(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93 
 
  All'articolo 1: 
    il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. All'articolo 61 del codice penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
    "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita  e
l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale  nonche'  nel
delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza  o  in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in  danno  di  persona  in
stato di gravidanza". 
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo  572  del  codice  penale  e'
abrogato. 
  1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma,  del  codice  penale,  il
numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    "5) nei confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto della quale il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore,
anche adottivo, il tutore"»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo  le  parole:  "per  il  delitto  previsto
dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti
previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi  in  danno  di  un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in  danno  dell'altro
genitore"; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno  dei
genitori  di  un  minorenne  in   danno   dell'altro   genitore,   la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile". 
  2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a euro  51"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  a  euro
1.032"»; 
    al comma 3: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "La pena e' aumentata se il fatto e' commesso  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'
commesso attraverso strumenti informatici o telematici"»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) al quarto comma, dopo il secondo periodo  sono  inseriti  i
seguenti:  "La  remissione  della  querela   puo'   essere   soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma"»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto-legge  23  febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2009, n. 38, le parole: "di atti  persecutori,  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto   dall'articolo   7"   sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572,  600,  600-bis,
600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 7"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      prima della lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «0a) all'articolo 101, comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Al  momento  dell'acquisizione  della  notizia  di
reato il pubblico ministero e la  polizia  giudiziaria  informano  la
persona offesa dal reato di  tale  facolta'.  La  persona  offesa  e'
altresi' informata della possibilita' dell'accesso  al  patrocinio  a
spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni"; 
      0b) all'articolo 266,  comma  1,  dopo  la  lettera  f-ter)  e'
aggiunta la seguente: 
      "f-quater) delitto previsto dall'articolo  612-bis  del  codice
penale"»; 
      alla lettera a), le parole: «e' inserita la seguente: "582," e»
sono sostituite dalle seguenti: «sono  inserite  le  seguenti:  "582,
limitatamente  alle  ipotesi   procedibili   d'ufficio   o   comunque
aggravate,",», prima delle parole: «609-octies e» e dopo  le  parole:
«secondo comma» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", anche  con  le  modalita'  di  controllo
previste all'articolo 275-bis"»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad
un programma di prevenzione della violenza  organizzato  dai  servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del  servizio  ne
da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice  ai  fini  della
valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2»; 
      alla lettera b): 
        al  numero  1),  le  parole:   «e   282-ter   devono   essere
immediatamente  comunicati»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «,
282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei  procedimenti  aventi  ad
oggetto delitti commessi con violenza  alla  persona,  devono  essere
immediatamente comunicati,  a  cura  della  polizia  giudiziaria,  ai
servizi  socio-assistenziali  e»  e  le   parole:   «e   ai   servizi
socio-assistenziali del territorio» sono soppresse; 
        al numero 2), le parole da:  «282-bis»  fino  alla  fine  del
numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter,  283,  284,
285 e 286, applicate nei procedimenti  di  cui  al  comma  2-bis  del
presente  articolo,  che  non  sia  stata   proposta   in   sede   di
interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non  abbia  provveduto  a
dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore  e  la  persona  offesa
possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare  memorie
ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto  termine  il  giudice
procede»; 
        al numero 3), le parole da:  «282-bis»  fino  alla  fine  del
numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter,  283,  284,
285 e 286, applicate nei procedimenti  di  cui  al  comma  2-bis  del
presente articolo, deve essere  contestualmente  notificata,  a  cura
della parte richiedente ed a  pena  di  inammissibilita',  presso  il
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non  abbia  provveduto  a
dichiarare o eleggere domicilio»; 
      dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
      «b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis"; 
      b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti
dagli articoli" e' inserita la  seguente:  "572,"  e  le  parole:  "e
609-undecies" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  609-undecies  e
612-bis"»; 
      alla lettera d), capoverso «Art. 384-bis»: 
    al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione  del  pubblico
ministero,»  sono  inserite  le  seguenti:  «scritta,   oppure   resa
oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,», dopo  le
parole: «l'integrita' fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria
provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione
previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38,  e
successive modificazioni»; 
    al comma 2 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo  381,  comma  3.  Della
dichiarazione  orale  di  querela  si  da'  atto  nel  verbale  delle
operazioni di allontanamento»; 
      alla lettera e), le parole: «"agli articoli" sono  inserite  le
seguenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «"dagli  articoli"  e'
inserita la seguente»; 
      la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  «f)  all'articolo
406, comma 2-ter, dopo le parole: "di cui agli articoli" e'  inserita
la  seguente:  "572,"  e  le  parole:  "e  590,  terzo  comma,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"»; 
      alla lettera g), capoverso 3-bis, le parole: «Per il  reato  di
cui  all'articolo  572  del  codice  penale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»; 
      la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) all'articolo 415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole:  "e  al
difensore" sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per
i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice  penale,  anche
