Art. 13 
 
 
                       Esclusione dai concorsi 
 
  1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  Armate  e  di  Polizia,  o  destituiti  dai  pubblici  uffici,
dispensati dall'impiego  per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'articolo  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957,  n.  3,  nonche'  coloro  che  hanno  riportato  una
condanna a pena detentiva  per  delitto  non  colposo  o  sono  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare  il  requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
  3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali, o la prova preselettiva o  le  prove  d'esame  comporta
l'esclusione dal concorso. 
  5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto  motivato  del
Direttore generale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art.  127  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato): 
              «Art. 127 (Decadenza). - Oltre che  nel  caso  previsto
          dall'art.   63,   l'impiegato   incorre   nella   decadenza
          dall'impiego: 
                a) quando perda la cittadinanza italiana; 
                b) quando accetti una missione o  altro  incarico  da
          una autorita' straniera senza autorizzazione  del  Ministro
          competente; 
                c) quando, senza giustificato motivo,  non  assuma  o
          non riassuma servizio entro il termine prefissogli,  ovvero
          rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
          quindici  giorni  ove  gli  ordinamenti  particolari  delle
          singole amministrazioni non stabiliscano  un  termine  piu'
          breve; 
              d) quando sia accertato  che  l'impiego  fu  conseguito
          mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da
          invalidita' non sanabile. 
              La decadenza di cui alle lettere c) e  d)  e'  disposta
          sentito il consiglio di amministrazione.».