Art. 11 
 
 
                Svolgimento della prova preselettiva 
 
  1. Il calendario di svolgimento della prova  preselettiva,  nonche'
le sedi in cui essa  avra'  luogo,  sono  comunicate  nella  Gazzetta
Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso. 
  2. La prova preselettiva e'  effettuata  per  gruppi  di  candidati
secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio  della
lettera iniziale del  cognome,  in  base  al  calendario  che  verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  La  durata  della  prova  e'  stabilita  preventivamente  dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al  numero  delle
domande da somministrare. 
  4. I quesiti da sottoporre ai candidati  sono  individuati  tenendo
conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado  di
difficolta' della domanda tra le varie materie. 
  5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva
di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi  natura
e di strumenti idonei alla  memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati. 
  6. La correzione e la  valutazione  degli  elaborati  stampati  sui
moduli  vengono  effettuati  a   mezzo   di   idonea   strumentazione
automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura
ottica.