al difensore della persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,  alla
persona offesa"»; 
      dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
      «h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata  d'urgenza
dalla casa familiare  ai  sensi  dell'articolo  384-bis,  la  polizia
giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico  ministero,
alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la  contestuale
convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che
cio' pregiudichi gravemente le  indagini.  In  tal  caso  la  polizia
giudiziaria  provvede  comunque,  entro  il  medesimo  termine,  alla
citazione  per  l'udienza  di   convalida   indicata   dal   pubblico
ministero"»; 
      alla lettera i),  numero  1),  le  parole:  «sono  inserite  le
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»; 
    al comma 3, le parole: «"572, 583-bis, 612-bis"» sono  sostituite
dalle seguenti: «"572, 583-bis," e le  parole:  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis"»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis.  All'articolo  4,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni,  dopo
le parole: "alle fattispecie di cui al secondo comma  perseguibili  a
querela di parte" sono inserite le seguenti:  ",  ad  esclusione  dei
fatti commessi contro uno dei soggetti  elencati  dall'articolo  577,
secondo comma, ovvero contro il convivente"»; 
    alla rubrica, le parole: «di  cui  all'articolo  572  del  codice
penale» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: al primo periodo, dopo  le  parole:  «sia  segnalato»
sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al
reato di cui all'articolo 582,  secondo  comma,  del  codice  penale,
consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui
agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato  o  tentato,
del codice penale»; 
    al secondo periodo, le parole: «tutti gli  atti,  non  episodici»
sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' atti,  gravi  ovvero  non
episodici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone
legate da relazione affettiva in corso o pregressa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «o tra persone legate, attualmente o in  passato,  da
un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole:  «n.  38»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, come modificato dal presente decreto»; 
      al terzo periodo, dopo  le  parole:  «articolo  218  del»  sono
inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
      al quarto periodo, le parole: «secondo comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 2»; 
    al comma 4, le parole:  «dell'eventuale»  sono  sostituite  dalla
seguente: «del» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
salvo  che  la  segnalazione  risulti  manifestamente  infondata.  La
segnalazione  e'  utilizzabile  soltanto  ai  fini   dell'avvio   del
procedimento»; 
    al comma 5, le parole: «dei reati di  cui  agli  articoli  572  o
609-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati
di cui agli articoli 581 e 582 del codice  penale  nell'ambito  della
violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»; 
    e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  «5-bis.  Quando  il
questore  procede  all'ammonimento  ai  sensi  dell'articolo  8   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009,  n.  38,  come  modificato  dal  presente
decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore  del
fatto  circa  i  servizi  disponibili  sul  territorio,   inclusi   i
consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per  le
dipendenze,  come  individuati  dal  Piano  di  cui  all'articolo  5,
finalizzati ad intervenire nei confronti  degli  autori  di  violenza
domestica o di genere». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      all'alinea, la parola: «aggiunto» e' sostituita dalla seguente:
«inserito»; 
    al capoverso «Art. 18-bis»: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa  autorita'»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   il   parere   favorevole
dell'autorita'  giudiziaria  procedente   ovvero   su   proposta   di
quest'ultima»; 
      al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non  episodici»
sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' atti,  gravi  ovvero  non
episodici» e le parole: «tra attuali o precedenti coniugi  o  persone
legate da relazione affettiva in corso o pregressa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tra persone legate, attualmente o in passato, da  un
vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo,  dopo  le  parole:  «emergano  nel  corso  di
interventi assistenziali» sono  inserite  le  seguenti:  «dei  centri
antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o»; 
      e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno e' comunque  richiesto  il  parere
dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Nei  confronti  dello  straniero  condannato,  anche   con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del
presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica,  possono
essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai
sensi dell'articolo 13 del presente testo unico». 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e
di genere). - 1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e  adotta,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  un  "Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere", di seguito  denominato  "Piano",  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano, con  l'obiettivo  di  garantire  azioni  omogenee  nel
territorio nazionale, persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali; 
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile  anche   attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e  grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza; 
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; 
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva; 
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; 
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking  e  delle  esperienze  delle   associazioni   che   svolgono
assistenza nel settore; 
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'   trasmette
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano. 
  4. Per il finanziamento  del  Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4  del  medesimo
articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). -
1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2015.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
    a)  della  programmazione  regionale  e  degli  interventi   gia'
operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
    b) del numero dei centri antiviolenza  pubblici  e  privati  gia'
esistenti in ogni regione; 
    c)  del  numero  delle  case-rifugio  pubbliche  e  private  gia'
esistenti in ogni regione; 
    d) della necessita'  di  riequilibrare  la  presenza  dei  centri
antiviolenza e delle case-rifugio  in  ogni  regione,  riservando  un
terzo dei fondi disponibili all'istituzione  di  nuovi  centri  e  di
nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto  dalla
raccomandazione Expert Meeting  sulla  violenza  contro  le  donne  -
Finlandia, 8-10 novembre 1999. 
