrafo 14, lettere c), d), e), del presente Standard, e' rilasciato un nuovo certificato solo nel caso in cui l'autorita' competente o l'organismo riconosciuto che emette il documento e' pienamente convinto che la nave e' conforme alle prescrizioni del presente Standard. 16. Un certificato del lavoro marittimo e' revocato dall'autorita' competente o dall'organismo riconosciuto debitamente autorizzato allo scopo dallo Stato di bandiera nel caso in cui la nave in questione non rispetta le prescrizioni della presente Convenzione e non e' stata presa nessuna misura correttiva prescritta. 17. Quando, conformemente al paragrafo 16 del presente Standard, e' prevista la revoca di un certificato del lavoro marittimo, l'autorita' competente o l'organismo riconosciuto tengono conto della gravita' o della frequenza delle deficienze rilevate. Linea guida B5.1.3 - Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo 1. L'enunciazione delle prescrizioni nazionali figuranti nella Parte I della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo dovrebbe includere o essere corredata dai riferimenti alle disposizioni legislative relative alle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare per ogni prescrizione elencata nell'allegato A5-I. Quando la legislazione nazionale riprende in modo puntuale le prescrizioni enunciate nella presente Convenzione, sara' sufficiente farne riferimento. Quando una disposizione della presente Convenzione e' applicata in modo sostanzialmente equivalente, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo VI, essa dovrebbe essere identificata e provvista di una spiegazione sintetica. Quando una deroga e' concessa dall'autorita' competente in virtu' del Titolo 3, la disposizione o le disposizioni in questione dovrebbero essere chiaramente indicate. 2. Le misure indicate nella Parte II della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, redatta dall'armatore, dovrebbero, in particolare, indicare le circostanze in cui e' verificata la conformita' costante con prescrizioni nazionali particolari, le persone incaricate della verifica, la tenuta dei registri nonche' le procedure da seguire in caso di constatazione di non conformita'. La Parte II puo' presentarsi sotto forme diverse. Essa potrebbe rinviare a una documentazione piu' generale riguardante le politiche e le procedure relative ad altri aspetti del settore marittimo, come ad esempio i documenti richiesti dal Codice Internazionale per la Gestione della Sicurezza (codice ISM) oppure le informazioni richieste in applicazione della Regola 5 del capitolo XI-1 della convenzione SOLAS, che riporta la Scheda sinottica continua delle navi. 3. Le misure per assicurare una conformita' costante dovrebbero riferirsi specialmente alle prescrizioni internazionali generali, che obbligano l'armatore e il comandante a tenersi informati sugli ultimi progressi tecnologici e scientifici per quanto riguarda la progettazione dei luoghi di lavoro, tenendo conto dei pericoli inerenti il lavoro dei marittimi e di informare, di conseguenza, i rappresentanti dei marittimi, garantendo cosi' un migliore livello di protezione delle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare a bordo. 4. La dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo dovrebbe, innanzitutto, essere redatta in termini chiari in modo da aiutare tutti gli interessati, quali gli ispettori dello Stato di bandiera, i funzionari autorizzati dello Stato di approdo e la gente di mare, a verificare che le prescrizioni sono adottate correttamente. 5. L'allegato B5-I contiene un esempio del tipo di informazioni che possono figurare nella dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo. 6. Quando una nave cambia bandiera come indicato al paragrafo 14 c) dello Standard A5.1.3 ed entrambi gli Stati interessati hanno ratificato la presente Convenzione lo Stato Membro, la cui nave era in precedenza autorizzata a battere la sua bandiera, dovrebbe, nel piu' breve tempo possibile, trasmettere all'autorita' competente dell'altro Stato Membro copia del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo conservati a bordo della nave prima del cambio bandiera e, se necessario, copia dei relativi rapporti di ispezione se l'autorita' competente ne fa domanda nei tre mesi successivi alla data del cambio di bandiera. Regola 5.1.4 - Ispezione e applicazione 1. Ogni Stato Membro verifica, mediante un sistema efficace e coordinato di ispezioni periodiche, di sorveglianza e di altre misure di controllo, che le navi che battono la sua bandiera rispettino le prescrizioni della presente Convenzione in base alla loro applicazione nella legislazione nazionale. 2. La Parte A del Codice contiene descrizioni dettagliate riguardo al sistema di ispezione e di applicazione riportato al paragrafo 1 della presente Regola. Standard A5.1.4 - Ispezione e applicazione 1. Ogni Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle condizioni che si applicano alla gente di mare a bordo delle navi che battono la sua bandiera, in particolare per verificare che, ove opportuno, siano seguite le misure relative alle condizioni di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo e rispettate le prescrizioni della presente Convenzione. 