Art. 15 Prove d'esame 1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario tende ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e della lingua straniera scelta dal candidato, se prevista dal bando. 2. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 3. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 4. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 5. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. 7. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.