  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito
l'anonimato, sono promossi da: 
    a) enti locali, in forma singola o associata; 
    b)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa  o
in forma consorziata. 
  4. I centri antiviolenza  e  le  case-rifugio  operano  in  maniera
integrata con la rete  dei  servizi  socio-sanitari  e  assistenziali
territoriali, tenendo conto  delle  necessita'  fondamentali  per  la
protezione  delle  persone  che  subiscono  violenza,  anche  qualora
svolgano funzioni di servizi specialistici. 
  5. Indipendentemente dalle metodologie  di  intervento  adottate  e
dagli specifici profili professionali degli operatori  coinvolti,  la
formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al  fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle  diverse
dimensioni  della  violenza   subita   dalle   persone,   a   livello
relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa
altresi'  parte  della  formazione   degli   operatori   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle  dimensioni
della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
  6.  Le  regioni  destinatarie  delle  risorse  oggetto  di  riparto
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro
delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro  il  30
giugno di ogni anno, una relazione  sullo  stato  di  utilizzo  delle
risorse stanziate ai sensi del presente articolo». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea» e le parole da: «il  Fondo»  fino  a:
«comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili,
su richiesta del Ministero dell'interno, delle  quote  di  contributi
europei»; 
      al secondo periodo,  la  parola:  «comunitaria»  e'  sostituita
dalla seguente: «europea»; 
    al comma 2, dopo la parola: «convertito,», ovunque ricorre,  sono
inserite le seguenti: «con modificazioni,»; 
    al comma 3, primo  periodo,  le  parole:  «ultimo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; 
    al comma  5,  le  parole:  «per  l'anno  per  l'anno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2013». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Accordi territoriali di  sicurezza  integrata  per  lo
sviluppo). - 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi  o
da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e
riconversione  di  siti  industriali  o  commerciali  dismessi  o  da
progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre
iniziative di sviluppo territoriale, gli  accordi  tra  il  Ministero
dell'interno e le regioni e  gli  enti  locali,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche  non
economici,  e  di   soggetti   privati,   finalizzata   al   sostegno
strumentale, finanziario e logistico delle  attivita'  di  promozione
della sicurezza dei cittadini, del controllo  del  territorio  e  del
soccorso pubblico. Per  le  predette  contribuzioni  non  si  applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere,  ai  fini
del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita'
di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche  in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita'  pubblica
e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso
alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e'
soggetto  a  specifica  autorizzazione  del  Ministero  dell'interno,
rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569  a  574  del
testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In  caso
di accordi tra enti pubblici, anche non economici,  la  permuta  puo'
prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in
cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla  ristrutturazione
di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di  polizia.
Restano fermi i controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile
previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente  comma,
nonche' individuate eccezionali esigenze per  le  quali  puo'  essere
altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta. 
  3. Relativamente alle aree di cui al  comma  1,  il  prefetto  puo'
assumere iniziative volte alla  semplificazione  e  all'accelerazione
della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli
enti pubblici interessati, anche indirettamente,  alla  realizzazione
dei  progetti  di  sviluppo  territoriale.  Ove  riguardino  beni  di
proprieta' pubblica, gli accordi di cui  al  presente  articolo  sono
conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze». 
  All'articolo 7: 
    al comma 2, lettera b): 
      all'alinea,  le  parole:  «sono  aggiunti  i   seguenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il seguente»; 
    il capoverso 3-sexies) e' soppresso; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" e' soppressa e dopo  le
parole: "destinate a servizi  di  perlustrazione  e  pattuglia"  sono
inserite le seguenti: "nonche'  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi
sensibili"»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di  reparto  o  a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica"»; 
    al comma 4, le parole: «, dopo il  primo  comma  e'  aggiunto  il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in  fine,  il
seguente comma» e le  parole:  «presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «primo comma». 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art.  7-bis   (Operazioni   congiunte   nell'ambito   di   accordi
internazionali di polizia). - 1. Agli  appartenenti  agli  organi  di
polizia degli Stati membri dell'Unione europea e  degli  altri  Stati
esteri, distaccati dalle autorita' competenti,  che  partecipano  nel
territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte  sulla  base  e
secondo  le  modalita'  indicate   da   accordi   internazionali   di
cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni  di  ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza e  di  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale  e  dai
medesimi accordi. 
  2.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia,  nei  casi  contemplati  dagli
accordi di cui al comma  1,  l'uso  delle  armi  di  servizio  e  del
relativo munizionamento, che siano stati preventivamente  autorizzati
dallo Stato, e' consentito unicamente in  caso  di  legittima  difesa
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi,
ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale  di  cui
al comma 1 si applicano le  stesse  norme  nazionali  in  materia  di
circolazione stradale previste  per  l'espletamento  dei  servizi  di
polizia, comprese quelle concernenti le  prerogative  di  impiego  di
dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi. 