2. L'autorita' competente designa un numero sufficiente di ispettori qualificati per assumere le responsabilita' di cui devono farsi carico in applicazione del paragrafo 1 del presente Standard. Quando degli organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere ispezioni, lo Stato Membro esige che le persone destinate a tale attivita' siano in possesso delle qualificazioni richieste per questo scopo e conferisce agli interessati l'autorita' legale necessaria per esercitare le loro funzioni. 3. Disposizioni opportune sono adottate per assicurare che gli ispettori abbiano la formazione professionale, le competenze, le attribuzioni, i poteri, lo status e l'indipendenza necessari o auspicabili per poter effettuare la verifica ed assicurare le conformita' previste al paragrafo 1 del presente Standard. 4. Le ispezioni sono effettuate ad intervalli conformi alle prescrizioni dello Standard A5.1.3, ove opportuno. Tali intervalli non devono in nessun caso superare i tre anni. 5. Se uno Stato Membro riceve un reclamo, che non considera manifestamente infondato o acquisisce prove che una nave battente la sua bandiera non rispetta le prescrizioni della presente Convenzione o ha gravi deficienze nell'applicazione delle misure enunciate nella dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, adotta i provvedimenti necessari per indagare sulla questione e assicurarsi che siano adottate misure atte a porre rimedio alle deficienze riscontrate. 6. Ogni Stato Membro stabilisce regole appropriate assicurandone l'effettiva applicazione in modo da garantire agli ispettori condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna. 7. Gli ispettori, che ricevono chiare istruzioni circa i compiti da assolvere e sono muniti di poteri adeguati, sono autorizzati a: a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera del Stato Membro; b) eseguire tutti gli esami, controlli o inchieste che ritengono necessari per assicurarsi che gli standard siano rigorosamente rispettati; c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi deficienza e che sia proibita la partenza di una nave dal porto fino a quando non sono state prese le misure necessarie ove c'e' ragione di credere che tali deficienze costituiscono una grave infrazione alle prescrizioni della presente Convenzione, compresi i diritti della gente di mare, o rappresentano un grave pericolo per la sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare. 8. Qualsiasi misura adottata ai sensi del paragrafo 7 c) del presente Standard deve potere essere oggetto di un ricorso davanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa. 9. Gli ispettori hanno la facolta' di dare pareri piuttosto che stabilire o raccomandare procedure quando non c'e' una infrazione manifesta alle prescrizioni della presente Convenzione che metta in pericolo la sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare interessata e non esistono antecedenti di infrazioni analoghe. 10. Gli ispettori devono tenere riservata la fonte di ogni reclamo o lamentela comprovante che esiste un pericolo o una deficienza di natura tale da compromettere le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare o che c'e' una violazione delle disposizioni legislative, e non devono rivelare all'armatore o al suo rappresentante o all'operatore della nave che si e' proceduto ad effettuare un'ispezione a seguito di una tale reclamo o lamentela. 11. Agli ispettori non devono affidarsi compiti che possano, in ragione del numero o natura, interferire con l'efficacia dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorita' o imparzialita' nei confronti degli armatori, dei marittimi o di ogni altra parte interessata. In particolare, gli ispettori dovranno: a) non avere un interesse qualsiasi, diretto o indiretto, nelle attivita' che sono chiamati a controllare; b) essere tenuti, sotto pena di sanzioni o di misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati o le informazioni di natura personale di cui possono essere venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. 12. Gli ispettori, per ogni ispezione effettuata, sottopongono un rapporto all'autorita' competente. Una copia di questo rapporto, in lingua inglese o nella lingua di lavoro della nave, e' consegnata al comandante mentre una seconda copia e' affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i marittimi e, su richiesta, inviata ai loro rappresentanti. 13. L'autorita' competente di ogni Stato Membro tiene dei registri delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate alla gente di mare a bordo delle navi battenti la sua bandiera. Essa pubblica un rapporto annuale sulle attivita' ispettive entro un termine ragionevole che non deve eccedere sei mesi dopo la fine dell'anno. 14. Nel caso di un'inchiesta condotta in seguito a un grave infortunio, il rapporto e' sottoposto all'autorita' competente appena possibile ma non oltre un mese dopo la conclusione dell'inchiesta. 