Art. 11 Svolgimento della prova preselettiva 1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche' le sedi in cui essa avra' luogo, sono comunicate nella Gazzetta Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso. 2. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le varie materie. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.