  3.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia, la  responsabilita'  civile  e
penale degli appartenenti agli organi di polizia degli  Stati  membri
dell'Unione europea e  degli  altri  Stati  esteri  che  operano  nel
territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata  dagli  accordi
di cooperazione di cui  al  medesimo  comma  e,  in  mancanza,  dalla
normativa nazionale». 
  All'articolo 8: 
    al  comma  1,  lettera  a),  alinea,  la  parola:  «aggiunto»  e'
sostituita dalla seguente: «inserito»; 
    al comma 2, le parole: «ultimo  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo periodo, del codice penale». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1: 
      alla  lettera  a),  capoverso,  la  parola:  «sostituzione»  e'
sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»; 
      alla lettera b), le parole: «all'ultimo comma» sono  sostituite
dalle seguenti: «al terzo comma»; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    al comma 3, la lettera b) e' soppressa. 
  Nel capo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 9-bis (Adeguamento  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza
degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47,  paragrafo
2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  12  giugno  2013).  -  1.  Il  punto  4)  della  prima   sezione
dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  "4)  Gli  articoli  pirotecnici  non  devono  contenere   esplosivi
detonanti diversi da polvere nera o  miscele  ad  effetto  lampo,  ad
eccezione degli articoli  pirotecnici  di  categoria  P1,  P2  o  T2,
nonche' dei fuochi d'artificio  di  categoria  4  che  soddisfino  le
seguenti condizioni: 
    a) l'esplosivo detonante  non  puo'  essere  facilmente  estratto
dall'articolo pirotecnico; 
    b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una
funzione di detonante o non puo',  com'e'  progettato  e  fabbricato,
innescare esplosivi secondari; 
    c) per le  categorie  4,  T2  e  P2,  l'articolo  pirotecnico  e'
progettato in  modo  da  non  funzionare  come  detonante  o,  se  e'
progettato  per  la  detonazione,  non  puo',  com'e'  progettato   e
fabbricato, innescare esplosivi secondari". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18,  comma  7,  del  decreto
legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  si   applicano   anche   alle
autorizzazioni concesse relative  alle  istanze  presentate  entro  i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso 1: 
        al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «alla  qualita'  degli
eventi»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e   disponendo   in   ordine
all'esercizio del potere di ordinanza»; 
        al secondo periodo, le parole: «di soccorso e di  assistenza»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  emergenza»  e   le   parole:
«dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile  destinato
allo scopo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  Fondo  per  le
emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»; 
      alla lettera c), alinea, le parole: «l'ultimo» sono  sostituite
dalle seguenti: «il quarto»; 
      dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis)  al  comma  4-quinquies  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e del Fondo per le emergenze nazionali"»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata. 
  4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1  dell'articolo  27
della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma  2-septies
dell'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
successive modificazioni, sono soppressi». 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Disposizioni concernenti l'uniforme del  personale  e
la bandiera del Dipartimento della protezione civile). - 1.  Al  fine
di porre il  personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
grado  di  essere  prontamente  individuato  nell'espletamento  delle
attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite  le  norme
riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  altresi'  determinate  le
caratteristiche della  bandiera  d'istituto  del  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' le relative modalita' d'uso e custodia. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 11: 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo  40  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: "organi di polizia" sono inserite le seguenti:
"e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; 
    b) dopo le parole: "finalita' di  giustizia,"  sono  inserite  le
seguenti: "di soccorso pubblico,". 
  4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo  48  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,  macchine  operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per  uso  speciale,  funzionali
alle esigenze del soccorso pubblico"»; 
    al  comma  5,  lettera  c),  alinea,  la  parola:  «inserito»  e'
sostituita dalla seguente: «aggiunto». 
  Nel capo III, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 11-bis (Interventi a favore della montagna). - 1. Per  l'anno
2013,  le  risorse  accantonate  per  il  medesimo  anno   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
pari  a  1  milione  di  euro,  sono  utilizzate  per  attivita'   di
progettazione preliminare di interventi pilota per  la  realizzazione
di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e
per la promozione dell'uso delle energie alternative. A  tale  scopo,
le risorse sono assegnate con decreto del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani
(ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani  (UNCEM),
che indicano i  comuni  con  maggiore  rischio  idrogeologico  e  con
maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio». 
  L'articolo 12 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Disposizioni finanziarie per gli enti locali).  -  1.
All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato  il  bilancio
di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro  il  termine
massimo del 30 novembre 2013". 
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013». 
  La rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «Norme in tema
di gestioni commissariali delle  province  e  in  favore  degli  enti
locali».