15. Quando si e' proceduto a un'ispezione o quando sono state prese misure conformi alle disposizioni del presente Standard, e' importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la partenza della nave sia irragionevolmente trattenuta o ritardata. 16. Indennita' possono essere corrisposte conformemente alla legislazione nazionale per ogni perdita o danno risultanti dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della prova incombe, in ogni caso, sul reclamante. 17. Sanzioni adeguate ed altre misure correttive sono previste ed effettivamente applicate da ogni Stato Membro in caso di violazioni alle prescrizioni della presente Convenzione (compresi i diritti dei marittimi) e per l'ostruzionismo esercitato nei confronti degli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni. Linea guida B5.1.4 - Ispezione e applicazione 1. L'autorita' competente e ogni altro servizio o autorita' responsabile, di tutta o parte dell'ispezione sulle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare dovrebbero disporre delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. In particolare: a) ogni Stato Membro dovrebbe adottare le misure necessarie in modo che gli ispettori possano disporre, nello svolgimento del loro lavoro, in base alle esigenze, dell'assistenza di esperti tecnici debitamente qualificati; b) gli ispettori dovrebbero disporre di uffici opportunamente ubicati, attrezzature e mezzi di trasporto idonei per poter svolgere i loro compiti in maniera efficace. 2. L'autorita' competente dovrebbe elaborare delle Linee Guida in materia di conformita' e di applicazione, in modo da garantire coerenza e guidare le attivita' di ispezione e di applicazione delle disposizioni relative alla presente Convenzione. Le linee guida dovrebbero essere fornite a tutti gli ispettori, ai pubblici ufficiali interessati e dovrebbero essere messe a disposizione dell'utenza nonche' degli armatori e della gente di mare. 3. L'autorita' competente dovrebbe stabilire procedure semplici che permettano di ricevere in forma riservata ogni informazione relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni della presente Convenzione, compresi i diritti dei marittimi, di segnalare direttamente o mediante i suoi rappresentanti e consentire agli ispettori di avviare senza indugio le opportune inchieste, ivi comprese: a) la possibilita' di richiedere un'ispezione, ove necessario, da parte del comandante, dell'equipaggio o i suoi rappresentanti; b) fornire informazioni e consigli tecnici agli armatori e alla gente di mare nonche' alle organizzazioni interessate riguardo ai mezzi piu' efficaci per attuare le prescrizioni della presente Convenzione ed apportare miglioramenti continui alle condizioni dei marittimi a bordo delle navi. 4. Gli ispettori dovrebbero avere una formazione professionale adeguata ed essere in numero sufficiente per poter assolvere i propri compiti in maniera efficace, tenendo debitamente conto di quanto segue: a) l'importanza dei compiti che sono tenuti a svolgere, in particolare il numero, la natura e le dimensioni delle navi sottoposte ad ispezione nonche' il numero e la complessita' delle disposizioni legali da applicare; b) le risorse messe a disposizione degli ispettori; c) le condizioni pratiche secondo le quali le ispezioni devono essere effettuate per essere efficaci. 5. Fatte salve le condizioni che potrebbero essere stabilite dalla legislazione nazionale per il reclutamento nel servizio pubblico, gli ispettori dovrebbero possedere qualificazioni e formazione professionale adeguata per svolgere le loro funzioni, e, ove possibile, avere una formazione marittima o un'esperienza come marittimo. Essi dovrebbero avere una conoscenza adeguata delle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare nonche' della lingua inglese. 6. Dovrebbero essere adottate misure per assicurare agli ispettori aggiornamenti formativi durante il loro incarico. 7. Tutti gli ispettori dovrebbero avere una chiara visione delle condizioni nelle quali si dovrebbe procedere ad un'ispezione, dello scopo dell'ispezione da effettuare nelle diverse circostanze identificate e le modalita' generali di ispezione. 