Art. 15 
 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. La prova  d'esame  del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, articolato in domande a  risposta  sintetica  ovvero  a
scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti
informatici o audiovisivi. Il  questionario  tende  ad  accertare  il
grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di
cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi  della
scuola  media   dell'obbligo,   nonche'   sull'accertamento   di   un
sufficiente livello  di  conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei e della lingua straniera scelta dal  candidato,  se  prevista
dal bando. 
  2.  La  commissione  stabilisce  preventivamente   i   criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
  3.  La  durata  della  prova  e'  stabilita  preventivamente  dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al  numero  delle
domande da somministrare. 
  4.  Il  questionario  da  sottoporre  ai  candidati,   fra   quelli
preventivamente predisposti, viene  scelto  di  volta  in  volta  per
estrazione. 
  5. La predisposizione  del  questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 
  6. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sei decimi. 
  7. La correzione e la valutazione degli  elaborati  possono  essere
effettuate a mezzo di  strumentazione  automatizzata  ed  utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.