8. Gli ispettori, muniti dei poteri necessari in applicazione della legge nazionale, dovrebbero essere autorizzati almeno a: a) salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Tuttavia, al momento di iniziare l'ispezione della nave, gli ispettori dovrebbero informare della loro presenza il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i marittimi o i loro rappresentanti; b) interrogare il comandante, la gente di mare o ogni altra persona, compresi l'armatore o un suo rappresentante, su ogni questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della legislazione, in presenza di ogni testimone che la persona puo' aver richiesto; c) esigere che vengano esibiti tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformita' con la legislazione nazionale che applica la presente Convenzione; d) assicurare l'affissione degli avvisi richiesti dalla legislazione nazionale in applicazione della presente Convenzione; e) prelevare e portare via, ai fini delle analisi, campioni di prodotti, di merci, di acqua potabile, di viveri, di materiali e sostanze utilizzate o manipolate; f) a seguito di un'ispezione, portare immediatamente all'attenzione dell'armatore, del gestore della nave o del comandante le deficienze che possono arrecare pregiudizio alla salute ed alla sicurezza delle persone a bordo; g) allertare l'autorita' competente e, se necessario, l'organismo riconosciuto su qualsiasi deficienza o abuso che la legislazione in vigore non contempla in modo specifico e presentare proposte per il perfezionamento delle disposizioni normative; h) avvisare l'autorita' competente in merito ad ogni infortunio sul lavoro o malattia professionale dei marittimi nei casi e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione. 9. Quando un campione e' prelevato o portato via conformemente al paragrafo 8 e), della presente Linea guida, l'armatore o un suo rappresentante e, se del caso, un marittimo, dovrebbero essere avvisati o essere presenti al momento del ritiro del campione. La quantita' di detto campione dovrebbe essere correttamente registrata dall'ispettore. 10. Il rapporto annuale pubblicato dall'autorita' competente di ogni Stato Membro per quanto riguarda le navi battenti la sua bandiera dovrebbe includere: a) una lista della legislazione in vigore relativa alle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare nonche' di tutti gli emendamenti entrati in vigore nel corso dell'anno; b) informazioni dettagliate sull'organizzazione del sistema di ispezione; c) statistiche delle navi o altri locali sottoposti ad ispezione nonche' delle navi ed altri locali effettivamente ispezionati; d) statistiche di tutti i marittimi soggetti alla legislazione nazionale; e) statistiche ed informazioni sulle violazioni della legislazione, le sanzioni inflitte e i casi di fermo delle navi; f) statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei marittimi che siano stati oggetto di denuncia. Regola 5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo 1. Ogni Stato Membro deve esigere che a bordo delle navi battenti la sua bandiera esistano procedure che consentono un regolamento giusto, efficace e rapido per ogni reclamo presentato da una marittima relativa a un'infrazione alle prescrizioni della presente Convenzione, ivi compresi i diritti della gente di mare. 2. Ogni Stato Membro proibisce e sanziona ogni forma di vittimizzazione di un marittimo che ha presentato un reclamo. 3. Le disposizioni della presente Regola e delle sezioni corrispondenti del Codice non pregiudicano il diritto del marittimo di chiedere un risarcimento danni attraverso qualsiasi mezzo legale ritenuto appropriato. Standard A5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo 1. Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione nazionale o dalle contrattazioni collettive, i marittimi potranno ricorrere alle procedure di reclamo a bordo su qualsiasi questione da essi ritenuta una violazione delle prescrizioni della presente Convenzione, compresi i diritti della gente di mare. 2. Ogni Stato Membro deve garantire che la legislazione preveda l'adozione di adeguate procedure per i reclami a bordo in modo da soddisfare le prescrizioni della Regola 5.1.5. Tali procedure hanno lo scopo di regolare la controversia all'origine del reclamo al livello piu' basso possibile. Tuttavia, in ogni caso, la gente di mare ha il diritto di presentare il reclamo direttamente al comandante e, se lo ritiene necessario, alle autorita' esterne competenti. 3. Le procedure per i reclami a bordo devono prevedere il diritto per la gente di mare di essere accompagnata o rappresentata durante la procedura di reclamo nonche' la sua tutela per prevenirne vessazioni in caso di reclamo. Il termine "vittimizzazione" designa ogni azione lesiva, qualunque ne sia l'autore, nei confronti del marittimo che ha presentato un reclamo, non manifestamente infondato. 4. Oltre ad una copia del proprio contratto di arruolamento marittimo, la gente di mare deve ricevere un documento che descriva le procedure di reclamo vigenti a bordo della nave. Il documento deve indicare in particolare le coordinate dell'autorita' competente dello Stato di bandiera e, ove diverso, del paese di residenza della gente di mare, ed altresi' il nome di una o piu' persone che si trovano a bordo che possono, in via riservata, fornire in maniera imparziale un parere circa il reclamo de quo e fornire assistenza in caso di attivazione della procedura di reclamo vigente a bordo. Linea guida B5.1.5 - Procedure per i reclami a bordo 1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla contrattazione collettiva applicabile, l'autorita' competente dovrebbe, in stretta consultazione con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare, elaborare un modello per definire procedure eque, rapide e supportate sotto il profilo documentale per il trattamento dei reclami a bordo delle navi battenti la bandiera dello Stato Membro interessato. Ai fini dell'elaborazione di dette procedure, dovrebbero essere presi in considerazione i punti seguenti: a) molti reclami possono riguardare proprio gli individui ai quali deve essere presentato il reclamo o addirittura il comandante della nave. In questi casi, la gente di mare dovrebbe poter presentare reclamo direttamente al comandante o proporre lo stesso presso autorita' esterne; b) al fine di evitare problemi di vittimizzazione dei marittimi che presentano un reclamo su questioni disciplinate dalla presente Convenzione, le procedure dovrebbero prevedere la designazione di una persona a bordo in grado di fornire pareri alla gente di mare sulle procedure disponibili ed assistere alle riunioni o udienze attinenti all'oggetto del reclamo se il marittimo autore del reclamo ne fa richiesta. 2. Le procedure discusse durante le consultazioni indicate al paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbero prevedere come minimo quanto segue: a) i reclami dovrebbero essere presentati al capo servizio del marittimo che fa reclamo o al suo responsabile gerarchico; b) il capo servizio o il responsabile gerarchico del marittimo dovrebbero tentare di risolvere la controversia entro i limiti di tempo previsti in considerazione della gravita' dell'oggetto della lite; c) se il capo servizio o il responsabile gerarchico non riescono a risolvere la controversia con soddisfazione del marittimo, quest'ultimo puo' rivolgersi al comandante, che dovrebbe occuparsi personalmente della questione; d) i marittimi dovrebbero sempre avere il diritto di essere accompagnati e rappresentati da un altro marittimo di loro scelta a bordo della nave interessata; e) tutti i reclami e le relative decisioni dovrebbero essere registrati e messi a verbale e una copia di essi dovrebbe essere consegnata ai marittimi interessati; f) se un reclamo non puo' essere risolto a bordo, la questione dovrebbe essere indirizzata a terra all'armatore che dovrebbe disporre di un termine adeguato per risolvere il problema, se del caso, in consultazione con la gente di mare interessata o con ogni persona che quest'ultima puo' nominare per rappresentarla; g) in tutti i casi, la gente di mare dovrebbe avere il diritto di presentare il suo reclamo direttamente al comandante e all'armatore nonche' alle autorita' competenti. Regola 5.1.6 Sinistri marittimi 1. Ogni Stato Membro procede ad un'inchiesta ufficiale su ogni sinistro marittimo grave che ha comportato feriti o perdite di vite umane che coinvolge una nave battente la sua bandiera. Il rapporto finale di un'inchiesta e', di norma, reso pubblico. 2. Gli Stati Membri devono cooperare gli uni con gli altri in modo da facilitare le inchieste sui sinistri marittimi gravi indicati al paragrafo 1 della presente Regola. Standard - A5.1.6 Sinistri marittimi Nessuna disposizione. Linea guida B5.1.6 - Sinistri marittimi Nessuna disposizione. Regola 5.2 Responsabilita' dello Stato di approdo Obiettivo: permettere a ogni Stato Membro di adempiere le responsabilita' che gli competono ai sensi della presente Convenzione in relazione alla cooperazione internazionale necessaria per assicurare l'attuazione e il rispetto degli Standard della Convenzione a bordo delle navi straniere Regola 5.2.1 - Ispezioni nei porti 1. Ogni nave straniera che fa scalo, nel corso regolare attivita' operativa o per ragioni inerenti al suo esercizio, nel porto di uno Stato Membro puo' essere soggetta ad un'ispezione conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo V, per verificare la conformita' alle prescrizioni della presente Convenzione inclusi i diritti dei marittimi relativi alle condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave. 2. Ogni Stato Membro accetta il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo richiesti dalla Regola 5.1.3, che attesti, fino a prova contraria, la rispondenza alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare. Di conseguenza l'ispezione nei suoi porti si limita, salvo i casi previsti dal Codice, a un controllo del certificato e della dichiarazione. 3. Le ispezioni nei porti sono effettuate da funzionari autorizzati, conformemente alle disposizioni del Codice e degli altri accordi internazionali applicabili che disciplinano le ispezioni svolte sul territorio dello Stato Membro a titolo di controllo delle navi per conto dello Stato di approdo. Dette ispezioni si limitano a verificare che gli aspetti esaminati siano conformi alle prescrizioni applicabili degli articoli e delle regole della presente Convenzione nonche' della sola Parte A del Codice. 4. Le ispezioni effettuate in applicazione della presente Regola si basano su un efficace sistema di ispezione e di sorveglianza da parte dello Stato di approdo per contribuire ad assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi, che fanno scalo in un porto dello Stato Membro interessato, siano conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare. 5. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo 4 della presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per valutarne la sua efficacia, figurano nei rapporti redatti dagli Stati Membri in applicazione dell'articolo 22 della Costituzione dell'ILO. Standard A5.2.1 - Ispezioni nei porti 1. Quando un funzionario autorizzato si presenta a bordo per effettuare una ispezione e che abbia richiesto, se del caso, il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo, controlla che: a) i documenti richiesti non sono stati presentati o non sono aggiornati o lo sono ma risultano contraffati oppure i documenti presentati non contengono le informazioni richieste dalla presente Convenzione o non sono validi per un altro motivo; b) esistono validi motivi per credere che le condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni della presente Convenzione; c) esistono motivi ragionevoli per ritenere che la nave abbia cambiato bandiera allo scopo di sfuggire all'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione; d) e' stato depositato un reclamo che adduce a ritenere che alcune condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni della presente Convenzione; puo' essere effettuato una ispezione piu' dettagliata al fine di verificare le condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave. Tale ispezione sara' in ogni caso effettuata quando si ritiene o si presume che le condizioni di lavoro e di vita non siano conformi e potrebbero costituire un reale pericolo per la sicurezza, la salute o la salvaguardia della gente di mare oppure quando il funzionario autorizzato ha ragione di ritenere che ogni deficienza possa costituire un'infrazione grave alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare. 2. Quando e' effettuata un'ispezione piu' dettagliata su una nave straniera nel porto di uno Stato Membro da parte di funzionari autorizzati nelle circostanze indicate al paragrafo 1a), b) o c) del presente Standard, essa verte, di norma, sui punti elencati nell'allegato A5-III. 3. Quando un reclamo e' depositato ai sensi del paragrafo 1 d) del presente Standard, l'ispezione deve limitarsi di solito all'oggetto del reclamo, a meno che il reclamo o la relativa istruttoria forniscano solide ragioni per procedere a un'ispezione piu' approfondita, conformemente al paragrafo 1 b) del presente Standard. Ai fini del paragrafo 1 d) del presente Standard, per "reclamo" s'intende ogni informazione fornita da un marittimo, un organismo professionale, una associazione, un sindacato o,generalmente , chiunque abbia interesse alla sicurezza della nave, ivi compresi i rischi per la sicurezza o la salute dei marittimi a bordo. 4. Quando, a seguito di un'ispezione piu' approfondita, si rileva che le condizioni di lavoro e di vita a bordo di una nave non sono conformi alle prescrizioni della presente Convenzione, il funzionario autorizzato deve immediatamente segnalare al comandante della nave le deficienze constatate e il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati gli adeguamenti. Nel caso in cui il funzionario interessato consideri gravi le deficienze constatate o se dette deficienze dovessero essere in relazione con un reclamo presentato in virtu' del paragrafo 3 del presente Standard, il funzionario autorizzato le sottopone all'attenzione delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare presenti sul territorio del Stato Membro in cui e' avvenuta l'ispezione, e puo' al contempo: a) informare un rappresentante dello Stato di bandiera; b) fornire le informazioni pertinenti alle autorita' competenti del porto di scalo successivo. 5. Lo Stato Membro sul cui territorio e' effettuata l'ispezione ha il diritto di trasmettere al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una copia del rapporto di ispezione corredato, se del caso, della risposta pervenuta entro il termine prescritto da parte dalle autorita' competenti dello Stato di bandiera affinche' vengano adottate tutte le misure utili e appropriate per garantire la consegna delle informazioni e che queste siano portate a conoscenza di coloro che possono avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso. 6. Quando, a seguito di un'ispezione piu' dettagliata, il funzionario autorizzato rileva che la nave non e' conforme alle prescrizioni della presente Convenzione e che: a) le condizioni a bordo costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la salute e la salvaguardia della gente di mare; b) la non conformita' costituisce una infrazione grave o ripetuta alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare, il funzionario autorizzato adotta misure atte a garantire il fermo della nave fino a quando le non conformita' rilevate in virtu' dei punti a) oppure b) del presente paragrafo non sono state eliminate oppure fino a quando detto funzionario non avra' accettato un piano di azione che miri a correggere le non conformita' e non sara' convinto che il piano sara' realizzato in maniera rapida. Se alla nave e' impedito di partire, il funzionario autorizzato deve avvisare immediatamente lo Stato di bandiera e invitare, se possibile, uno dei suoi rappresentanti ad essere presente, richiedendo allo Stato di bandiera di rispondere entro il termine prescritto. Il funzionario autorizzato informa altresi', senza indugio, le relative organizzazioni degli armatori e della gente di mare dello Stato di approdo in cui ha avuto luogo l'ispezione. 7. Ogni Stato Membro vigila affinche' i suoi funzionari autorizzati ricevano orientamenti, del tipo indicato nella Parte B del Codice, concernenti alla natura delle circostanze che giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6 del presente Standard. 8. Ogni Stato Membro nell'esercizio delle responsabilita' di cui e' investito ai sensi del presente Standard deve fare tutto il possibile per evitare che una nave sia in stato di fermo o ritardata indebitamente. Se si rileva che una nave e' stata indebitamente tenuta in stato di fermo o ritardata, si prevede la corresponsione di un risarcimento per ogni perdita o danno subito. In questi casi, l'onere della prova incombe sul reclamante. Linea guida B5.2.1 - Ispezioni nei porti 1. L'autorita' competente dovrebbe elaborare delle Linee Guida in materia di ispezioni per i funzionari autorizzati ai sensi della Regola 5.2.1. Tale Linee Guida dovrebbero tendere ad assicurare coerenza e fornire orientamenti per le attivita' ispettive e di applicazione delle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti dei marittimi. Copia delle linee Guida dovrebbe essere fornita a tutti i funzionari autorizzati e tenute a disposizione dell'utenza, degli armatori e della gente di mare. 2. Ai fini dell'elaborazione di una Linea Guida sulle circostanze che giustificano il fermo di una nave ai sensi del paragrafo 6 dello Standard A5.2.1, l'autorita' competente dovrebbe considerare che, in relazione alle infrazioni indicate al paragrafo 6 b) dello Standard A5.2.1, la gravita' della violazione potrebbe dipendere dalla natura della deficienza in questione. Quest'ultima sarebbe particolarmente rilevante nei casi di violazione dei diritti e principi fondamentali o in materia di arruolamento e di diritti sociali della gente di mare come stabilito dagli articoli III e IV. A titolo di esempio, l'impiego di una persona di eta' inferiore a quella prevista dovrebbe essere considerata come una violazione grave, anche se riguarda una sola persona a bordo. Negli altri casi, si dovrebbe tenere conto del numero delle diverse deficienze constatate nel corso di un'ispezione: ad esempio, sara' necessario constatare un numero rilevante di deficienze connesse agli alloggi o all'alimentazione e servizio mensa che non minacciano la sicurezza o la salute, prima di poter essere considerate un'infrazione grave. 3. Gli Stati Membri dovrebbero, per quanto possibile, cooperare gli uni con gli altri per l'adozione di linee guida concordate a livello internazionale relative alle politiche d'ispezione, in particolare per quanto riguarda le circostanze che giustificano il fermo di una nave. Regola 5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami dei marittimi 1. Ogni Stato Membro vigila affinche' i marittimi che si trovano a bordo di navi che fanno scalo in un porto situato sul suo territorio e che dichiarano una violazione alle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare, abbiano il diritto di fare reclamo contro la violazione per la sua eliminazione in modo rapido e concreto. Standard A5.2.2 - Procedure per la gestione a terra dei reclami della gente di mare 1. Il reclamo di un marittimo comprovante una violazione delle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti della gente di mare, puo' essere presentato al funzionario autorizzato del porto in cui nave fa scalo. In questo caso, il suddetto funzionario deve avviare un'istruttoria iniziale. 2. Ove opportuno, in base alla natura del reclamo, l'istruttoria deve verificare se sono state avviate le procedure per i reclami a bordo previste dalla Regola 5.1.15. Il funzionario autorizzato puo' altresi' effettuare un'ispezione piu' dettagliata conformemente allo Standard A5.2.1 3. Il funzionario autorizzato deve, se del caso, tentare di risolvere la controversia a bordo della nave. 4. Nel caso in cui l'inchiesta o l'ispezione effettuate secondo il presente Standard rivelassero una non conformita' ai sensi del paragrafo 6 dello Standard A5.2.1, si applicano le disposizioni di quel paragrafo. 5. Quando non sono applicate le disposizioni del paragrafo 4 del presente Standard e il problema non e' stato risolto a bordo della nave, il funzionario autorizzato informa immediatamente lo Stato di bandiera, cercando di ottenere, entro il termine prescritto, consigli nonche' un piano di misure correttive. 6. Quando il reclamo non e' stato risolto nonostante le misure prese conformemente al paragrafo 5 del presente Standard, lo Stato di approdo deve trasmettere una copia del rapporto redatto dal funzionario autorizzato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Al rapporto deve essere allegata l'eventuale risposta, pervenuta entro il termine prescritto, delle autorita' competenti dello Stato di bandiera. Le organizzazioni degli armatori e della gente di mare dello Stato di approdo sono altresi' informate. Inoltre, statistiche e informazioni riguardanti i reclami che sono stati risolti devono essere periodicamente inviate dallo Stato di approdo al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Dette comunicazioni sono fatte al fine della tenuta di un registro e portate a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni di armatori e della gente di mare, che potrebbero avvalersene nelle procedure di ricorso pertinenti. 7. Adeguate misure devono essere prese per garantire la riservatezza dei reclami presentati dalla gente di mare. Linea guida B5.2.2 Procedure per la gestione a terra dei reclami della gente di mare 1. Quando un reclamo indicato nello Standard A5.2.2 e' analizzato da un funzionario autorizzato, quest'ultimo dovrebbe innanzitutto verificare se si tratta di un reclamo di natura generale che riguarda quindi tutti i marittimi a bordo della nave o solo una categoria oppure se si tratta di un caso individuale del marittimo interessato. 2. Se il reclamo e' di natura generale, si dovrebbe prevedere il ricorso ad un'ispezione piu' dettagliata conformemente allo Standard A5.2.1. 3. Se il reclamo riguarda un caso individuale, sarebbe opportuno procedere ad una valutazione degli esiti delle procedure eventualmente avviate a bordo per risolvere il reclamo in questione. Nel caso in cui dette procedure a bordo non fossero state attuate, il funzionario autorizzato dovrebbe consigliare al reclamante di fare ricorso a tutte le procedure disponibili a bordo. Devono sussistere ragioni fondate per giustificare l'esame di un reclamo a terra prima di aver attuato le procedure previste a bordo. Queste ultime includono l'inadeguatezza o indebito ritardo delle procedure interne o ancora la paura del reclamante di subire delle ritorsioni a causa del reclamo. 4. In ogni istruttoria relativa ad un reclamo, il funzionario autorizzato dovrebbe dare al comandante, all'armatore e ad ogni persona coinvolta nel reclamo la possibilita' di far conoscere il proprio punto di vista. 5. Il funzionario autorizzato puo' astenersi dall'intervenire ulteriormente nella risoluzione del reclamo nel caso in cui lo Stato di bandiera, rispondendo alla notifica dello Stato di approdo conformemente al paragrafo 5 dello Standard A5.2.2, dimostri che e' in grado di gestire la questione e che dispone di procedure adeguate a questo scopo e abbia presentato un piano di azione accettabile. Regola 5.3 - Responsabilita' del fornitore di manodopera Obiettivo: garantire che ogni Stato Membro si assuma le proprie responsabilita' ai sensi della presente Convenzione per quanto riguarda il reclutamento e il collocamento dei marittimi nonche' la protezione sociale di questi ultimi. 1. Fatto salvo il principio della sua responsabilita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita della gente di mare a bordo delle navi battenti la sua bandiera, ogni Stato Membro ha altresi' la responsabilita' di vigilare sull'applicazione delle prescrizioni della presente Convenzione relative al reclutamento, al collocamento ed alla tutela in materia di sicurezza sociale dei marittimi che sono suoi cittadini o residenti o persone domiciliate sul suo territorio, nella misura prevista dalla presente Convenzione. 2. Nel Codice figurano prescrizioni dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1 della presente Convenzione. 3. Ogni Stato Membro elabora un sistema efficace di ispezione e di sorveglianza per ottemperare alle sue responsabilita' come fornitore di manodopera in virtu' della presente Convenzione. 4. Informazioni relative al sistema menzionato al paragrafo 3 della presente Regola, ivi compreso il metodo utilizzato per valutarne l'efficacia, dovranno figurare nei rapporti redatti dagli Stati Membri in applicazione dell'articolo 22 della Costituzione dell'ILO. Standard A5.3 - Responsabilita' del fornitore di manodopera 1. Ogni Stato Membro garantisce il rispetto delle prescrizioni della presente Convenzione applicabili al funzionamento e alle attivita' dei servizi di reclutamento e di collocamento della gente di mare presenti sul suo territorio mediante un sistema di ispezione e di sorveglianza e attraverso procedure legali in caso di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione ed altre specifiche prescrizioni operative previste nello Standard A1.4. Linea guida B5.3 - Responsabilita' del fornitore di manodopera 1. I servizi privati di reclutamento e collocamento della gente di mare presenti sul territorio dello Stato Membro o ovunque essi si trovino, nel fornire manodopera all'armatore, dovrebbero assumersi l'obbligo di assicurare il rispetto da parte dell'armatore delle condizioni previste nei contratti di arruolamento marittimo stipulati con la gente di mare.